Incarto n.
15.2019.21

Lugano

30 luglio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo sul ricorso 14 marzo 2019 di

 

 

RI 1,

RI 4,

RI 5,

RI 6,

RI 7,

RI 8,

(ora RI 8 I-)

(patrocinate dagli __________ PA 2 ePA 3, studio legale PA 2, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il provvedimento 1° mar­zo 2019 con il quale l’Ufficio ha rifiutato di procedere al pignoramento di beni nuovamente scoperti nell’esecuzione n. __________ promossa dalle ricorrenti nei confronti di

 

 

PI 1,

(patrocinato dall’__________. PA 1, )

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gennaio 2016 e notificato all’escusso il 1° febbraio 2016 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano a convalida del sequestro n. __________, eseguito l’11 giugno 2015 sulla scorta del decreto di sequestro 22 maggio 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, le società RI 1, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7 e RI 8 (ora RI 8) procedono contro PI 1 per l’incasso di fr. 127'155'000.– oltre agli interessi dell’8.15% dal 22 febbraio 2015.

                                  B.   Non avendo l’escusso interposto opposizione, il 24 febbraio 2016 le società escutenti hanno chiesto la continuazione dell’esecu­zione. Dopo aver eseguito il pignoramento l’8 giugno 2017, l’UE ha emesso il relativo verbale il 13 febbraio 2018, da valere quale attestato provvisorio di carenza beni giusta l’art. 115 cpv. 2 LEF, siccome l’unico attivo pignorato risultava essere il fondo n. __________ RFD di __________, intestato alla moglie separata dell’escusso, PI 2, stimato in fr. 4'895'980.–. Il 26 febbraio 2018 le società escutenti hanno presentato ricorso contro tale decisione.

                                  C.   Il 14 febbraio 2019 le procedenti hanno presentato all’UE una domanda di pignoramento successivo giusta l’art. 115 LEF indicando anche i beni che l’Ufficio avrebbe dovuto pignorare. Esse hanno chiesto il pignoramento di tutti i beni direttamente o indirettamente riconducibili al debitore ed in particolare:

                                         –   il denaro o altri beni direttamente o indirettamente da lui ricevuti a titolo di donazione a partire dal 2016 nella misura in cui non sono strettamente necessari ai suoi bisogni;

                                         –   la quota di comunione ereditaria dell’eredità del padre;

                                         –   le rendite e prestazioni in capitale della previdenza professionale e del terzo pilastro;

                                         –   la sostanza che il debitore ha dichiarato di avere in Svizzera e in Italia nell’ambito di determinate procedure giudiziarie;

                                         –   le quote di partecipazione nelle società __________ SA, __________ S.r.l., __________ S.r.l., __________ S.r.l., __________ S.p.A., __________ SA e __________ S.r.l.;

                                         –   un credito nei confronti della __________ S.r.l.;

                                         –   le pretese di ogni natura nei confronti della __________ SA e della __________ SA;

                                         –   i beni mobili e le suppellettili non indispensabili presenti nella villa di __________ già pignorata, nell’appartamento da lui affittato a __________ e occupato dalla moglie e nell’appartamento di __________ in cui egli risulta domiciliato;

                                         –   l’immobile sito a __________ menzionato nella dichiarazione fiscale 2015;

                                         –   l’autoveicolo intestato al debitore indicato nella stessa dichiarazione;

                                         –   fr. 451'597.85 quale residuo dell’asta degli appartamenti di __________;

                                         –   tutti i beni mobili, crediti, diritti di qualunque natura di proprietà, titolarità comunque pertinenza del debitore in quanto direttamente o indirettamente riconducibili allo stesso e attualmente depositati presso la __________ SA e/o la __________ SA, __________ SA e la Banca del Sempione SA, intestate al debitore, alla moglie e alle figlie, alla società __________ Sagl, __________ SA, __________ SA.

 

                                  D.   Con provvedimento del 1° marzo 2019 l’UE ha respinto la richiesta delle società istanti.

 

                                  E.   Con ricorso del 14 marzo 2019 le società escutenti chiedono di annullare il provvedimento appena citato e di ordinare all’UE di provvedere al pignoramento dei beni nuovamente scoperti.

 

                                  F.   Con decreto del 21 marzo 2019 il Presidente di questa Camera ha respinto la domanda cautelare e supercautelare contenuta nel ricorso.

 

                                  G.   Con osservazioni 10 aprile 2019 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. PI 1 non ha presentato osservazioni.

 

                                  H.   Il 17 aprile 2019, la Camera ha parzialmente accolto il ricorso del 26 febbraio 2018, nella misura in cui era ricevibile, retrocedendo l’incarto all’UE di Lugano, affinché procedesse a ulteriori accertamenti e si determinasse nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1 nel senso dei considerandi (inc. 15.2018.19). La sentenza è oggetto di due ricorsi, di ambedue le parti, tuttora pendenti al Tribunale federale (inc. 5A_377/2019 e 5A_378/2019).

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 1° marzo 2019 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Con la decisione impugnata, l’UE ha respinto la richiesta di pignoramento successivo in quanto, a suo dire, l’attestato provvisorio di carenza beni conferisce al creditore il diritto di esigere il pignoramento di nuovi beni entro un anno dalla notificazione del precetto esecutivo, termine in concreto ampiamente trascorso giacché l’atto esecutivo, rimasto senza opposizione, è stato notificato al debitore il 1° febbraio 2016.

 

                                   3.   Le ricorrenti sostengono invece che il termine di un anno stabilito all’art. 115 cpv. 3 LEF per chiedere il pignoramento di beni nuovamente scoperti decorre dalla notifica dell’attestato provvisorio di carenza. Citano a sostegno della loro affermazione le opinioni di Wernli (in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 9 ad art. 115 LEF) e Rengli (in: Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2018, n. 7.216 pag. 349). A mente loro, infatti, il creditore apprende che il pignoramento è insufficiente solo al momento della notifica dell’attestato provvisorio di carenza, sicché il termine per esercitare il diritto di chiedere il pignoramento dei beni nuovamente scoperti non può che nascere e iniziare a decorrere da quel momento, ovvero da quando può essere esercitato. Affermare il contrario condurrebbe a conclusioni contraddittorie, insostenibili dal punto di vista logico e giuridico, che finirebbero per privare di significato la disposizione legislativa, ritenuto che se, come nella fattispecie, l’attestato provvisorio di carenza di beni viene trasmesso al creditore solo passato un anno dalla notifica del precetto esecutivo, il diritto del creditore di chiedere il pignoramento successivo risulta già decaduto ancora prima di sorgere.

 

                                   4.   Secondo l’art. 115 cpv. 3 LEF l’attestato provvisorio di carenza di beni conferisce al creditore il diritto di esigere, “entro il termine di un anno previsto all’art. 88 cpv. 2 LEF”, il pignoramento di beni nuovamente scoperti (detto anche pignoramento successivo o “Nachpfändung”). E giusta il citato art. 88 cpv. 2 LEF, il diritto di chiedere la continuazione dell’esecuzione si estingue decorso un anno “dalla notificazione del precetto”.

 

                                4.1   Dal profilo testuale e sistematico, di conseguenza, l’art. 115 cpv. 3 LEF può essere interpretato solo come l’ha fatto l’UE, nel senso che il diritto al pignoramento successivo di beni nuovamente scoperti decade decorso un anno “dalla notificazione del precetto” esecutivo (e non del verbale di pignoramento).

 

                                4.2   La legge s’interpreta dapprima per sé stessa, esaminandone il testo (interpretazione letterale), il senso e scopo (interpretazione teleologica) e i valori che ne stanno alla base, derivanti in particolare dalla relazione con altri disposti (interpretazione sistematica) e dai lavori preparatori (interpretazione storica). L’interprete deve lasciarsi guidare dall’idea che il senso della norma non risulta già dal suo testo, ma solo dalla legge così come intesa e concretizzata nella fattispecie. Quanto ricercato è una decisione materialmente corretta sul piano normativo, finalizzata a un risultato soddisfacente alla luce della ratio legis. Al riguardo, il Tribunale federale s’ispira a un pluralismo metodologico, che non stabilisce a priori una gerarchia degli elementi interpretativi (DTF 141 III 155 consid. 4.2; 136 II 236 consid. 4.1; 134 II 311 consid. 5.2; 131 II 567 consid. 3.5). Nel caso siano possibili più interpretazioni, esso opta per quella che corrisponde al meglio alle prescrizioni di rango costituzionale (DTF 136 II 154 consid. 3 con rinvii).

 

                                4.3   Nel caso in esame l’interpretazione letterale e sistematica degli art. 88 cpv. 2 e 115 cpv. 3 LEF è corroborata dall’interpretazione storica. L’art. 115 cpv. 3 LEF, introdotto con la revisione generale entrata in vigore il 1° gennaio 1997, codifica infatti la giurisprudenza del Tribunale federale (FF 1991 III 65 seg. ad 203.16), secondo cui entro il termine di perenzione di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF il creditore al beneficio di un attestato di carenza di beni poteva chiedere, nella stessa esecuzione, il pignoramento di beni nuovamente scoperti (DTF 96 III 118 consid. 4/a, 88 III 61 consid. 1 e i rinvii, in particolare a DTF 70 III 47 consid. 2 e 70 III 63).

 

                                4.4   Sotto l’angolo teleologico, la limitazione temporale del diritto a pi­gnoramenti successivi è fondata sullo stesso art. 88 cpv. 2 LEF, che dispone in modo del tutto generale come “questo diritto”, ovvero il diritto di far pignorare gli attivi dell’escusso, si estingua un anno dopo la notifica del precetto esecutivo all’escusso (già citato DTF 88 III 61 seg.). Poco importa se il pignoramento è principale o successivo. Non si è voluto lasciare il debitore troppo a lungo nell’incertezza né obbligare l’ufficio a tenere in sospeso l’esecuzione per troppo tempo (FF 1991 III 52 ad 202.8). E si è anche cercato di preservare gli interessi degli altri creditori, impedendo al creditore che ha per primo ottenuto la continuazione dell’esecuzione, specie se la sua pretesa è consistente, di esaurire praticamente tutte le risorse del debitore, non solo attuali, ma anche future per anni. Questa idea ha trovato una concretizzazione particolare per i redditi dell’escusso nell’art. 93 cpv. 2 LEF, che limita per ogni gruppo il pignoramento a un anno.

 

                                4.5   La decisione impugnata trova conforto anche nella dottrina maggioritaria (Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3a ed. 2018, n. 782 e 963; Zondler in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 6 ad art. 115 LEF e nel medesimo commentario Vock/Aepli-Wirz, n. 10 ad art. 88; Spühler, Schuld­betreibungs- und Konkursrecht I, 7a ed. 2016, n. 484; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 23 ad § 25 (rinvia alla DTF 88 III 59); Marchand, Précis de droit des poursuites, 2a ed., 2013, pag. 100; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1077; Jent-Sørensen in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 17 ad art. 115 LEF; Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 115 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 40 e 41 ad art. 89 LEF; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed. 1997, n. 6 ad art. 115 LEF), ad onta di quanto si potrebbe dedurre dalle citazioni nel ricorso degli unici due autori (oltre a Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 3ª ed. 2016, n. 88 ad § 5) che appoggiano, senza particolare motivazione, la tesi divergente delle ricorrenti.

 

                                4.6   In definitiva, tutti gli elementi interpretativi esaminati concorrono a confermare che il testo dell’art. 115 cpv. 3 LEF ne rispecchia il senso normativo, correttamente afferrato dall’UE. Ne consegue che, come correttamente ritenuto dall’UE di Lugano, quando le escutenti, il 14 febbraio 2019, hanno richiesto il pignoramento di beni che pretendono nuovamente scoperti il termine di perenzione di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF era ampiamente decorso, essendo il precetto esecutivo stato notificato al debitore il 1° febbraio 2016.

 

                                   5.   Non si disconosce che, come giustamente rilevato dalle ricorrenti, il creditore viene solitamente (o perlomeno ufficialmente) a conoscenza che quanto pignorato non è sufficiente a coprire il proprio credito solo al momento in cui egli riceve il verbale di pignoramento. Se ciò avviene quando è già trascorso un anno dalla notifica del precetto esecutivo, secondo l’opinione dominante il diritto del creditore di chiedere il pignoramento successivo risulta già decaduto ancora prima di essere sorto.

 

                                5.1   Si tratta però di un rischio che il procedente può limitare richiedendo la prosecuzione dell’esecuzione senza attendere l’appros­simarsi della scadenza del termine di un anno stabilito dall’art. 88 cpv. 2 LEF. D’altronde, stante l’obbligo dell’ufficio d’esecuzio­ne di procedere al pignoramento senza indugio (art. 89 LEF), il problema non dovrebbe porsi, almeno dal profilo legislativo. Non dovesse essere il caso in una determinata procedura, comunque sia, incombe all’escutente sollecitarne l’esecuzione e se necessario inoltrare un ricorso per ritardata giustizia (art. 17 cpv. 3 LEF).

 

                                5.2   Che, del resto, il diritto a un pignoramento successivo possa, in casi particolari, essere illusorio è la conseguenza della limitazione temporale voluta dal legislatore, dalla quale risulta necessariamente che beni scoperti o acquisiti dal debitore più di un anno dopo la notifica del precetto esecutivo non possono essere oggetto di pignoramento successivo (ma lo stesso potrebbe succedere se l’art. 115 cpv. 3 fosse interpretato nel senso proposto dalle ricorrenti qualora i beni fossero scoperti o acquisiti dopo la notifica del verbale di pignoramento parzialmente infruttuoso). La regola adot­tata dal legislatore sarà opinabile, ma non è insostenibile né dal punto di vista logico né dal profilo giuridico.

 

                                   6.   Differentemente da quanto ritenuto dalle ricorrenti, con il richiamo all’art. 88 cpv. 2 LEF contenuto all’art. 115 cpv. 3 LEF il legislatore non ha voluto ricordare che il pignoramento di beni nuovamente scoperti può essere richiesto solamente qualora esista un precetto esecutivo valido, ossia qualora la prosecuzione del­l’esecuzione sia stata chiesta entro il termine di un anno dalla notifica del precetto esecutivo. Infatti, in tale ipotesi egli non avrebbe dovuto prevedere nulla in riferimento al lasso temporale per richiedere il pignoramento successivo, perché se il creditore omette di richiedere la prosecuzione nel termine di un anno dalla notificazione del precetto, l’esecuzione risulta già a quel momento perenta e l’Ufficio non procede al pignoramento, sia esso principale o successivo.

 

                                   7.   Per le ricorrenti il formulario ufficiale relativo al verbale di pignoramento (modulo n. 7) conferma che il termine di un anno per chiedere il pignoramento di beni nuovamente scoperti inizia a decorrere unicamente dalla notificazione dell’attestato provvisorio di carenza beni. In effetti, esso prevede che il verbale valente quale attestato provvisorio di carenza di beni conferisce al creditore il diritto “di esigere entro il termine di un anno, il pignoramento di beni nuovamente scoperti (art. 115 cpv. 3 LEF)”. A mente delle ricorrenti tale precisazione nel verbale di pignoramento ha senso solo se il termine di un anno inizia a decorrere dal momento in cui il formulario viene notificato al creditore, altrimenti tale avviso dovrebbe figurare non nell’atto di pignoramento ma nell’esempla­re del precetto esecutivo per il creditore.

 

                                         A parte il fatto che un formulario, così come una semplice ordinanza amministrativa, non possono derogare alla legge (DTF 144 III 357 consid. 2.3 e 141 III 183 consid. 3.2.2.2), la formulazione contenuta nel formulario ufficiale richiama unicamente il tenore dell’art. 115 cpv. 3 LEF senza fornire ulteriori indicazioni interpretative in merito al dies ad quem di quel termine. Considerato che il pignoramento successivo può essere richiesto ed ese­guito solo dopo l’avvenuto pignoramento, corretta è la ripresa del contenuto dell’art. 115 cpv. 3 LEF nel relativo verbale, e ciò indipendentemente dalla circostanza che a dipendenza del tempo già trascorso dalla notifica del precetto esecutivo al debitore, tale diritto potrebbe risultare già perento.

 

                                   8.   Le ricorrenti ricordano che l’art. 149 cpv. 3 LEF conferisce il diritto al creditore di chiedere la prosecuzione dell’esecuzione entro sei mesi dal ricevimento dell’attestato definitivo di carenza di beni senza la necessita di emettere un nuovo precetto esecutivo. Per le creditrici la ratio legis dell’art. 149 cpv. 3 LEF è analoga a quella dell’art. 115 cpv. 3 LEF, ossia dare la possibilità al creditore la cui pretesa sia rimasta insoddisfatta di procedere a recuperare quanto dovuto senza dover iniziare una nuova esecuzione. Per questo motivo, così come il termine per chiedere il nuovo pignoramento ai sensi dell’art. 149 LEF nasce con la notificazione dell’attestato definivo di carenza di beni, allo stesso modo il termine per chiedere il pignoramento successivo ai sensi dell’art. 115 LEF inizia dalla notifica dell’attestato provvisorio di carenza di beni.

 

                                         L’analogia propugnata dalle ricorrenti non sta. Mentre l’art. 149 cpv. 3 LEF conferisce espressamente al creditore che riceve un attestato di carenza di beni definitivo la facoltà di chiedere entro sei mesi dal ricevimento dello stesso la prosecuzione dell’esecu­zione senza l’emissione di un nuovo precetto esecutivo, l’art. 115 cpv. 3 LEF rimanda invece al termine previsto dall’art. 88 cpv. 2 LEF, per tacere del fatto che anche alcuni degli altri diritti connessi all’attestato di carenza di beni definitivo non spettano per contro al portatore di un attestato di carenza provvisorio (cfr. art. 149 cpv. 2-3 e 115 cpv. 2 LEF).

 

                                   9.   Infine, le ricorrenti rilevano che se il creditore chiede la prosecuzione dell’esecuzione prima del termine di un anno, il suo diritto di chiedere successivamente il pignoramento dei beni nuovamente scoperti dipende dalla celerità con cui l’UE procede al pignoramento e alla successiva notifica dell’attestato provvisorio di carenza di beni. Il creditore sarebbe pertanto esposto all’arbitrio dell’UE.

 

                                9.1   Già si sono indicati, in un precedente considerando (5.1), i mezzi a disposizione del procedente per limitare il rischio denunciato dalle ricorrenti e quindi difendersi contro un presunto arbitrio del­l’ufficio d’esecuzione.

 

                                9.2   D’altra parte, la possibilità che il procedente non possa esigere il pignoramento di beni nuovamente scoperti sulla scorta dell’art. 115 cpv. 3 LEF – come visto inerente all’impostazione legislativa (sopra consid. 5.2) – non lo lascia completamente indifeso. Gli ri­mane infatti sempre la facoltà di promuovere una nuova esecuzione e per evitare che altri creditori più diligenti ottengano il pignoramento dei nuovi beni prima ch’egli sia in grado di chiedere la prosecuzione della nuova esecuzione, l’art. 115 cpv. 3 LEF gli conferisce il diritto di chiederne il sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF), come per altro già ricordato nel decreto di effetto sospensivo del 21 marzo 2019, ciò che gli apre la via di una partecipazione provvisoria di diritto a un eventuale successivo pignoramento degli stessi beni (art. 281 cpv. 1 LEF). Il provvedimento impugnato merita di conseguenza conferma anche su questo punto.

 

                                10.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–     ;

–    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.