Incarto n.
15.2019.22

Lugano

12 luglio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza di restituzione del termine d’opposizione formulata il 7 marzo 2019 dalla

 

 

RI 1

 

 

nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona promossa nei suoi confronti dalla

 

 

PI 1

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona dell’11 febbraio 2019, la PI 1 procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 777.60 oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2018. L’atto è stato notificato il 13 febbraio 2019 al recapito della società in Via L__________, __________, nelle mani della segretaria della società escussa, che non ha interposto opposizione.

 

                                  B.   Con scritto datato 28 febbraio 2019 e ricevuto dall’UE il 5 marzo successivo l’escussa ha notificato la propria opposizione totale al precetto esecutivo.

 

                                  C.   Con provvedimento del 5 marzo 2019 l’UE ha “respinto” l’oppo­­sizione in quanto ritenuta tardiva.

                                  D.   Con istanza del 7 marzo 2019 la RI 1 chiede la restituzione del termine per interporre opposizione.

 

                                  E.   Con osservazioni rispettivamente del 14 e del 21 marzo 2019 la PI 1 e l’UE concludono per la reiezione del ricorso.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione.

 

                                   2.   La ricorrente non contesta di non avere interposto opposizione entro 10 giorni dalla notifica del precetto esecutivo, che ha iniziato a decorrere il giorno seguente alla consegna del precetto, avvenuta il 13 febbraio 2019.

 

                                   3.   La RI 1, tuttavia, chiede la restituzione del termine di opposizione, facendo valere che il suo amministratore unico, dr. med. RA 1, il giorno della notifica del precetto esecutivo era assente per malattia e ha potuto pertanto prenderne atto solo al suo rientro. A conforto della propria richiesta l’istante produce un certificato medico del 28 febbraio 2019 attestante che l’amministratore unico era inabile al lavoro al 100% dal 27 febbraio 2019 al 5 marzo 2019.

 

                                3.1   La restituzione di un termine stabilito dalla LEF va chiesta all’au­torità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente (art. 33 cpv. 4 LEF). Ove la domanda riguardi, come nel caso concreto, il termine di opposizione (art. 74 LEF), che non è un termine giudiziario, la competenza spetta all’autorità di vigilanza cantonale, nel Canton Ticino la CEF. Sotto questo profilo la domanda in esame è ricevibile.

 

                                3.2   Secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF la restituzione di un termine della LEF è subordinata alla condizione che il richiedente sia stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa. L’istanza dev’essere scritta e motivata e de­v’essere inoltrata entro il medesimo termine dalla cessazione del­l’impedimento presso l’autorità competente compiendo l’atto omes­so (art. 33 cpv. 4, 2° periodo LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 33 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 33 LEF). Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione di un termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta a impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o a un motivo di ritardo scusabile indipendente dalla sua volontà (Nord­mann, op. cit., n. 9-10 ad art. 33 e i riferimenti ivi citati; sentenze della CEF 15.2015.81 del 6 ottobre 2014 consid. 4; 15.2016.70 del 6 settembre 2016 consid. 1.1).

 

                                3.3   Come visto il termine d’opposizione è di dieci giorni dalla notificazione del precetto esecutivo. L’istanza di restituzione di questo termine deve quindi essere inoltrata entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento. In concreto, presentata il 7 marzo 2019, ossia entro 10 giorni da quando l’inabilità lavorativa dell’ammini­stratore unico dell’escussa è cessata, ovvero il 6 marzo 2019, la domanda è tempestiva (art. 33 cpv. 4 LEF).

 

                                3.4   Tra i vari motivi di restituzione di un termine la giurisprudenza e la dottrina citano l’improvviso sopraggiungere di una grave malattia, tale da impossibilitare il richiedente ad agire entro il termine o a incaricare un terzo del compimento del relativo atto (DTF 112 V 225; Baeriswyl/Milani/Schmid in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kom­mentar SchKG, 2017, n. 52 ad art. 33 LEF; Russenberger/Minet in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 1 LEF; Nord­mann, op. cit., n. 11 ad art. 33; Erard, op. cit., n. 22 ad art. 33). Non è invece considerato un valido impedimento una malattia non grave (sentenza del Tribunale federale 7B.221/2005 del 12 gen­naio 2006 consid. 1; Baeriswyl/Milani/Schmid op. cit. loc. cit.).

 

                                3.5   Nel caso specifico dal certificato medico prodotto dalla richiedente emerge che l’inabilità lavorativa del proprio amministratore uni­co è iniziata solo il 27 febbraio 2019, quando il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto esecutivo per interporre opposizione era oramai scaduto, anche se di soli due giorni. L’affermazione del dr. RA 1, contenuta nello scritto inviato tardivamente il 25 marzo 2019, secondo cui egli era assente dall’azienda già dal 22 febbraio 2019 in quanto il regolamento aziendale prevede che il certificato medico di malattia debba essere presentato a partire dal terzo giorno consecutivo d’inabilità lavorativa, è rimasta allo stadio di puro parlato senza alcun supporto probatorio e va pertanto disattesa. Ne consegue pertanto che l’istante non ha dimostrato l’esistenza del motivo d’impedimento da lei invocato durante il termine a sua disposizione per interporre opposizione, sicché l’istanza di restituzione di quel termine va respinta.

                                3.6    Sia come sia, il certificato medico prodotto dalla ricorrente non attesta che la malattia del suo amministratore unico fosse così grave da impedirgli la formulazione di un’opposizione o la designazione di un rappresentante – per tacere del fatto che nella fattispecie l’opposizione sarebbe anche potuta essere interposta da qualsiasi impiegato della società escussa (sentenza della CEF 15.2017.2 del 26 aprile 2017, RtiD 2017 II 868 n. 38c consid. 3.3, e i rimandi). Del resto, il 28 febbraio 2019, ossia durante la sua incapacità lavorativa, il dr. RA 1 è stato comunque in gra­do di completare e firmare la rubrica relativa all’opposizione a tergo dell’esemplare del precetto esecutivo destinato al debitore. Anche per questi motivi l’istanza non può essere accolta.

 

                                   4.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   L’istanza è respinta.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.