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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 27 marzo 2019 da
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RI 1, __________ RI 2, __________
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano relativo alle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti dalla
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PI 1, __________
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ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che statuendo con sentenza 15.2018.105 del 16 gennaio 2019, questa Camera ha parzialmente accolto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso presentato dai coniugi RI 2 e RI 1 contro gli avvisi di pignoramento emessi dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e __________ da essi avviate nei confronti della PI 1 e di conseguenza ha fatto ordine all’UE di azzerare le spese di rigetto dell’opposizione computate per errore nelle spese esecutive menzionate sugli avvisi in questione;
che il 20 marzo 2019, l’UE ha emesso d’ufficio due conteggi, ognuno dei quali, in ossequio alla decisione appena citata, indica in fr. 188.75 l’importo totale dovuto in ciascuna delle esecuzioni al 24 gennaio 2019 (giorno dell’avviso di pignoramento);
che nelle conclusioni del ricorso in esame, del 27 marzo 2019, RI 1 e RI 2 invitano la Camera “ad annullare il pignoramento secondo art 11 LPR, rinnovando l’effetto sospensivo art. 36 LEF” e chiedono al suo presidente “una riconsiderazione di tutti gli elementi di valutazione secondo art 22 LPR, che concorrono al suddetto petitum ricorsuale con nuove prove qui addotte”;
che nella misura in cui tende all’annullamento del pignoramento, il ricorso è prematuro e quindi irricevibile, poiché l’UE non ha ancora eseguito il pignoramento nelle esecuzioni in questione;
che sono pure senza oggetto le richieste di effetto sospensivo e di riconsiderazione, siccome non è possibile sospendere o riconsiderare un provvedimento inesistente;
che nella misura in cui intendessero ottenere la sospensione o l’annullamento delle esecuzioni, i ricorrenti misconoscono che le precedenti decisioni della Camera relative alle esecuzioni in esame (14.2017.162/163 del 19 febbraio 2018 e 15.2018.105 del 16 gennaio 2019) sono definitive e non possono quindi più essere rimesse in discussione, neppure attraverso un’istanza di revisione, di cui non sono dati i presupposti (art. 328 CPC e 26 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che nelle decisioni citate la Camera ha del resto già avuto modo di precisare i limiti della propria competenza e di dichiarare irricevibili le censure ora riproposte in modo diffuso nel ricorso in rassegna;
che l’unica novità è rappresentata dai conteggi allestiti dall’UE di Lugano il 20 marzo 2019 e allegati al ricorso;
che, tuttavia, la via del ricorso all’autorità di vigilanza secondo l’art. 17 LEF è aperta unicamente contro i provvedimenti degli organi di esecuzione e dei fallimenti, ovvero contro ogni atto ufficiale adottato dall’organo nell’esercizio della propria funzione pubblica in una procedura concreta di esecuzione per debiti, ove esplichi effetti verso l’esterno e tenda a far proseguire o chiudere l’esecuzione (DTF 142 III consid. 427 consid. 3.3 e 142 III 646 consid. 3.1, e i rinvii);
che i conteggi del 20 marzo 2019 non sono atti ufficiali destinati a far proseguire o chiudere le esecuzioni dirette contro i ricorrenti;
ch’essi hanno infatti un valore meramente informativo, cioè indicano agli escussi la somma da pagare all’UE per estinguere le rispettive esecuzioni (art. 12 cpv. 2 LEF), ricordato che tale somma cresce ogni giorno a causa degli interessi di mora (e di eventuali spese esecutive);
che un ricorso potrebbe entrare in linea di conto solo qualora i ricorrenti dovessero effettivamente versare all’UE una somma determinata e dovesse sorgere una controversia sulla questione di sapere se la stessa è sufficiente per considerare le esecuzioni estinte;
che a questo punto della procedura, la contestazione dei conteggi, prematura e astratta, è dunque inammissibile;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.