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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 aprile 2019 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro la notifica del pignoramento di reddito e il relativo calcolo del minimo esistenziale eseguita l’11 aprile 2019 nei confronti del ricorrente a favore del gruppo n. 3 composto di:
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Confederazione Svizzera, Berna Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
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ritenuto
in fatto: A. A favore del gruppo n. 2, composto della Confederazione Svizzera (esecuzione n. __________), dello Stato del Canton Ticino (n. __________) e del Comune di __________ (n. __________ e __________) per crediti di complessivi fr. 17'412.15, il 7 agosto 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
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Debitore |
fr. |
8'870.00 |
__________ Spa – Impiegato |
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Totale |
fr. |
8'870.00 |
100% |
Minimo d’esistenza
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Minimo base |
fr. |
1'700.00 |
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Affitto |
fr. |
1'840.00 |
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Spese mediche e dentali |
fr. |
370.00 |
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Totale |
fr. |
3'910.00 |
100% |
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Ancorché l’eccedenza pignorabile risultasse di fr. 4'960.– secondo il conteggio appena citato (fr. 8'870.– ./. fr. 3'910.–), l’UE ha diffidato l’escusso stesso a versargli solo fr. 400.– mensili. Il verbale di pignoramento è stato spedito l’11 settembre 2018.
B. A favore del gruppo n. 3, composto della Confederazione Svizzera (esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________) e dello Stato del Canton Ticino (n. __________, __________ e__________) per crediti di complessivi fr. 22'712.45, il 25 gennaio 2019 l’UE di Mendrisio ha nuovamente eseguito un pignoramento di fr. 400.– mensili in mano dello stesso escusso. Il verbale di pignoramento è stato spedito il 25 febbraio 2019.
C. Su segnalazione di un creditore, il 2 aprile 2019 l’UE ha nuovamente sentito l’escusso e l’11 aprile ha proceduto a una revisione del calcolo del suo minimo esistenziale secondo il seguente computo:
Redditi
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Debitore |
fr. |
8'076.00 |
__________ Spa – Impiegato |
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Totale |
fr. |
8'076.00 |
100% |
Minimo d’esistenza
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Minimo base |
fr. |
1'700.00 |
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Affitto |
fr. |
1'840.00 |
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Spese mediche e dentali |
fr. |
366.00 |
Spese mediche fuori dalla franchigia |
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Altri |
fr. |
50.00 |
Vestiario |
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Altri |
fr. |
105.00 |
Turni/festivi/weekend |
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Altri |
fr. |
105.00 |
Lavori faticosi |
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Totale |
fr. |
4'166.00 |
100% |
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Di conseguenza, lo stesso giorno l’UE ha diffidato l’escusso medesimo a versargli ogni importo eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 4'166.– mensili (indicativamente fr. 3'910.–) e il 17 aprile ha spedito alle parti la decisione di revisione del pignoramento.
D. Con ricorso del 16 aprile 2019, RI 1 contesta il nuovo calcolo, rimproverando all’UE di non avere preso in considerazione tutte le spese da lui “presentate (telefoni, assicurazioni, rimborsi creditreform, billag, spese accessorie affitto) in base al calcolo [da lui] fornito con giustificativi allegati all’Ufficio Esecuzione di Mendrisio”. Si duole inoltre che non è stato tenuto conto delle garanzie né degli obblighi di rimborso di un prestito, di complessivi € 2'500.–, imposti dall’istituto bancario italiano che gestisce il conto sul quale egli riceve lo stipendio.
E. Con osservazioni del 28 maggio 2019, l’UE postula la reiezione del ricorso. I procedenti, invece, non si sono determinati.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’11 aprile 2019 dall’UE di Mendrisio, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. L’autorità di vigilanza verifica d’ufficio la propria competenza territoriale e quella dell’ufficio d’esecuzione all’origine del provvedimento impugnato. In linea di principio, l’ufficio può pignorare solo i beni che si trovano nel proprio circondario (cfr. art. 89 LEF). Crediti che non sono incorporati in cartevalori sono reputati situati al domicilio svizzero del debitore (DTF 140 III 514 consid. 3.2 e 128 III 474 consid. 3.1). Dal momento che, nella fattispecie, l’escusso è domiciliato a __________, l’UE è competente per pignorare il suo salario, anche se è versato da un ente con sede all’estero (__________).
3. La notifica di provvedimenti esecutivi all’estero richiede di far capo all’assistenza internazionale o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta (art. 66 cpv. 3 LEF). La Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65; RS 0.274.131) si applica anche agli avvisi e alle decisioni dell’ufficio d’esecuzione, qualora vertano su debiti di diritto privato (sentenza della CEF 15.2017.17 del 14 marzo 2017 consid. 2.1 con rinvii). E l’Italia ha dichiarato di non opporsi alla notifica in via postale sul suo territorio di atti giudiziari e extragiudiziari emanati in materia civile o commerciale da altri Stati membri che, come la Svizzera, vietano invece la via postale (sentenza della CEF 15.2009.144 del 1° febbraio 2010, RtiD 2011 I 741 n. 48c consid. 4 con riferimenti). Il problema, nella fattispecie, è che i crediti posti in esecuzione si riferiscono a tributi pubblici, cui non è applicabile la CLA65. Si rivela così impossibile, sulla scorta di quella Convenzione, notificare a __________ in via postale l’ingiunzione di riversare all’UE la parte pignorabile del salario dell’escusso. Giusta, pertanto, la decisione di rivolgere l’ingiunzione a RI 1 personalmente, con la comminatoria delle sanzioni penali in caso di distrazione delle somme pignorate (art. 169 CP). Errata, per contro, la (prima) decisione dell’UE di ridurre (a fr. 400.– mensili) la quota pignorabile del salario dell’escusso (sopra ad A) stante l’impossibilità di notificare il pignoramento direttamente a __________. Egli non ha diritto a un trattamento privilegiato rispetto ai debitori il cui datore di lavoro ha sede in Svizzera e non può richiamarsi alla decisione (erronea) del 7 agosto 2018 per contestare la revisione (giusta) dell’11 aprile 2019. L’efficacia del pignoramento è comunque data dalla sanzione penale appena ricordata cui l’escusso si espone in caso di mancato riversamento all’UE della quota pignorata del proprio reddito.
4. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
5. Il ricorrente rimprovera all’UE di non avere tenuto conto di tutte le spese da lui “presentate (telefoni, assicurazioni, rimborsi creditreform, billag, spese accessorie affitto) in base al calcolo [da lui] fornito con giustificativi allegati all’Ufficio Esecuzione di Mendrisio”.
5.1 Egli perde di vista, tuttavia, che nel minimo esistenziale di base di fr. 1'700.– mensili riconosciutogli – un importo forfetario destinato a coprire le spese per i bisogni vitali suoi e della famiglia – sono comprese in particolare le spese per telefono non professionali, assicurazioni private e allacciamento televisivo (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2016.104 del 4 settembre 2017, consid. 6.3 e i rinvii).
5.2 Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. Nella misura in cui non concernono beni indispensabili, l’estinzione di debiti, in particolare il rimborso di crediti bancari, non rientra nel minimo esistenziale (DTF 102 III 19; sentenza del Tribunale federale 5A_222/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.3; Vonder Mühll, op. cit., n. 33 ad art. 93 ; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 157 ad art. 93 LEF). Giustamente l’UE non ha tenuto conto del rimborso alla __________.
5.3 Dal contratto di locazione prodotto dal ricorrente all’UE si evince che il canone di locazione, nel 2012 di fr. 1'740.–, comprende un acconto per le spese accessorie di fr. 230.– mensili. Sulla scorta dei giustificativi di pagamento da lui trasmessi, l’UE ha tenuto conto del canone versato negli ultimi mesi, che ammonta a fr. 1'840.– mensili. RI 1 non ha dimostrato di aver pagato spese accessorie non incluse negli acconti. Ora, è principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Ochsner, op. cit., n. 82 ad art. 93). Anche su questo punto il ricorso si rivela infondato.
6. Il ricorrente si duole infine che l’UE non ha considerato le garanzie né gli obblighi di rimborso di un prestito, di complessivi € 2'500.–, imposti dall’istituto bancario italiano che gestisce il conto sul quale egli riceve lo stipendio. A parte il fatto che tale allegazione è stata formulata solo con il ricorso, di modo che l’UE non avrebbe potuto tenerne conto, già si è detto che l’estinzione di debiti, in particolare il rimborso di crediti bancari, non rientra nel minimo esistenziale (sopra consid. 5.2). Volendo poi far astrazione del fatto che il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di una trattenuta bancaria effettiva di € 2'500.– mensili, egli potrebbe comunque evitarla indicando alla sua datrice di lavoro un altro conto su cui versare il salario. Ne consegue, in definitiva, che il ricorso dev’essere integralmente respinto.
7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– ; –; –.
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.