Incarto n.
15.2019.58

Lugano

7 agosto 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 25 luglio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a

 

 

PI 2, __________

 

nell’eredità giacente fu __________, composta oltre all’escussa PI 1 di

 

 

PI 4, __________

PI 5, __________

PI 6, __________

PI 7, __________

PI 8, __________

PI 9, __________

 

nelle varie esecuzioni (gruppi n. 2-19) promosse contro l’escussa da diversi creditori;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nelle varie esecuzioni promosse contro PI 2, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno ha pignorato in più occasioni i diritti che le spettano nella comunione ereditaria della nonna paterna fu PI 1, in particolare i diritti sulla quota di comproprietà “B” di un mezzo della proprietà per piani (PPP) n. __________, pari a 116/1000 della particella n. __________ RFD di __________.

 

                                  B.   Avendo alcuni creditori presentato le domande di vendita, nell’am­bito delle procedure esecutive incluse nei gruppi di pignoramento da n. 2 a 9 l’UE aveva convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 20 gennaio 2015 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione era potuta essere raggiunta in assenza di tutti i creditori e di parte dei membri della comunione ereditaria. Il 4 febbraio 2015, l’Ufficio aveva quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa. Nel termine impartito una sola proposta era pervenuta all’Ufficio.

 

                                  C.   Con istanza del 3 settembre 2015 l’UE aveva chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.

 

                                  D.   Con decisione del 2 ottobre 2015 (inc. 15.2015.67) la Camera ha respinto l’istanza e ha retrocesso gli atti all’UE affinché procedesse ad accertare l’effettivo ammontare attuale del debito ipotecario gravante l’unità n. __________ e a stabilirne il valore di stima reale.

 

                                  E.   Facendo seguito all’ordine impartitogli, dopo che un creditore ne aveva anticipato le spese, il 23 maggio 2019 l’UE ha assegnato a un perito l’incarico di allestire la perizia estimativa. Secondo il referto, allestito nel corso del mese di giugno 2019, il valore di stima dell’intera PPP è di fr. 350'000.–. L’UE ha pure accertato che l’am­montare del debito ipotecario gravante la PPP n. __________, comprensivo degli interessi, corrisponde a fr. 199'410.75 al 30 giugno 2019.

 

                                  F.   Il 12 giugno 2019 l’UE ha comunicato alle parti che in base alla perizia estimativa del fondo il valore di stima reale della quota parte di PI 2, di 1/12 (della quota di comproprietà “B” di un mezzo), è di fr. 14'583.34 e che l’ammontare al 30 giugno 2019 del debito ipotecario gravante la PPP ascende a fr. 199'410.75. L’UE ha poi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa. Nel termine impartito è pervenuta all’Ufficio la sola richiesta del creditore procedente che ha anticipato le spese per l’allestimento della perizia, volta alla messa all’a­sta della quota.

 

                                  G.   Il 25 luglio 2019 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2.

 

 

Considerato

 

in diritto:                  1.   Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ere­ditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’ODiC, convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

 

                                   2.   Nel caso di specie l’UE ha correttamente determinato che la quota parte dell’escussa nella comunione ereditaria è di un dodicesimo, atteso che, come già evidenziato dalla Camera nella sua precedente decisione del 2 ottobre 2016, la quota parte di CC 7, quale coniuge della defunta, è di un mezzo (art. 462 cpv. 1 cifra 1 CC), mentre la rimanente metà dev’essere divisa tra i sei nipoti, tutti discendenti dell’unico figlio della stessa, premorto il 15 novembre 2008 (v. certificato ereditario del 26 aprile 2012). La comunione ereditaria non è poi proprietaria dell’intera PPP, il cui valore di stima reale è stato stabilito in complessivi fr. 350'000.–, ma della sola quota di comproprietà “B” di un mezzo della stessa. Dedotto il debito ipotecario che grava la PPP, di fr. 199'410.75, il valore reale netto dell’interessenza di 1/12 spettante a PI 2 nella comunione ereditaria risulta di fr. 6'274.55 ([fr. 350'000.– ./. fr. 199'410.75] : 2 : 12). Gli accertamenti effettuati dall’UE non so­no stati ritualmente contestati da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio di pignoramento è decisamente superiore all’esiguo valore di stima della quota dell’escussa. L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarne la realizzazione a mezzo di pubblici incanti.

                                   3.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.    L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/12 spettante a PI 2 nella divisione della comunione ereditaria della nonna paterna fu __________.

 

                                   2.    Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.    Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.