Incarto n.
15.2019.6

Lugano

25 gennaio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 gennaio 2019 della

 

RI 1 

(rappresentata dall’amministratrice unica RA 1,

 )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

 

 

PI 1,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede in via di realizzazione del pegno gravante il fondo summenzionato contro RI 1 per l’incasso di fr. 1'126'600.– e fr. 2'669'800.– oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2016;

                                         che sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del __________ l’UE di Mendrisio ha fissato l’asta dell’immobile per il 6 febbraio 2019;

                                         che l’8 gennaio 2019 l’UE ha trasmesso a tutte le parti interessate l’elenco oneri;

                                         che con ricorso del 18 gennaio 2019, denominato “contestazione elenco oneri”, la RI 1 si aggrava contro il predetto atto, chiedendo alla Camera di accertarne “la non congruenza”, di far ordine all’Ufficio di allestirne uno nuovo e di sospendere o revocare l’incanto;

                                         che la ricorrente si duole anzitutto del valore di stima attribuito al fondo, contestando (nuovamente) le perizie esperite dapprima dall’arch. PI 3 e poi dal valutatore immobiliare PI 2;

                                         che però questa Camera si è già pronunciata sul valore di stima del fondo con decisione del 21 agosto 2018 (inc. 15.2017.89/98), nell’ambito della procedura di nuova stima (art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RFF) avviata dall’insorgente stessa il 19 ottobre 2017;

                                         che tale decisione è passata in giudicato con la sentenza del 24 ottobre 2018 (inc. 5A_714/2018) con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile inoltrato dalle azioniste della RI 1;

                                         che la stima non può dunque essere rimessa in discussione, sicché sotto questo profilo il ricorso si rivela irricevibile;

                                         che l’insorgente contesta inoltre l’esistenza e l’estensione di alcune pretese iscritte nell’elenco oneri;

                                         che siffatte censure sfuggono però al potere cognitivo dell’auto­­rità di vigilanza, competente a dirimere unicamente aspetti procedurali, non invece contestazioni sull’esistenza, l’estensione il grado o l’esigibilità di una pretesa iscritta nell’elenco oneri, per le quali l’ufficio di esecuzione è tenuto ad avviare la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), la quale permetterà di determinare chi dovrà adire il giudice con un’azione di contestazione dell’elenco oneri (art. 109 cpv. 4 per il rinvio dell’art. 140 cpv. 2 LEF; DTF 141 III 143 consid. 4.2; sentenza della CEF 15.2018. 38 del 5 ottobre 2018 consid. 2);

                                        che con provvedimento del 22 gennaio 2019 l’UE ha del resto già avviato la procedura di appuramento, assegnando in particolare alla RI 1 un termine di 20 giorni per promuovere l’azione di contestazione dell’elenco oneri dinanzi al competente giudice civile;

                                         che di conseguenza anche da questo punto di vista il ricorso è inammissibile;

                                         che da ultimo – si duole la ricorrente – alcuni creditori aventi insinuato le loro pretese nei termini di legge non risultano iscritti nell’elenco oneri e non hanno ricevuto una giustificazione, ragione per cui – a sua detta – l’elenco oneri, così come redatto, non è “credibile”;

                                         che a prescindere dalla sua fondatezza, pure tale censura risulta irricevibile, siccome con un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF il ricorrente può far valere solo un interesse personale (oltreché attuale, concreto e degno di protezione) e non l’interesse di terzi (sentenza della CEF 15.2015.40 del 9 novembre 2015, consid. 3 e riferimento citato);

                                         che visto l’esito del gravame, la domanda di sospendere o revocare l’asta pubblica non può trovare accoglimento;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

 ;

–  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.