PI 3PI 3PI 3PI 4PI 4

 

 

Incarto n.
15.2019.91

Lugano

23 gennaio 2020

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 24 ottobre 2019 dall’IS 1, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a

 

 

IS 1 ( 2017), già in __________

 

nelle eredità giacenti fu __________e fu __________, composte oltre all’escusso PI 1 di:

 

 

PI 4, __________

PI 8, __________

PI 5, __________

 

e nell’eredità giacente fu PI 9, composta oltre all’escusso PI 1 di:

 

 

 

__________ (1901), d’ignota dimora

__________ (1908), d’ignota dimora

__________ (1904), d’ignota dimora

__________ (1951, † 2000)

__________, (1946), __________

__________ (1945), d’ignota dimora

PI 4 (1942), __________

PI 8 (1941), __________

PI 5 (1945), __________

__________ (1945), __________

__________ (1948), __________

__________ (1961), __________

__________ (1954, 2015)

__________ (1907, † 2003)

nelle varie esecuzioni promosse contro l’escusso da

 

                                         Confederazione Svizzera, Berna

                                         Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

                                         (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

ritenuto

 

in fatto:                  A.    Nelle 28 esecuzioni promosse per oltre fr. 90'000.– complessivi nei confronti di PI 1, nel frattempo deceduto il 3 novembre 2017, il 7 dicembre 2018 l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti alla comunione ereditaria dell’escus­so nelle comunioni ereditarie fu PI 2 e fu __________ composte, oltre che dell’escusso, di PI 4, e nella comunione ereditaria fu PI 9 composta, oltre che dell’escusso, di PI 3 L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla prima comunione i fondi__________ siti sul territorio del Comune di __________ e quali beni appartenenti alla seconda comunione i fondi n. __________ e __________ sempre in territorio di __________. Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha menzionato quale valore di stima dei fondi il loro valore di stima ufficiale, pari a fr. 254.– per la prima comunione e a fr. 5'258.– per la seconda.

 

                                  B.   Avendo i creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a due udienze tenutesi ambedue il 28 agosto 2019 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna con­ciliazione è potuta essere raggiunta in assenza dei creditori e di parte degli eredi fu PI 9. In questo frangente l’ufficio ha attribuito ai fondi di proprietà delle comunioni ereditarie fu PI 2 e fu __________ un valore di stima di fr. 200.– e pertanto di fr. 50.– alla quota di ¼ di spettanza della comunione ereditaria del debitore. Ai fondi di proprietà della comunione ereditaria fu PI 9 l’UE ha attribuito un valore di stima di fr. 11'000.– mentre in assenza delle necessarie informazioni non è riuscito a determinare la quota parte di spettanza della comunione ereditaria del debitore, pur ipotizzando che la sua partecipazione possa corrispondere a 115.

 

                                  C.   Il 5 settembre 2019, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle quote ereditarie pignorate. Nel termine impartito gli è pervenuta una sola proposta da parte dell’ere­de PI 8, che ha comunicato il proprio interesse all’acquisto dei fondi n. __________ e __________ al prezzo di fr. 7'500.–.

                                  D.   Il 16 ottobre 2019 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione pignorati, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti. Come in sede di conciliazione l’UE ha attribuito all’intera sostanza ereditaria un valore com­plessivo di fr. 11'200.– e all’interessenza del debitore un valore di fr. 783.–.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

 

                                   2.   Nel caso di specie, in occasione della presentazione dell’istanza l’Ufficio ha stabilito, come detto, il valore complessivo delle quote ereditarie della comunione del debitore in fr. 783.–, ossia fr. 50.– per la quota di ¼ nelle comunioni ereditarie fu PI 2 e fu PI 5 e fr. 733.– per la partecipazione alla comunione ereditaria fu PI 9, pari a 115 del valore di stima dei fondi della comunione fu PI 9 (di fr. 11'000.–). Si può pertan­to ritenere che il valore delle quote pignorate sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento delle comunioni ereditarie e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio di pignoramento è decisamente superiore al valore di stima delle quote dell’escusso. L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinare la realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota in questione.

 

                                         Ci si potrebbe invero interrogare se a fronte dei valori di stima alquanto modesti non si sarebbe dovuto rinunciare al pignoramento sulla scorta dell’art. 92 cpv. 2 LEF, la copertura delle spese esecutive, anche per il grande numero di esecuzioni (già dal solo verbale di pignoramento risultano spese per oltre fr. 2'500.–), non parendo garantita, o perlomeno rinunciare alla realizzazione in applicazione analogica dell’art. 127 LEF (cfr. DTF 83 III 134 e 88 III 106). La decisione al riguardo spetta però in linea di massima ai creditori, che pure in caso di dubbia copertura possono comunque, salvo manifesto abuso, esigere la vendita anticipando le spe­se di realizzazione presumibili (Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 127 LEF; sentenza della CEF 15.2005. 145/147 del 21 febbraio 2005 consid. 5. i.f.).

 

                                   3.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.    L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti delle interessenze spettanti alla comunione ereditaria fu PI 1 di ¼ nella divisione della comunione ereditaria fu PI 2 e fu __________ e di 115 nella divisione della comunione ereditaria fu PI 9.

 

                                   2.    Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.    Notificazione all’Ufficio di esecuzione di Faido, e per il suo tramite a tutti gli interessati.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.