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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 12 ottobre 2020 di
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RI 2, __________ RI 1, __________ |
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 29 settembre 2020 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente, rispettivamente del ricorrente, dalla
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Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dalla Cassa del Tribunale federale svizzero, Losanna)
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ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RI 2 per l’incasso di spese giudiziarie del Tribunale federale di fr. 500.–, oltre a interessi e spese, e con un__________) di stessa data il marito RI 1 per altre spese giudiziarie di fr. 20'100.– (relative a 49 sentenze del Tribunale federale), oltre a spese e interessi;
che la moglie ha interposto opposizione al precetto esecutivo, mentre il curatore del marito no;
che con unico ricorso del 12 ottobre 2020, RI 1 e RI 2 hanno chiesto alla Camera di annullare ambedue le esecuzioni, di “tacitare il creditore con la sospensione procedurale fin all’accertamento degli abusi procedurali cantonali e federali”, di addossare le spese al Cantone, d’infliggere multe disciplinari ai curatori del marito, al suo patrocinatore nella procedura d’istituzione della curatela e al presidente dell’autorità di protezione, e di assegnare ai ricorrenti diversi risarcimenti, indennità d’inconvenienza e rimborso di spese redazionali;
che con ordinanza del 13 ottobre 2020 il presidente della Camera ha assegnato a RI 2 un termine di dieci giorni per emendare il suo ricorso togliendone tutte le censure riferite alla sola posizione del marito RI 1 e i relativi documenti, senza nulla aggiungere, pena l’irricevibilità del ricorso;
che avverso tale ordinanza i coniugi RI 1 sono insorti al Tribunale federale con un ricorso del 24 ottobre 2020 (5A_895/2020);
che con sentenza del 28 aprile 2021, il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile;
che non avendo RI 2 dato seguito all’invito contenuto nell’ordinanza del 13 ottobre 2020 né entro il termine impartito (non sospeso dal ricorso al Tribunale federale, cui non è stato concesso effetto sospensivo), né entro dieci giorni dalla ricezione della sentenza del 28 aprile 2021, il ricorso va dichiarato irricevibile secondo l’avvertenza figurante al dispositivo n. 2 dell’ordinanza cantonale;
che il ricorso di RI 1 è pure irricevibile, siccome non è legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (sentenze del Tribunale federale 5D_243/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3 e della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);
che siccome egli continua ad agire in dispregio della decisione di curatela, occorre avvertirlo formalmente un’ultima volta che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC e sentenza della CEF 15.2020.87 del 30 aprile 2021, pag. 2);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 2 è irricevibile.
2. Il ricorso di RI 1 è irricevibile. Egli è avvertito che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
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Comunicazione a:
– avv. __________, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, __________;
– Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.