Incarto n.
15.2020.104

Lugano

28 giugno 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 12 ottobre 2020 di

 

RI 2, __________

RI 1, __________

 

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 29 settembre 2020 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente, rispettivamente del ricorrente, dalla

 

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dalla Cassa del Tribunale federale svizzero, Losanna)

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 set­tembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la Confede­razione Svizzera ha escusso RI 2 per l’incasso di spese giudiziarie del Tribunale federale di fr. 500.–, oltre a inte­ressi e spese, e con un__________) di stessa data il marito RI 1 per altre spese giudiziarie di fr. 20'100.– (relative a 49 sentenze del Tribunale federale), oltre a spese e interessi;

                                         che la moglie ha interposto opposizione al precetto esecutivo, mentre il curatore del marito no;

                                         che con unico ricorso del 12 ottobre 2020, RI 1 e RI 2 hanno chiesto alla Camera di annullare ambedue le esecuzioni, di “tacitare il creditore con la sospensione procedurale fin all’accertamento degli abusi procedurali cantonali e federali”, di addossare le spese al Cantone, d’infliggere multe disciplinari ai curatori del marito, al suo patrocinatore nella procedura d’istituzio­­ne della curatela e al presidente dell’autorità di protezione, e di assegnare ai ricorrenti diversi risarcimenti, indennità d’inconvenien­­za e rimborso di spese redazionali;

 

                                         che con ordinanza del 13 ottobre 2020 il presidente della Camera ha assegnato a RI 2 un termine di dieci giorni per emendare il suo ricorso togliendone tutte le censure riferite alla sola posizione del marito RI 1 e i relativi documenti, senza nulla aggiungere, pena l’irricevibilità del ricorso;

 

                                         che avverso tale ordinanza i coniugi RI 1 sono insorti al Tribunale federale con un ricorso del 24 ottobre 2020 (5A_895/2020);

 

                                         che con sentenza del 28 aprile 2021, il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile;

 

                                         che non avendo RI 2 dato seguito all’invito contenuto nell’ordinanza del 13 ottobre 2020 né entro il termine impartito (non sospeso dal ricorso al Tribunale federale, cui non è stato concesso effetto sospensivo), né entro dieci giorni dalla ricezione della sentenza del 28 aprile 2021, il ricorso va dichiarato irricevibile secondo l’avvertenza figurante al dispositivo n. 2 del­l’ordinanza cantonale;

 

                                         che il ricorso di RI 1 è pure irricevibile, siccome non è legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (sentenze del Tribunale federale 5D_243/2020 del 14 apri­le 2021 consid. 3 e della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);

 

                                         che siccome egli continua ad agire in dispregio della decisione di curatela, occorre avvertirlo formalmente un’ultima volta che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC e sentenza della CEF 15.2020.87 del 30 aprile 2021, pag. 2);

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso di RI 2 è irricevibile.

 

                                   2.   Il ricorso di RI 1 è irricevibile. Egli è avvertito che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità.

 

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–   ;

–   ;

– .

 

                                         Comunicazione a:

                                         –  avv. __________, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, __________;

                                         –  Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.