Incarto n.
15.2020.10

Lugano

21 aprile 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 27 gennaio 2020 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a

 

 

CO 1 (1961), __________

 

nell’eredità giacente fu PI 1 († 2009), composta oltre all’escusso CO 1 di

 

__________ (1965), __________

__________ (1968), __________

 

nelle varie esecuzioni (dei gruppi n. 6-10) promosse contro l’escusso da

 

 

PI 2 __________

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

 

 

ricordato che il 12 febbraio 2020, l’UE ha differito la vendita di 12 mesi a condizione che l’escusso pagasse 12 rate mensili di fr. 176.75 ognuna e il saldo entro il 9 febbraio 2021;

 

preso atto che il 15 marzo 2021 CO 1 ha versato il saldo residuo;

 

considerato come l’istanza in esame sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR), fermo restando che i pignoramenti eseguiti in favore dei gruppi n. 11-14 continuano il loro corso e dovranno se del caso essere oggetto di una nuova istanza di determinazione del modo di realizzazione dell’in­teressenza spettante a CO 1;

rammentato che in materia di vigilanza non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

pronuncia:              1.   L’istanza è dichiarata priva di oggetto e di conseguenza la procedura è stralciata dal ruolo.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona, e per il suo tramite a tutti gli interessati

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.