Incarto n.
15.2020.112

Lugano

18 febbraio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 12 ottobre 2020 di

 

 

 RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il rigetto della richiesta del ricorrente volta alla non divulgazione a terzi dell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti dalla

 

 

PI 1,

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

 

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 maggio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 2'274'445.58 oltre agli interessi del 5% dal 5 luglio 2012, indicando quale causa del credito “Danni per difetti e r[e]scissione del contratto”. L’escusso ha interposto opposizione all’esecuzione il 26 maggio 2020.

 

                                  B.   Il 4 settembre 2020 RI 1 ha inoltrato all’UE una domanda di non dare notizia dell’esecuzione a terzi (ai sensi dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF). L’UE ne ha informato l’escutente il 21 set-tembre 2020 e l’ha invitata a comunicargli entro il 13 ottobre 2020 l’eventuale avvio di una causa volta al rigetto dell’opposizione o pagamento del suo credito, con le relative prove, rendendolo attento che nel caso contrario l’esecuzione non sarebbe più stata portata a conoscenza di terzi in virtù dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF.

 

                                  C.   Sulla scorta della risposta 1° ottobre 2020 della PI 1, il giorno successivo l’UE ha respinto la domanda dell’escusso, adducendo quale motivo il fatto che l’escutente aveva dimostrato di aver inoltrato una causa a procedura ordinaria con petizione del 28 settembre 2020 alla Pretura di Lugano, sezione 3;

 

                                  D.   Con il ricorso del 12 ottobre 2020, RI 1 chiede alla Camera di annullare la decisione appena citata e di far ordine al­l’UE di non divulgare l’esecuzione a terzi. Sia l’escutente (con osservazioni del 29 ottobre 2020) sia l’UE (nelle sue del 3 novembre 2020) postulano la reiezione del ricorso.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emes­so il 2 ottobre 2020 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Il ricorrente fa valere a sostegno dell’impugnativa che nella sua petizione la PI 1 non ha postulato il rigetto dell’opposizione e non avrebbe neppure potuto farlo perché già in sede di conciliazione non aveva formulato una simile richiesta. In tali circostanze, a suo parere, l’UE non avrebbe potuto respingere la sua domanda di non divulgazione dell’esecuzione.

 

                                   3.   Secondo l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, entrato in vigore il 1° gennaio 2019 (RU 2018 4583; FF 2015 2641 4779), “gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79-84)”, fermo restando che “se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi”.

 

                                3.1   Nella fattispecie, la PI 1 non ha concluso per il rigetto (de-finitivo) dell’opposizione all’esecuzione n. __________ nelle conclusio­ni della sua petizione del 28 settembre 2020 (doc. H accluso al ricorso) (né in quelle dell’istanza di conciliazione del 23 dicembre 2019 [doc. B] ma non l’avrebbe potuto fare perché non aveva ancora promosso l’esecuzione). L’escutente non ha pertanto provato “di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione del­l’opposizione (art. 79-84)” nel senso dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, dal momento che la sua azione non tende (anche) a far rigettare l’opposizione interposta dalla ricorrente.

 

                                3.2   Nelle sue osservazioni al ricorso la PI 1 sostiene di aver promosso un’azione a norma dell’art. 79 LEF, ma cita in modo troncato il suo testo, omettendo di riprodurne il secondo periodo, secondo cui il creditore “può chiedere la continuazione dell’esecu­zione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione”. Ora, soltanto l’azione in cui il creditore postula anche il rigetto dell’opposizione è un’azione secon­do l’art. 79 LEF – senza una simile conclusione è una normale azione creditoria (art. 88 CPC) –, qualificabile come “procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79-84)” nel senso dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF (così: sentenza del Tribunale cantonale di Friborgo del 3 dicembre 2019, RFJ 2019 pag. 450 consid. 2.3; Christof Bernauer, Der neue Art. 8a Abs. 3 lit. d SchKG in der Praxis, AJP/PJA 2019 pag. 700 ad III/A). L’interpretazione letterale del­l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF corrisponde alla volontà del legislatore, che ha voluto limitare l’esame dell’ufficio d’esecuzione al criterio (oggettivo) dell’inoltro di una procedura volta al rigetto dell’opposi­zione (sentenza del Tribunale federale 5A_656/2019 del 22 giugno 2020 consid. 3.2.1 [destinata a pubblicazione]). L’ufficio non dev’essere costretto a valutare se il credito di cui è chiesto l’accer­tamento è identico a quello posto in esecuzione.

 

                                3.3   Che il creditore sia poi legittimato, in caso di accoglimento del­l’a­zione di accertamento dell’esistenza della propria pretesa, a chiedere in un secondo tempo il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso (art. 80 LEF), non fa dell’azione inoltrata senza richiesta (accessoria) di rigetto dell’opposizione una “procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79-84)” nel senso dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF. Semmai, la comunicazione dell’esecuzione a terzi potrà essere sospesa dopo che il creditore avrà trasmesso all’ufficio d’esecuzione la prova della promozione, in un secondo tempo, dell’azione di rigetto dell’opposizione (come risulta dal testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, v. sopra consid. 3).

 

                                   4.   Dalle considerazioni appena esposte discende che l’UE ha respin­to a torto la domanda di RI 1 intesa a non dare no-tizia dell’esecuzione a terzi, dal momento che la PI 1 non ha dimostrato di aver promosso una “procedura di eliminazione del­l’opposizione (art. 79-84)” nel senso dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF. Il ricorso merita di conseguenza accoglimento.

 

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto.

                                        1.1    Di conseguenza la decisione impugnata è annullata.

                                        1.2    È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di non dare più notizia dell’esecuzione n. __________ a terzi.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

     ;

–    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.