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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 ottobre 2020 della
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RI 1 in liquidazione, (patrocinata dall’ PA 1, )
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Biasca, o meglio contro la comminatoria di fallimento n. __________ emessa il 16 ottobre 2020 nei confronti della ricorrente su domanda di proseguimento dell’esecuzione della
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PI 1, (patrocinata dall’ , )
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ritenuto
in fatto: A. Dando seguito alla domanda della PI 1 di proseguire l’esecuzione n. __________ promossa dinanzi al Betreibungsamt Zürich 1 nei confronti della PI 2 con sede a Zurigo, divenuta in seguito la RI 1 e poi la RI 1 con sede a Baar, appurato che il 14 agosto 2020 l’escussa aveva spostato la propria sede a Riviera e che l’opposizione da essa interposta era stata rigettata in via definitiva con sentenza 23 gennaio 2020 del Bezirksgericht Zürich, il 16 ottobre 2020 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Biasca ha emesso la comminatoria di fallimento n. __________ e l’ha notificata al seguente indirizzo:
RI 1
c/o Studio legale avv. PI 3
Via __________
Casella postale __________
__________
B. Con ricorso del 29 ottobre 2020 la RI 1 ha chiesto l’annullamento della comminatoria di fallimento.
C. Mediante osservazioni del 23 novembre 2020 la PI 1 ha postulato la reiezione del gravame, mentre nelle sue del 4 dicembre 2020 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerato
in diritto: 1. La ricorrente sostiene che la comminatoria di fallimento impugnata è stata notificata in modo irregolare, giacché non è stata consegnata a un membro della sua amministrazione o direzione, oppure a un suo direttore o procuratore, come prescritto dall’art. 65 LEF, bensì allo Studio legale PA 1, che l’ha ritirato per errore per il tramite della sua apprendista __________, mentre la procura data allo studio legale escludeva espressamente la facoltà di ritirare in particolare le comminatorie di fallimento.
2. Ancor prima di esaminare il merito del ricorso, occorre rilevare che con decisione del 28 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Riviera ha dichiarato sciolta la RI 1 e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento giusta l’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO (v. estratto del registro di commercio della ricorrente e decisione pretorile assunta d’ufficio). Non avendo alcuna parte interessata presentato appello dinanzi alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello entro il termine di 10 giorni (combinati art. 314 cpv. 1 e 250 lett. c n. 6 CPC, nonché art. 48 lett. b n. 1 LOG), la decisione in questione è passata in giudicato. Ora, laddove un giudice ordini lo scioglimento di una società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, si dà seguito a una normale procedura di liquidazione in via di fallimento (DTF 141 III 44 consid. 2.3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_137/2013 del 12 settembre 2013, consid. 1.2.2), sicché sono applicabili in prima linea gli art. da 197 a 270 LEF (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung – Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP/PJA 2008, pag. 1391). Entra dunque in linea di conto anche l’art. 206 cpv. 1 LEF, secondo cui tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto, fatta eccezione per le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi. Ne segue che con la pronuncia della decisione di scioglimento e di liquidazione della RI 1 in via di fallimento, l’esecuzione promossa dalla PI 1 è cessata di diritto. Del resto, una “nuova” decisione di fallimento in virtù di tale esecuzione si rivelerebbe inefficace (art. 55 LEF e sentenza della CEF 15.2014.45 del 12 giugno 2014, consid. 5 e riferimenti citati). Con l’estinzione dell’esecuzione il ricorso dell’escussa diventa senza oggetto e va di conseguenza stralciato dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR).
3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– ; – .
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.