Incarto n.
15.2020.117

Lugano

12 febbraio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cassina

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 ottobre 2020 di

 

 

 RI 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 7 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1, __________

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 nei confronti di PI 1, in solido con il marito PI 2, per l’incasso delle pigioni da novembre 2019 a febbraio 2020 e per altre spese, ammontanti complessivamente a fr. 8'935.70, il 7 ottobre 2020 l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escussa:

                                         Redditi

Coniuge o concubino

fr.

    3'800.00

           

Totale

fr.

    3'800.00

           

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'700.00

 

Suppl. figlio

fr.                                

       400.00

 

Supp. figlio

fr.

       400.00

 

Affitto

fr.

    1'150.00

 

Assicurazione malattia    debitore e figli

fr.

       300.00

 

Assicurazione malattia    coniuge

fr.                                

       200.00

 

Totale

fr.

    4'150.00

 

 

                                  B.   Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, lo stesso 7 ottobre 2020 l’Ufficio ha emesso l’attestato di carenza beni per fr. 9'633.75.

 

                                  C.   Con ricorso del 12 ottobre 2020, RI 1 chiede la revisione del calcolo elaborato nel verbale di pignoramento alfine di ottene­re a suo favore “una minima quota di pignoramento sulle entrate nette dei debitori”.

 

                                  D.   PI 1 non ha presentato osservazioni, mentre l’UE si è opposto al ricorso.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 7 ottobre 2020 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

 

                                   3.   La ricorrente si duole che nella determinazione del minimo vitale siano state conteggiate troppe spese. Infatti le stesse ammontano a fr. 4'150.–, importo che supera di fr. 350.– le entrate, motivo per il quale l’ammontare del minimo vitale determinato dall’UE non può corrispondere alla situazione reale dei debitori, in quanto se così fosse essi non potrebbero far fronte ai loro costi di sostentamento.

 

                                   4.   Nel caso di specie i redditi della famiglia dell’escussa sono ascrivibili alla sola attività professionale del marito PI 2. L’esecuzione n. __________ è però diretta nei confronti non di que­st’ultimo bensì della sola PI 1, la quale non percepisce alcun reddito, siccome non esercita un’attività professionale. Ora, quand’anche l’ammontare del minimo di esistenza della famiglia dell’escussa fosse inferiore al reddito di fr. 3'800.– mensili percepito dal marito, l’eccedenza non potrebbe essere pignorata nella procedura esecutiva promossa contro la moglie.

 

                                   5.   Per lo stesso motivo è inutile accertare se il marito dell’escussa vanta nei confronti del proprio datore di lavoro eventuali crediti per salari arretrati oppure se egli percepisce ulteriori redditi da un’atti­vità indipendente di compravendita di auto usate, atteso che sebbene dovessero essere accertati, i relativi crediti e redditi non potrebbero essere pignorati nell’esecuzione promossa nei confronti della moglie, che può vertere solo su beni e crediti di pertinenza di lei. Infondato, il ricorso va pertanto respinto.

 

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.