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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 27 gennaio 2020 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a
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CO 1 (1965), __________
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nell’eredità giacente fu PI 1 († 2009), composta oltre all’escussa CO 1 di
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CO 1 (1961), __________ __________ (1968), __________
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nelle varie esecuzioni (dei gruppi n. 6-10) promosse contro l’escussa da
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PI 2 __________ Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
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ricordato che il 12 febbraio 2020, l’UE ha differito la vendita di 12 mesi a condizione che l’escussa pagasse 12 rate mensili di fr. 139.15 ognuna e il saldo entro il 9 febbraio 2021;
preso atto che il 14 aprile 2021 CO 1 ha versato il saldo residuo;
considerato come l’istanza in esame sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR), fermo restando che i pignoramenti eseguiti in favore dei gruppi n. 11-14 continuano il loro corso e dovranno se del caso essere oggetto di una nuova istanza di determinazione del modo di realizzazione dell’interessenza spettante a CO 1;
rammentato che in materia di vigilanza non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
pronuncia: 1. L’istanza è dichiarata priva di oggetto e di conseguenza la procedura è stralciata dal ruolo.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona, e per il suo tramite a tutti gli interessati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.