Incarto n.
15.2020.133

Lugano

26 gennaio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 15 dicembre 2020 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’asta immobiliare del fondo n. __________ RFP __________ avvenuta il 29 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa nei confronti della ricorrente dalla

 

 

PI 1,

(rappresentata dalla  )

procedura che coinvolge pure gli altri comproprietari del fondo aggiudicato (nonché condebitori solidali del debito posto in esecuzione):

 

PI 2,

PI 3,

PI 4,

(patrocinati dall’avv. PA 1, )

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che nell’esecuzione n. __________ avviata il 25 giugno 2019 dalla banca PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 359'544.43 oltre a interessi e spese, volta alla realizzazione del pegno gravante il fondo n. 494 RFP __________, di cui è proprietaria la comunione ereditaria fu __________, composta oltre a RI 1 dei coeredi e comproprietari PI 2, PI 3 e PI 4, il 29 ottobre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha procedura alla vendita del fondo gravato da pegno all’asta pubblica;

                                         che il 16 dicembre 2020 RI 1 ha chiesto l’annullamen­­to dell’asta con un ricorso redatto a mano in lingua tedesca (fatta eccezione dell’intestazione);

                                         che il 22 dicembre 2020 l’UE ha impartito alla ricorrente un termine di dieci giorni per fargli pervenire una traduzione del ricorso in italiano e leggibile, rendendola attenta che se non avesse dato seguito all’invito, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile dal­l’autorità di vigilanza;

                                         che con scritto del 4 gennaio 2021 RI 1 ha confermato di aver ricevuto il 25 dicembre 2020 l’invio dell’UE per il tramite di un impiegato dell’hotel __________ (pare di leggere), ma ha dichiarato che la busta e la ricevuta di ritorno erano poi sparite;

                                         che la richiesta di traduzione del 22 dicembre 2020 – l’unico atto inviato dall’UE alla ricorrente – è pertanto giunta alla destinataria, a prescindere dalla sua allegata sparizione successiva, di cui risponde unicamente la stessa ricorrente;

                                         che né lo scritto 4 gennaio, né la raccomandata dell’8 gennaio, giunta all’UE il successivo 13 gennaio, e neppure la lettera 5 gennaio al Municipio di _______ (spedita però a questa Camera solo l’8 gennaio) possono essere considerati come una traduzione del ricorso;

                                         che il medesimo si avvera pertanto irricevibile (art. 7 cpv. 2 e 5 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

                                         che ci si potrebbe invero chiedere se i tre scritti appena citati non debbano essere trattati come ricorso contro l’aggiudicazione della particella n. __________ RFP __________, indipendentemente dall’ap­parente tardività degli ultimi due – nella lettera al Municipio di ______ la ricorrente ha infatti scritto di aver avuto conoscenza del­l’asta interpellando l’ufficio del registro fondiario il 13 dicembre 2020 (recte: probabilmente lunedì 14 dicembre), sicché il termine di ricorso sarebbe scaduto il 7 gennaio 2021 in virtù dell’art. 63 LEF –, siccome se stesse la sua tesi l’asta dovrebbe essere reputata nul­la (DTF 136 III 571 segg.);

                                         che la questione può rimanere aperta, dal momento che il ricorso risulta infondato nel merito;

                                         che, in effetti, in tutta la sua corrispondenza agli atti la ricorrente menziona sempre quale suo indirizzo “Postlagernd, _________, ______”, senza documentare e neppure spiegare come l’UE avrebbe dovuto sapere del suo fermo posta a ______ o come avrebbe potuto scoprirlo;

                                         che il certificato ereditario da lei citato non indica il domicilio degli eredi, per tacere del fatto che risale al 21 aprile 2015, oltre quattro anni prima dell’avviso dell’esecuzione;

                                         che nello scritto al Municipio di ______ (ad IV/3 pag. 3) la ricorrente afferma sì che la sede di ______ del PI 1 conosceva il suo indirizzo in fermo posta, ma non produce né cita alcuna prova al riguardo;

                                         che le notifiche sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale del precetto esecutivo (il __________), della comunicazione della domanda di vendita (il __________), dell’avviso d’incanto (il __________), del deposito delle condizioni d’incanto e dell’elenco oneri (del __________) e dell’av­viso di deposito dello stato di riparto (l’__________) risultano dunque valide ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF;

                                         che RI 1 è così reputata ex lege di aver avuto conoscenza dell’intera procedura esecutiva;

                                         che il suo ricorso va di conseguenza respinto senza necessità d’interpellare gli altri interessati (art. 9 cpv. 2 LPR);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  ;

– avv.    .

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.