Incarto n.
15.2020.134

Lugano

12 aprile 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 18 dicembre 2020 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1,

(rappresentato dalla RA 1, )

PI 2,

(rappresentata da RA 2, )

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse dallo PI 1 (le prime due) e da PI 2 (la terza) nei confronti di RI 1, l’11 dicembre 2020 l’Uffi­­cio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha, sulla scorta di nuovi giustificativi, determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

 

                                         Redditi

Debitore

fr.

    6'000.00

           

Totale

fr.

    6'000.00

           

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'200.00

 

Affitto

fr.                                

    1'130.00

Spese accessorie fr. 220.00

Assicurazione malattia

fr.

       337.45

 

Pasti fuori domicilio

fr.

       211.00

 

Spese di trasferta

fr.                                

       651.00

Arbedo – Airolo

Contributi di mantenimento

fr.

       500.00

Alimenti figlia Melissa

Altri

fr.

       250.00

Noleggio veicolo

Altri

fr.

       110.00

Parcheggio

Altri

fr.

        60.00

Deposito (garage)

Altri

fr.

       100.00

Diritto di visita

Totale

fr.

    4'549.45

 

 

                                         L’UE ha quindi diffidato la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 3, a versargli l’importo eccedente fr. 4'549.45 (indicativamente fr. 1'450.55) dall’11 dicembre 2020, modificando così una precedente decisione del 4 novembre 2020, ove aveva determinato il minimo d’esistenza dell’escusso in fr. 2'605.–, decisione che a sua volta ne sostituiva una anteriore del 24 agosto 2020 in cui il minimo era stato stabilito in fr. 3'576.50.

 

                                  B.   Mediante e-mail dell’11 dicembre 2020 l’UE ha pure comunicato a RI 1 che per quanto concerne il mese di novembre 2020 la sua datrice di lavoro gli aveva versato fr. 2'605.–, dopo aver trattenuto a favore dell’Ufficio fr. 3'453.10, sicché sulla scorta del nuovo calcolo l’organo esecutivo gli avrebbe rimborsato fr. 1'945.–.

 

                                  C.   Con ricorso del 18 dicembre 2020, trasmesso direttamente a questa Camera, RI 1 si aggrava contro il calcolo del minimo d’esistenza, chiedendo che venga corretto sulla base dei dati reali e che, oltre all’importo già rimborsato, gli vengano restituiti i rimanenti fr. 1'508.10.

 

                                  D.   Tramite osservazioni del 1° febbraio 2021 l’UE si è riconfermato nella propria decisione. Gli escutenti sono invece rimasti silenti.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’11 dicembre 2020 dall’UE di Bellinzona, il ricorso inviato il 18 dicembre 2020 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

 

                                   3.   Il ricorrente si duole anzitutto del fatto che l’UE ha considerato un reddito di fr. 6'000.– al mese, allorquando – a duo dire – dai conteggi di stipendio prodotti con il ricorso risulta ch’egli non percepisce più di fr. 4'700.– mensili. Fa pure notare che il suo salario assicurato lordo è di fr. 5'325.–, vale a dire in media di circa fr. 3'900.– netti, oltre agli assegni famigliari di fr. 200.–. Rileva altresì che se si tiene conto degli ultimi 12 mesi il suo stipendio medio si riduce a fr. 4'240.10 lordi. Per tali ragioni, è del parere che l’Ufficio avreb­be dovuto emettere un attestato di carenza beni. Tale censura s’avvera infondata. L’UE non ha invero pignorato una quota fissa, ma la parte del reddito netto eccedente il minimo d’esistenza di fr. 4'549.45, sicché è irrilevante la determinazione esatta del salario netto. La datrice di lavoro è infatti tenuta a versarne all’Ufficio unicamente la quota che supera il minimo d’esistenza.

 

                                   4.   L’insorgente contesta pure l’ordine dato alla sua datrice di lavoro di trattenere dallo stipendio anche l’importo maturato sino al novembre 2020 a titolo di “cumulo di vacanze”, ch’egli non aveva richiesto e che avrebbe voluto farsi versare in parte alla fine del dicembre 2020 e in parte alla fine del gennaio 2021 per compensare, in base al suo contratto di lavoro “a ore”, i giorni di vacanza non retribuiti. In proposito, egli afferma che non spetta all’Ufficio decidere quando è opportuno conteggiare il “cumulo di vacanze”, bensì al dipendente di farne domanda, in modo tale che la relativa quota venga computata soltanto per il mese in cui ne ha fatto richiesta.

 

                                4.1   Qualora il debitore riceva mensilmente un’indennità per vacanze non godute in aggiunta al salario (segnatamente nel caso di lavoratori interinali per impieghi fino a tre mesi, cfr. art. 13 cpv. 2 del Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale) e di conseguenza nulla durante le vacanze (da prendere dopo la fine del contratto), l’importo versato a tale titolo è impignorabile in virtù delle disposizioni imperative dell’art. 329d CO, a meno ch’es­so non superi la quota proporzionale del suo minimo d’esistenza (Vonder Mühl in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 4 ad art. 93 LEF). L’ufficio d’esecuzione potrà quindi pignorare unicamente la parte dell’indennità che supera il minimo esistenziale del debitore durante il periodo in cui egli usufruirà delle vacanze.

 

                                4.2   Nel caso in rassegna, con lo stipendio di novembre il debitore ha percepito fr. 1'906.50 a titolo di indennità per vacanze non godute nel periodo di tre mesi del suo contratto a tempo determinato (dal settembre al novembre 2020), che compensano 7,5 giorni di vacanza, ossia un quarto (3/12) delle sei settimane di vacanza annuali (pari a 30 giorni lavorativi) cui hanno diritto i lavoratori che, come il debitore, hanno più di 50 anni e sono soggetti al Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (art. 24 cpv. 2 CNM 2019 -2022, consultabile sul sito internet www.svk-bau.ch/it/ contratto-nazionale-mantello/cnm-2019-2022). Dato che i giorni lavorativi sono mediamente 18.33 al mese (un dodicesimo di 260 gior­ni/anno ./. 30 giorni di vacanza ./. 10 giorni festivi, v. sentenza del­la CEF 15.2012.89 del 22 ottobre 2012, RtiD 2013 I 834 n. 55c, consid. 2.2/b-c), i 7,5 giorni in questione corrispondono al 40.9% (7.5/18.33) del mese lavorativo in cui RI 1 eserciterà il suo diritto alle vacanze. In teoria, andrebbe quindi dedotta la stes­sa percentuale del minimo esistenziale, ovvero fr. 1'860.70 (40.9% di fr. 4'549.45). Sennonché non è dato di sapere se in quel mese gli altri redditi del debitore gli consentiranno di coprire la rimanente quota del suo minimo vitale o se, al contrario, i suoi altri redditi basteranno da sé soli a garantirgli l’intero minimo.

 

                                4.3   La soluzione più giusta si avvera di conseguenza che la trattenuta di fr. 1'508.10 rimanga depositata sul conto dell’UE fino a quando RI 1 non gli comunicherà il periodo in cui prenderà (o ha preso, se nel frattempo l’ha già fatto) i 7,5 giorni di vacanza, onde permettere il calcolo preciso dell’eventuale eccedenza pignorabile tenuto conto di tutti i redditi del mese in questione così come del minimo esistenziale in vigore in quel momento e di stabilire, se del caso, la somma da restituire all’escusso, fermo re-stando che se egli non dovesse fare uso del suo diritto alle vacanze nell’anno contrattuale (ossia entro il 31 agosto 2021), l’indennità verrà interamente ripartita tra i creditori. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto entro i limiti menzionati.

 

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona di trattenere la somma di fr. 1'508.10 incassata nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ e di ripartirla conformemente alle indicazioni contenute nel considerando 4.3.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

– , , ;

– , , .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.