Incarto n.
15.2020.135

Lugano

29 aprile 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 18 dicembre 2020 presentato da

 

 

RE 1, __________

RI 1, __________

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 3 dicembre 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della sola RE 1 dallo

 

 

Stato Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative,

 Bellinzona)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 dicembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di complessivi fr. 3'992.–, indicando quale causa del credito 19 fatture relative a tasse di giudizio, spese e oneri relativi a diverse senten­ze della Pretura penale, della Corte di appello e revisione penale (CARP), della III Camera civile e della Camera di protezione del Tribunale d’appello.

 

                                  B.   Con un ricorso firmato anche dal marito RI 1, RE 1 chiede (1) di annullare il precetto esecutivo, (2) “di tacitare il creditore con la sospensione procedurale fino all’accertamento degli abusi procedurali cantonali e all’emissione della decisione di condo­no del Consiglio di Stato e della riformulazione della convenzione di pagamento UIPA”, (3) di addossare le spese al Cantone “per quan­to arrecato dall’Ufficio di esecuzione e dai curatori”, (4+5) di emettere una multa disciplinare di fr. 6'000.– al curatore avv. __________ e all’avv. __________, (7-8) di assegnare un indennizzo di fr. 5'000.– per funzionario “dall’Ufficio di esecuzione e UIPA”, di fr. 5'000.– dai curatori a RI 1 e (9) di fr. 5'600.– ai ricorrenti quale rimborso delle spese redazionali e indennità d’incon­­venienza.

 

                                  C.   Stante il suo carattere manifestamente irricevibile, il ricorso non è stato notificato né all’UE né alla controparte per osservazioni.

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Nella misura in cui è diretto contro il precetto esecutivo emesso nei confronti di RE 1, il “reclamo” può essere trattato come ricorso nel senso dell’art. 17 LEF dalla Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello nella sua veste di autorità di vigilanza cantonale (art. 3 LPR). Invece come reclamo “art. 319-230 CPC” il ricorso si rivela irricevibile siccome non indica quale decisione civile di prima istanza ne sarebbe l’oggetto.

 

                                   2.   Contrariamente ai ricorsi dell’8 settembre 2020 (15.2020.87/104), tuttora pendenti in attesa delle decisioni del Tribunale federale (inc. 5A_894-895/2020), il ricorso in esame, nella misura in cui è ricevibile (sopra consid. 1), verte su un solo precetto esecutivo di­retto contro la sola RE 1. Non è pertanto necessario impartirle un termine per emendare il ricorso, togliendone tutte le censure riferite alla sola posizione del marito e i relativi documenti.

 

                                   3.   Nella misura in cui è presentato da RI 1, il ricorso è manifestamente irricevibile, siccome egli non è parte della procedura esecutiva n. __________ e i coniugi non formano un litisconsorzio necessario, per tacere del fatto che il ricorso non risulta approvato dal suo curatore. Ne segue che non si entrerà in materia sulle conclusioni n. 3-5, 7 e 8 (sopra ad B) che riguardano solo il marito. Ad ogni modo, esse esulano dalla competenza di questa Camera quale autorità di vigilanza (v. anche sotto consid. 4-6). A RI 1 è già stato ricordato più volte di non essere più legittimato a presentare ricorsi o reclami senza l’avallo del suo curatore (ad esempio sentenza della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2). Viene ora formalmente avvertito che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore verranno restituiti al mittente senz’ulteriore formalità (art. 132 cpv. 3 CPC per analogia).

 

                                   4.   Sull’unica questione che rientra nella competenza di questa Camera – ovvero la validità formale del noto precetto esecutivo –, RE 1 fa valere che la procedura esecutiva sarebbe illecita perché il Consiglio di Stato non ha ancora statuito sulla sua richiesta di condono e perché ritiene di essere vittima di una disparità procedurale rispetto al marito, siccome nei propri confronti è stato emesso un precetto esecutivo, mentre il curatore del marito ha ottenuto una sospensione.

 

                                         Ora, queste sono censure che riguardano la procedura di condo­no e non la procedura esecutiva. Esse sono rivolte all’operato del­l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) e del Consiglio di Stato, organi sui quale non si estende la vigilanza di questa Camera. Per quanto attiene all’operato dell’UE, esso si è limitato a emettere e notificare il precetto esecutivo sulla scorta della domanda d’esecuzione conformemente agli art. 67 segg. LEF. Non gli spettava – e neppure a questa Camera quale autorità di vigilanza – esaminare la fondatezza del credito posto in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Semmai la ricorrente potrà presentare le sue critiche nella procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF), fermo restando che nel Cantone Ticino l’auto­­rità competente per statuire su una domanda di condono delle spese processuali è quella che le ha stabilite, perlomeno per quan­to concerne il condono delle spese stabilite in decisioni giudiziarie civili, fondato sull’art. 112 CPC (sentenza della CEF 14.2017.46/ 47 del 26 giugno 2017).

 

                                   5.   La seconda conclusione volta atacitare il creditore con la sospensione procedurale fino all’accertamento degli abusi procedurali cantonali e all’emissione della decisione di condono del Consiglio di Sta­to e della riformulazione della convenzione di pagamento UIPA” non è motivata ed è pertanto irricevibile (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]). La ricorrente non indica quale norma di legge prevedrebbe la sospensione della procedura esecutiva d’incasso di spese giudiziarie di cui è stato chiesto il condono prima che lo stesso sia stato concesso. Non è il caso dell’art. 112 CPC.

 

                                   6.   Sono pure irricevibili le ricorrenti domande di risarcimento (giusta l’art. 5 LEF) di ricusa del presidente e dell’ispettore di questa Camera e d’indicazione preventiva della composizione della Came­ra, come già spiegato alla ricorrente nella sentenza 15.2020.16 del 24 marzo 2020 (consid. 3, 6 e 7), vanamente impugnata al Tribunale federale (decisione 5A_361/2020 del 9 giugno 2020).

                                   7.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

                                7.1   La richiesta della ricorrente di porre le spese a carico del Cantone e d’indicarne preventivamente l’ammontare è così senza oggetto, così come la nona conclusione volta al rimborso delle spese redazionali, quantificate in di fr. 600.–, e all’assegnazione di un’in­­dennità d’inconvenienza di fr. 5'000.–.

                                7.2   Visto il carattere querulomane e abusivo del ricorso, in cui RE 1 continua a far valere in gran parte gli stessi argomenti già sostenuti in precedenti procedure senza tenere minimamente conto delle decisioni che ne hanno decretato l’inammissibi­­lità o l’infondatezza, entrerebbero in considerazione l’inflizione di una multa a suo carico e la condanna al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF). Andrebbe però solo ad aggiungersi alle altre spese giudiziarie oggetto dell’esecuzione qui in discussione (e dell’esecuzione n. __________ di cui all’inc. 15.2020.104), rischiando di dare luogo a ulteriori e inutili perdite di tempo e di risorse per incassarle e trattare i ricorsi connessi con la riscossione. Visto l’avvertimento contenuto nella citata sentenza 15.2020.16 (consid. 8), la Camera rende attenta la ricorrente che futuri ricorsi o reclami di carattere manifestamente querulomane verranno dichiarati irricevibili con decisioni sommariamente motivate.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso di RE 1 è irricevibile.

 

                                   2.   Il ricorso di RI 1 è irricevibile. Egli è reso attento che futuri ricorsi o reclami da lui presentati senza l’approvazione del curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità.

 

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–    (con copia per conoscenza al curatore, avv. __________, __________);

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.