Incarto n.
15.2020.40

Rinvio TF

Lugano

19 gennaio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG sul ricorso 23 marzo 2020 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 5 marzo 2020 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

 

 

Cantone Ticino, Bellinzona (per le sei prime)

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

Kanton Graubünden, Coira (per l’ultima)

(rappresentata dalla Finanzverwaltungs d. Kt. Graubünden, Coira)

 

e ora sul rinvio della causa ordinato dal Tribunale federale con decisione 5A_464//2020 del 4 dicembre 2020

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che con la sentenza appena menzionata, il Tribunale federale ha annullato la decisione emanata da questa Camera il 15 maggio 2020 nella causa in esame limitatamente a quattro dei sette avvisi di pignoramento contestati dal ricorrente (n. __________, __________, __________ e __________) e le ha rinviato la causa per nuova decisione dopo aver accertato se le opposizioni interposte da RI 1 in quelle esecuzioni erano da considerarsi ancora efficaci quando, il 5 marzo 2020, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha emesso gli avvisi di pignoramento (v. consid. 3.1);

 

                                         che nel frattempo la scrivente Camera ha statuito, il 26 ottobre 2020 (inc. 14.2020.77), sul reclamo presentato da RI 1 contro le quattro decisioni separate del 27 gennaio e 4 febbraio 2020 con cui il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha rigettato le opposizioni da lui interposte alle note quattro esecuzioni, dichiarando l’impugnativa irricevibile in quanto tardiva;

 

                                         che a sua volta il Tribunale federale ha pronunciato l’inammissibi­lità del ricorso inoltrato da RI 1 il 9 dicembre 2020 contro la decisione cantonale appena citata con sentenza 5D_ 306/2020 dell’11 gennaio 2021;

 

                                         che risulta così accertato il passaggio in giudicato delle decisioni di rigetto definitivo delle opposizioni interposte dall’escusso, emes­se il 27 gennaio e il 4 febbraio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Est, ancorché non prima della ricezione da parte del­l’e­scusso del giudizio 15 maggio 2020 di questa Camera oggetto della sentenza di rinvio del Tribunale federale;

 

                                         che il ricorso in esame va pertanto accolto limitatamente alla pronuncia della nullità degli avvisi di pignoramento relativi alle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________;

 

                                         che la richiesta di sospensione delle esecuzioni fino alla produzione dei documenti che accertino la qualità di debitore del ricorrente va invece respinta per i motivi indicati nella sentenza annullata, che non sono oggetto del rinvio di causa ordinato dal Tribunale federale;

 

                                        che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                1.1   Di conseguenza gli avvisi di pignoramento del 5 marzo 2020 relativi alle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ so­no dichiarati nulli.

                                1.2   È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di emettere nuovi avvisi di pignoramento nelle esecuzioni menzionate nel soprastante dispositivo n. 1.1.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione:

                                         –    ;

                                         – Ufficio esazione e condoni, Bellinzona;

                                         – Finanzverwaltungs d. Kt.Graubünden, Chur.

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.