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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 27 maggio 2020 da
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 25 maggio 2020 nelle esecuzioni formanti il gruppo n. 19 promosse nei confronti del ricorrente da
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PI 1, (rappresentato da RA 2, PI 2, Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
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ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 25 maggio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato presso la Pensionskasse der ISS Schweiz la parte della rendita di fr. 2'431.– mensili spettante a RI 1 eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 1'076.– (dedotta la sua rendita dell’assicurazione invalidità [AI] di fr. 1'574.–) sulla base del seguente computo:
Spese
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Base mensile |
fr. |
1'200.00 |
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Affitto |
fr. |
900.00 |
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Altri |
fr. |
150.00 |
Spese di trasferta (mediche) |
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Altri |
fr. |
100.00 |
Spese auto |
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Altri |
fr. |
300.00 |
Spese mediche |
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Totale |
fr. |
2'650.00 |
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che RI 1 si aggrava contro tale decisione con ricorso del 27 maggio 2020, postulandone la sospensione immediata, in quanto i dati in possesso dell’UE non sono “attendibili”;
che il ricorrente non precisa però quali dati sarebbero inattendibili né per quale motivo;
che il ricorso all’autorità di vigilanza contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione (art. 17 LEF) deve contenere una motivazione, anche sommaria (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che nel caso in esame il ricorrente non spiega per quale motivo la decisione impugnata sarebbe errata;
che le fatture accluse al ricorso con un post-it, sul quale il ricorrente ha scritto “Queste sono solo alcune delle spese/fatture che devo affrontare per i mei gravi problemi di salute”, sono anteriori al pignoramento contestato (risalgono a ottobre/novembre 2019) e non permettono di determinare se riguardano spese per cure ricorrenti indispensabili e non a carico della cassa malati, suscettibili di essere computate nel suo minimo esistenziale;
che la richiesta di una copia aggiornata di tutte le esecuzioni pendenti e di un riassunto dettagliato della ripartizione degli importi pignorati “negli ultimi anni” è rivolta – giustamente – all’UE e non a questa Camera, ed esula quindi dal ricorso;
che l’UE risulta del resto avervi già dato seguito (v. scritto del 29 maggio 2020), per tacere del fatto che sono informazioni già fornite a RI 1 con la trasmissione degli attestati di carenza di beni rilasciati a favore dei precedenti gruppi di pignoramento;
che il ricorso va di conseguenza dichiarato irricevibile senza che sia necessario ordinare atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR né notificare il ricorso e l’odierno giudizio alle controparti;
che con la presente decisione la domanda di sospensione immediata del pignoramento diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.