Incarto n.
15.2020.61

Lugano

26 agosto 2020

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 8 giugno 2020 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Biasca nelle diverse esecuzioni (n. __________, __________, ecc.) promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente dalle società

 

 

PI 1,

PI 2,

PI 3,

PI 4,

PI 5,

 

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che nelle diverse esecuzioni (n. __________, __________, ecc.) promos­se dalle società PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5 nei confronti di RI 1, il 28 maggio 2020 l’Ufficio di esecuzione di Biasca ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escussa e le ha notificato il relativo calcolo;

                                         che con ricorso dell’8 giugno 2020 presentato direttamente a questa Camera RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento;

 

                                         che non avendo la ricorrente né un suo eventuale patrocinatore legittimato firmato l’allegato di ricorso, con ordinanza del 12 giugno 2020 il presidente di questa Camera le ha impartito un termine di 10 giorni per far pervenire una copia firmata del gravame giusta l’art. 7 cpv. 5 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);

 

                                         che nonostante abbia ritirato l’invio raccomandato contenente l’ordinanza il 15 giugno 2020 (v. tracciamento della raccomandata n. __________), l’insorgente non ha dato seguito al­l’ordinanza entro il termine assegnatole;

 

                                         che a norma dell’art. 7 cpv. 5 LPR il ricorso va dunque dichiarato irricevibile, siccome sprovvisto della firma della ricorrente o di un suo rappresentante legittimato (art. 7 cpv. 2 LPR);

 

                                         che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alle società escutenti né il ricorso né la decisione (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.