Incarto n.
15.2020.68

Lugano

23 ottobre 2020

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 giugno 2020 di

 

 

 RI 1 

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 3 giugno 2020 a favore del gruppo n. 1, composto di diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1, __________ (es. n. __________77, __________80 e __________53)

(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, __________)

Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________72)

Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________01)

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 3 giugno 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato a favore dei creditori appena menzionati, le cui pretese ammontano complessivamente a poco più di fr. 9'300.–, le unità di proprietà per piani (PPP) n. __________6 e __________8, ognuna di 1911000, della particella n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’escusso RI 1. L’UE ha stimato le PPP in fr. 200'000.– ciascuna e indicato che sulle stesse grava una cartella ipotecaria di primo grado di fr. 320'000.– a favore della Banca dello Stato del Cantone Ticino.

 

                                  B.   Con ricorso del 12 giugno 2020, RI 1 chiede di limitare il pignoramento alla sola PPP n. __________6, il cui valore di stima di fr. 200'000.– copre secondo lui ampiamente i crediti posti in esecuzione.

 

                                  C.   Con osservazioni del 23 giugno 2020 il PI 1 ha postulato la conferma del pignoramento, mentre l’Ufficio esazione e condoni, nelle sue del 25 giugno 2020, si è rimesso al giudizio della Camera.

 

                                         Da parte sua l’UE ha chiesto la reiezione del ricorso con osservazioni del 3 luglio 2020, facendo presente che il debito ipotecario è attualmente di fr. 316'000.–.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 4 giugno 2020 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Il ricorrente fa valere che il valore di stima della sola PPP n. __________, di fr. 200'000.–, copre ampiamente i crediti posti in esecuzione. Dimentica però che l’unità è gravata di una cartella ipotecaria di primo grado di fr. 320'000.–, che garantisce un credito ammontan­te attualmente a fr. 316'000.–. Significa che in caso di realizzazio­ne del fondo l’intero ricavo presumibilmente di fr. 200'000.– andrebbe a favore della creditrice ipotecaria, il cui diritto prevale su quello dei creditori pignoranti chirografari (art. 146 cpv. 2 e 219 cpv. 1 LEF). Donde la necessità di pignorare, come deciso dal­l’UE, anche l’altra unità, pure essa gravata del pegno, così da garantire che dopo il soddisfacimento della creditrice ipotecaria rimanga un saldo (stimabile in fr. 84'000.–) a favore dei chirografari (sentenza della CEF 15.2019.104 del 20 gennaio 2020 consid. 3).

 

                                         Infondato, il ricorso va respinto.

 

                                   3.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   

 ;

    ;

–  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.