Incarto n.
15.2020.86

Lugano

9 febbraio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 agosto 2020 di

 

 

 RI 1

(patrocinato dall’ PA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, riferito all’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 13 maggio 2020 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nei confronti del ricorrente su istanza della

 

 

PI 1

(rappresentata dal curatore fallimentare, rag. __________

 e patrocinata dall’ PR 1, )

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta di una prima istanza presentata il 28 aprile 2020 dalla società italiana PI 1 (in stato di fallimento dal 3 aprile 2012), volta al riconoscimento e all’exequatur della sentenza n. __________/2019 del Tribunale di Milano con contestuale richiesta di sequestro, con decreto del 29 aprile 2020 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha ordinato nei confronti di RI 1 il sequestro del­l’intero capitale sociale della __________, composto di 200 quote di fr. 100.– cadauna, del mobilio e di ogni altro bene mobile o cartevalori presso il domicilio del debitore sequestra­to, sino a concorrenza di € 548'473.80, pari a fr. 580'943.44. Il se-questro è però risultato infruttuoso, perché il debitore aveva nel frattempo lasciato il domicilio indicato sul decreto di sequestro.

                                  B.   Adito con una nuova istanza inoltrata dalla PI 1 il 12 maggio 2020, il giorno seguente il medesimo Pretore ha nuovamente decretato nei confronti di RI 1 il sequestro degli stessi beni presso il suo nuovo domicilio, sino a concorrenza di € 548'473.80, pari a fr. 576'995.–.

                                  C.   Dando seguito al nuovo decreto, il 13 maggio 2020 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha proceduto al sequestro delle quote sociali e di diversi beni mobili che si trovavano all’interno dell’appartamento del debitore sequestrato. Il 31 luglio 2020 ha quindi emesso il relativo verbale di sequestro.

                                  D.   Con ricorso del 14 agosto 2020 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo che siano estromessi dal sequestro diversi beni ch’egli reputa impignorabili.

                                  E.   Mediante osservazioni del 25 agosto 2020 la PI 1 si è opposta al ricorso, postulandone la reiezione, e l’UE è giunto alla stessa conclusione nelle sue del 7 settembre 2020.

                                  F.   Il 23 settembre 2020 il presidente di questa Camera ha impartito alla PI 1 un termine di dieci giorni per produrre una visura camerale del Registro Imprese della Camera di commercio relativa alla società stessa e l’eventuale decisione di riconoscimento del suo fallimento in Svizzera.

                                  G.   Con scritto del 5 ottobre 2020 la sequestrante ha prodotto la visura camerale. Per quanto attiene invece alla seconda richiesta, essa ha sostenuto in sostanza che non è necessario il preventivo riconoscimento in Svizzera della decisione italiana che ne ha dichiarato il fallimento, rinviando alle motivazioni già invocate nella sua prima istanza del 28 aprile 2020.

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 7 agosto 2020, il ricorso presentato il 14 agosto 2020 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Ancor prima di esaminare il merito del ricorso, occorre verificare se la PI 1, quale massa fallimentare estera, è legittimata a condurre un processo (“Prozessführungsbefugnis” nella terminologia in lingua tedesca), nonostante il decreto del suo fallimento non sia stato (ancora) riconosciuto in Svizzera. La mancanza di tale presupposto potrebbe invero portare a constatare la nullità del decreto di sequestro, come pure della sua esecuzione, rendendo il ricorso senza oggetto.

 

                                   3.   Nelle osservazioni del 5 ottobre 2020 la PI 1 sostiene che alla fattispecie si applicano le norme imperative della Convenzio­ne concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug; RS 0.275.12) ancor prima del diritto interno, sicché un riconoscimento del fallimento estero in Svizzera non risulta necessario. Essa fa valere che il Pretore ha accolto l’istanza di exequatur con decisione del 29 aprile 2020, confermata con il decreto di sequestro del 13 maggio 2020, senza ritenere necessario alcun preventivo riconoscimento del decreto di fallimento italiano. Osserva altresì che, quale corollario, il Pretore ha ordinato il noto sequestro in base all’art. 47 CLug. Ciò premesso, la massa fallimentare italiana reputa di non agire per disporre di propri beni situati in Svizzera, bensì semplicemente per porre in esecuzione una sentenza italiana, in cui la sua legittimazione è già stata accertata, sicché non può più essere oggetto di analisi e giudizio ad opera del giudice svizzero dell’exequatur, pena la violazione della CLug. A suo dire, la giurisprudenza citata nell’ordinanza del 23 settembre 2020 si riferisce a casi diversi, dove non s’impone l’applicazione della CLug, ovvero del preminente diritto internazionale pubblico.

                                3.1   Secondo costante giurisprudenza, in materia di fallimento la Svizzera si attiene al principio di territorialità. Un fallimento aperto al­l’estero non esplica quindi effetti in Svizzera, se non alle condizioni e secondo le modalità definite dal diritto svizzero, e segnatamente dal capitolo 11 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291), ovvero dagli art. 166 a 175 LDIP. Anzitutto il decreto di fallimento estero dev’essere riconosciuto in Svizzera, ciò che presuppone l’adempimento dei presupposti degli art. 166 e 167 LDIP. Il riconoscimento del decreto estero comporta l’apertura di un cosiddetto “fallimento ancillare” o “mini-fallimento” limitato ai beni del fallito situati in Svizzera, cui si applicano le regole del diritto svizzero dei fallimenti (art. 170 cpv. 1 LDIP). La liquidazione della massa svizzera è gestita di principio dall’ufficio dei fallimenti svizzero (art. 170 cpv. 3 LDIP) e il provento serve anzitutto a disinteressare i crediti garantiti da pegno e i crediti pignoratizi privilegiati, di creditori domiciliati in Svizzera (art. 172 cpv. 1 LDIP), mentre solo un’eventuale eccedenza è messa a disposizione del­l’amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati se la graduatoria estera è riconosciuta in Svizzera (art. 173 LDIP).

                                         Sapere se una massa fallimentare estera, rispettivamente il suo amministratore, può disporre di beni situati in Svizzera al posto del fallito è una questione di diritto del fallimento da esaminare alla luce della legge svizzera. L’amministratore estero è unicamente legittimato a domandare il riconoscimento del decreto di fallimento estero e nel contempo l’adozione di provvedimenti conservativi in Svizzera (art. 166 cpv. 1 e 168 LDIP), nonché – una volta riconosciuto il decreto di fallimento estero – proporre l’azione revocatoria giusta gli art. 285 a 289 LEF (art. 171 LDIP), qualora l’ufficio dei fallimenti e i creditori iscritti nella graduatoria vi abbiano rinunciato. La massa fallimentare estera non è invece autorizzata a compiere atti esecutivi, presentare un’azione giudiziaria contro un eventuale debitore del fallito o insinuare un credito nel fallimento del debitore in Svizzera. Tale limitazione ha per scopo di evitare che gli amministratori esteri possano eludere il sistema previsto dagli art. 166 a 175 LEF e segnatamente il privilegio a favore dei creditori domiciliati in Svizzera (sentenza del Tribunale federale 5A_520/2016 del 19 gennaio 2017, consid. 2.1 e riferimenti citati; sentenza della CEF 14.2010.11 del 19 aprile 2010, RtiD 2010 II 733 n. 75c, consid. 2), impedendo ai primi di sottrarre ai secondi attivi da inventariare nel fallimento ancillare (DTF 134 III 378 consid. 9.2.4; 139 III 239 consid. 4.2).

                                3.2   Nel caso in rassegna, è incontestato che il decreto di fallimento della PI 1 non è stato (ancora) riconosciuto in Svizzera. Alla luce della giurisprudenza poc’anzi evocata, la massa fallimentare ricorrente non era quindi legittimata ad agire in giudizio per chiedere un sequestro. Contrariamente a quanto essa crede, l’autorizzazione di una massa fallimentare estera a condurre un processo (“Prozessführungsbefugnis”) è una questione di diritto fallimentare, che esula dal campo d’applicazione della CLug, come risulta dal suo art. 1 n. 2 lett. b, a prescindere dal fatto che l’esecuzione della decisione italiana sulla quale si fonda il sequestro sia disciplinata dalla CLug (sentenza 5A_520/2016 citata, consid. 2.2; Peter Strickler, Die Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren in der Schweiz im Vergleich mit Deutschland, Österreich und der Europäischen Union, 2017, n. 241).

                                3.3   Ad ogni modo, non è qui in discussione la validità della decisione di exequatur emanata in base agli art. 33 e segg. CLug né, come afferma rettamente la sequestrante, il fatto che in quell’ambito la decisione straniera non può formare oggetto di un riesame del merito (art. 36 CLug). L’unica questione di rilievo è invece la vali-dità del decreto di sequestro del 13 maggio 2020 emanato in virtù del diritto interno (art. 271 e segg. LEF) indipendentemente dal fatto che la relativa istanza sia stata presentata al di fuori di una procedura di exequatur, come è il caso nella fattispecie, o al contrario in tale ambito quale misura cautelare nel senso dell’art. 47 CLug, norma che – va ricordato – rinvia del resto al diritto dello Stato richiesto per l’adozione di simili misure (“in conformità della legge dello Stato richiesto”), vale a dire nel caso concreto al diritto svizzero.

                                3.4   Ciò posto, il credito sul quale la ricorrente fonda la richiesta di sequestro è di tutta evidenza un diritto patrimoniale di sua pertinenza da ritenersi localizzato in Svizzera, siccome il terzo debitore – RI 1 – vi è domiciliato (art. 167 cpv. 3 LDIP). Ora, solo le autorità svizzere sono abilitate a realizzare e far valere i beni in Svizzera della persona fallita all’estero, e ciò comprende la presentazione di atti esecutivi o di azioni giudiziarie (sopra consid. 3.1), come appunto un’istanza di sequestro. Che abbia carattere solo conservativo, provvisorio, non è di rilievo. Le uniche misure conservative che l’amministrazione estera è legittimata a postulare sono quelle previste dall’art. 168 LDIP nel quadro di una procedura di riconoscimento in Svizzera del decreto di fallimento estero. Del resto, per mantenere la sua validità il sequestro dev’essere convalidato con un’esecuzione o un’azione (art. 279 LEF), atti che tuttavia una massa fallimentare estera non è legittimata a compiere (sopra consid. 3.1 i.f.).

                                         Ne segue che anche l’istanza di sequestro a garanzia di un credito del debitore fallito all’estero dev’essere considerata come un atto che la massa fallimentare estera non è autorizzata a presentare in Svizzera (sentenza 14.2010.11 citata, consid. 2; Franco Loran­di, Handlungsspielraum ausländischer Insolvenzmassen in der Schweiz, AJP/PJA 2008, 563), alla stessa stregua della promozione di un’esecuzione (DTF 129 III 688 consid. 5.3 i.f.), dell’istan­za di rigetto dell’opposizione (sentenza del Tribunale federale 5A_ 520/2016 citata, consid. 2.2) o di un’azione giudiziaria contro un eventuale debitore del fallito in Svizzera (DTF 134 III 378 consid. 9.2.4; v. per altri esempi: Strickler, op. cit., n. 222 e segg.). Il motivo è sempre lo stesso: evitare che venga eluso il sistema di assistenza giudiziaria previsto dal capitolo 11 della LDIP, il cui fine è in particolare di privilegiare i creditori domiciliati in Svizzera (sopra, consid. 3.1) e impedire in generale che l’amministrazione del­la massa fallimentare estera possa beneficiare degli stessi poteri che competono all’amministrazione di una massa fallimentare svizzera (DTF 134 III 378 consid. 9.2.4), ciò che sarebbe contrario al principio di territorialità.

                                3.5   Da quanto appena esposto consegue che nella fattispecie il curatore del fallimento della PI 1 non era legittimato a chiedere il noto sequestro. La riscossione del credito contro RI 1 compete in principio all’amministrazione del fallimento ancillare svizzera (art. 243 LEF per il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP) o, in caso di sua rinuncia, ai creditori che eventualmente vi si saranno insinuati e ne avranno ottenuto la cessione (art. 260 LEF). Solo ove anche questi ultimi vi rinunciassero, il curatore italiano potrebbe agire direttamente per l’incasso del credito. Va inoltre riservata l’ipotesi in cui non sono stati insinuati crediti secondo l’art. 172 cpv. 1 LDIP e l’amministrazione straniera del fallimento ha istato per la rinuncia alla liquidazione del fallimento ancillare, ciò che comporterebbe la facoltà per quest’ultima d’incassare personalmente il credito in questione (art. 174a cpv. 1 e 4 LDIP). Ma anche in tale evenienza la massa fallimentare estera non può prescindere dal richiedere dapprima il riconoscimento del decreto di fallimento estero (Walther, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht des Jahres 2017, in: ZBJV 155/2019, pag. 373)

 

                                   4.   Difettando alla PI 1 la legittimazione a condurre il proces­so, ovvero un presupposto processuale (Zürcher in: Sutter- Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n. 69 ad art. 59 CPC), l’istanza di sequestro del 12 maggio 2020 avrebbe dovuto essere dichiarata d’ufficio irricevibile (art. 60 CPC) anziché essere accolta. Va dunque constatata pure d’ufficio, giusta l’art. 22 cpv. 1 LEF, la nullità del­l’esecuzione del sequestro, e segnatamente del verbale impugna­to, siccome viola prescrizioni – gli art. 166 segg. LDIP – emanate nell’interesse di persone che non sono parte del procedimento (i potenziali creditori domiciliati in Svizzera). Con la dichiarazione di nullità dell’esecuzione del sequestro il ricorso del terzo debitore diventa senza oggetto e va di conseguenza stralciato dal ruolo (art. 24b cpv. 1 LPR).

 

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   È dichiarata nulla l’esecuzione del sequestro n. __________. Di conseguenza, il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

     ;

– 

    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.