Incarto n.
15.2020.87

Lugano

30 aprile 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso dell’8 settembre 2020 di

 

 

RI 1, __________

RI 2, __________

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti dal

 

 

PI 1, __________

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che con ordinanza del 13 ottobre 2020 il presidente della Camera ha assegnato a RI 2 un termine di dieci giorni per emendare il suo ricorso togliendone tutte le censure riferite alla sola posizione del marito RI 1 e i relativi documenti, senza nulla aggiungere, pena l’irricevibilità del ricorso;

 

                                         che avverso tale ordinanza i coniugi RI 1 sono insorti al Tribunale federale con un ricorso del 24 ottobre 2020 (5A_894/2020);

 

                                         che in occasione dell’esame di un altro ricorso dei coniugi RI 1, la Camera ha accertato che il PI 1 ha ritirato le esecuzioni nei confronti della moglie già il 6 ottobre 2020 mentre quelle dirette contro il marito sono state estinte per pagamento il 28 settembre 2020;

 

                                         che nella misura in cui sono diretti contro i precetti esecutivi, i ricorsi si avverano senza oggetto e, a prescindere dalla loro dubbia ricevibilità, vanno quindi stralciati dal ruolo (art. 24b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

 

                                         che le altre censure sono manifestamente abusive – e pertanto inammissibili – siccome sono riproposte senza tenere minimamen­te conto delle precedenti decisioni che ne hanno decretato l’inam­missibilità o l’infondatezza (per esempio sentenze della CEF 15. 2019.38 del 10 settembre 2019 e 15.2020.16 del 24 marzo 2020);

 

                                         che ad ogni modo RI 1 non è legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (sentenza della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);

 

                                         che siccome egli continua ad agire in dispregio della decisione di curatela, occorre avvertirlo formalmente che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulte­riore formalità (art. 132 cpv. 3 CPC, per analogia per quanto attiene ai ricorsi all’autorità di vigilanza);

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 2 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Il ricorso di RI 1 è irricevibile. Egli è avvertito che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità.

 

                                  3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–   ;

–   ;

–  .

                                         Comunicazione a:

                                         – Tribunale federale, II Corte di diritto civile, Losanna (con riferimento all’incarto 5A_894/2020);

                                         – avv. __________, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, __________;

                                         –  Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.