Incarto n.
15.2020.91

Lugano

26 gennaio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 agosto 2020 della

 

 

RI 1 IT-

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 24 luglio 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti della

 

 

PI 1

(rappresentata dalla RA 1, )

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che a domanda della RI 1, il 24 luglio 2020 l’Ufficio d’ese­­cuzione (UE) di Lugano ha emesso il precetto esecutivo n. __________ contro la società PI 1 per l’incasso di fr. 60'386.– oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2019 sulla scorta di un contratto di trasporto di merci del 5 febbraio 2019 e di fr. 3'822.70 per i costi di recupero del credito e per le spese legate alla procedura d’ingiunzione;

 

                                         che il precetto esecutivo è stato consegnato il 18 agosto 2020 nelle mani di PI 2, dipendente della rappresentante del­-l’escussa, la RA 1, la quale ha interposto opposizione totale all’esecuzione;

 

                                         che con il ricorso in esame, del 27 agosto 2020, l’escutente contesta la validità della notifica del precetto esecutivo, facendo valere che PI 2 non era autorizzata a ritirarlo siccome non ha alcun “apparente legame” con l’escussa;

 

                                         che il fatto per lei di essersi trovata nei locali della RA 1, il cui amministratore unico RA 2 è anche gerente dell’escussa, è secondo la ricorrente assolutamente ininfluente, poiché le due società godono di una personalità giuridica distinta e indipendente;

 

                                         che la ricorrente chiede pertanto di considerare la notifica del precetto esecutivo come non avvenuta e di procedervi nuovamente per via di pubblicazione (art. 66 LEF), l’opposizione interposta da PI 2 dovendo a suo dire essere ritenuta come non valida;

 

                                         che nelle osservazioni al ricorso del 14 settembre 2020, RA 2 rileva per conto dell’escussa che PI 2 è dipendente della RA 1, alla quale la PI 1 ha conferito un mandato di rappresentanza anche nelle pratiche amministrative, sicché era autorizzata a ritirare il precetto esecutivo;

 

                                         che nelle sue del 18 settembre l’UE tiene ugualmente la notifica per efficace in virtù dell’art. 65 LEF, ricordando che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e di questa Camera è pure valida la notifica fatta a un impiegato di una terza società che esercita la propria attività negli stessi locali della società escussa, qualora il consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto senza ritardo a un rappresentante della società escussa (DTF 96 III 4 consid. 1; sentenza della CEF 15.2018.51 del 7 novembre 2018 consid. 3.1);

 

                                         che nella fattispecie, invero, non risulta dagli atti il luogo in cui è stata effettuata la notifica contestata, né pertanto se in tale luogo l’escussa e la RA 1 condividano locali;

 

                                         che la questione può ad ogni modo rimanere indecisa, poiché anche se la notifica ad PI 2 e l’opposizione interposta da quest’ultima dovessero ritenersi inefficaci, questi atti sono stati ratificati dall’escussa con le osservazioni al ricorso, con effetto retroattivo (sentenza della CEF 15.2017.15 del 4 marzo 2017, RtiD 2017 II 868 n. 39c consid. 5);

 

                                         che del resto anche a voler seguire la tesi principale della ricorrente, il precetto esecutivo non andrebbe notificato in via edittale come da lei richiesto, ma andrebbe reputato notificato, per la pri­ma volta in modo valido, a RA 2 in occasione della notifica del ricorso, sicché le sue osservazioni dovrebbero essere parificate a una valida e tempestiva opposizione;

 

                                         che il ricorso va di conseguenza respinto;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avv.     ;

–  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.