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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 gennaio 2020 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la domanda di realizzazione presentata il 10 gennaio 2020 nell’esecuzione n. 2795769 (facente parte del gruppo n. 2) promossa nei confronti della ricorrente dallo
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Stato Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona)
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ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. 2795769 emesso dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano l’11 luglio 2019, lo Stato del Canton Ticino procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 500.– per “tasse di giudizio, spese e oneri come da decisione del 17 luglio 2018 emanata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello inc. 80.2018.84 - 80.2018.85 del 17.07.2018”;
che il 28 novembre 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto a pignorare a favore di quell’esecuzione e di due altre formanti il gruppo n. 2 (n. 2783169 dello stesso Stato del Canton Ticino e n. 2816550 del Comune di __________) uno scrittoio in legno del XVIII secolo, stimato in fr. 5'000.–;
che il 10 gennaio 2020 l’UE ha comunicato all’escussa la domanda di realizzazione presentata dallo Stato del Canton Ticino nell’esecuzione n. 2795769;
che con scritto del 17 gennaio 2020, indirizzato al presidente del Consiglio di Stato ticinese con copia all’UE, RI 1 ha dichiarato di avere ritirato quello stesso giorno la comunicazione della domanda di realizzazione con un bollettino di pagamento riferito al saldo dell’esecuzione (fr. 696.90) e di ritornarlo allo Stato del Canton Ticino “quale Creditore”, facendo valere che “questa vicenda legale amministrativa” è iniziata nel 1989 e che non esiste alcuna comunione ereditaria relativa a suo marito, deceduto il 20 febbraio 2015, e ha chiesto, quale sua esecutrice testamentaria, il tempo necessario perché possa giustificare il suo gesto;
che nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2020 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), siccome le contestazioni della ricorrente vertono sul merito del credito posto in esecuzione;
che in linea di massima la comunicazione della domanda di realizzazione (art. 120 LEF) è impugnabile con ricorso all’autorità di vigilanza (sentenza della CEF 15.2009.5 del 5 febbraio 2009, RtiD 2009 II 723 n. 43c, consid.1.2/a, Frey in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 120 LEF), ovvero nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR);
che nella fattispecie, tuttavia, RI 1 in realtà non contesta la comunicazione della domanda di realizzazione in sé, bensì, da quanto è dato di capire dalle sommarie indicazioni contenute nel suo scritto e da precedenti lettere al presidente del Consiglio di Stato rinvenute negli atti, la legittimità della pretesa posta in esecuzione;
che la ricorrente chiede la sospensione di ogni procedura dello Stato finché questo non avrà risposto ai suoi appelli tesi alla restituzione dell’eredità lasciatale dal marito;
che scopo del ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è quello di consentire a chi è toccato da un provvedimento ordinato da un organo di esecuzione forzata di contestarne la legalità o la proporzionalità così come di dolersi del ritardo o del rifiuto di agire;
che invece per contestare la pretesa posta in esecuzione l’escusso deve in primo luogo interporre opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF) e se del caso far valere le sue ragioni davanti al giudice del rigetto dell’opposizione (art. 80 seg. LEF);
che nel caso in esame RI 1 non ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non può neppure rimettere in discussione la legittimità della pretesa dedotta in esecuzione dallo Stato con un ricorso all’autorità di vigilanza;
che la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) non le conferisce d’altronde il diritto di ottenere la sospensione dell’esecuzione in attesa di risposte alle sue domande;
che il ricorso si rivela pertanto inammissibile;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.