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Incarti n. 15.2021.103 |
Lugano 27 dicembre 2021
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 settembre 2021 (inc. 15.2021.100) di
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RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione 25 agosto 2021 con cui ha comunicato l’impossibilità di dare seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
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PI 1 __________ |
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e sul ricorso 17 settembre 2020 (inc. 15.2021.103) di quest’ultimo avverso la decisione di riconsiderazione emessa il 9 settembre 2021 dallo stesso Ufficio, con cui ha annullato la decisione del 25 agosto 2021;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 giugno 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 35'417.– oltre a interessi.
B. Avendo PI 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 agosto 2020 RI 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Statuendo con decisione 11 dicembre 2020 (inc. SO.2020.3681) il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza per fr. 35'217.– (anziché per fr. 35'417.–) oltre interessi di mora.
C. Il 16 febbraio 2021 RI 1 ha quindi chiesto la continuazione dell’esecuzione. Il 25 agosto l’UE ha implicitamente rifiutato di dare seguito alla domanda in ragione dell’impossibilità di eseguire il pignoramento in Svizzera stante il domicilio del debitore all’estero (in Italia), precisando che “l’escusso soggiorna provvisoriamente presso la figlia in via __________, P__________, in quanto a causa di una grave malattia (tumore alla prostata) necessita di cure costanti e specifiche che può ricevere solo in Ticino, ma dal 01.01.2021 è domiciliato in Via __________, IT-__________ __________”.
D. Con ricorso del 3 settembre 2021 (inc. 15.2021.100), RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione del 25 agosto 2021 e la prosecuzione della procedura esecutiva.
E. Avvalendosi della facoltà di riconsiderare il proprio provvedimento in virtù dell’art. 17 cpv. 4 LEF, il 9 settembre 2021 l’UE ha annullato la propria decisione del 25 agosto 2021 e ha deciso che sarebbe avrebbe proceduto all’invio di un nuovo avviso di pignoramento “presso il recapito e luogo di dimora dell’escusso in via __________ a P__________”.
F. Contro la decisione appena citata PI 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 17 settembre 2021 chiedendone l’annullamento e il ripristino di quella del 25 agosto 2021, così come l’assistenza giudiziaria (inc. 15.2021.103).
G. Con osservazioni dell’8 ottobre 2021 RI 1 si è opposto al ricorso e lo stesso ha fatto l’UE con osservazioni del 12 ottobre 2021, rimettendosi al giudizio della Camera per quanto attiene alla domanda d’assistenza giudiziaria.
Considerato
in diritto: 1. Interposto presso l’UE di Lugano entro dieci giorni dalla notifica della decisione del 25 agosto 2021, avvenuta il giorno seguente, il ricorso del 3 settembre 2021 di RI 1 è tempestivo (art. 17 cpv. 2 LEF). Pure tempestivo si rivela il ricorso presentato da PI 1 il 17 settembre 2021 contro la decisione di riconsiderazione del 9 settembre 2021, recapitatagli il giorno seguente (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
2. Vertendo sullo stesso atto esecutivo – ossia la domanda di proseguimento dell’esecuzione – le due procedure di ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPAmm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
3. Nel suo ricorso RI 1 premette che sono anni che tenta di ottenere quanto gli spetta da PI 1. Egli spiega che già in una precedente esecuzione, poi decaduta, era risultato che il trasferimento del debitore in Italia, a C__________, era fittizio, posto che costui continuava in realtà a risiedere con la moglie, recentemente deceduta, nell’abitazione coniugale in Ticino (a P__________), prontamente donata alla figlia, facendovi annotare a Registro fondiario un contratto di locazione a proprio favore. L’abitazione all’indirizzo indicato in Italia risultava invece disabitata, non vi era traccia del debitore e nessuno dei residenti lo conosceva; nemmeno risultava ch’egli fosse registrato all’Anagrafe del Comune, che disponesse del codice fiscale italiano e che avesse sottoscritto un contratto di locazione con i proprietari dell’immobile, L__________ e E__________. L’Ufficio del controllo abitanti aveva allora provveduto a riscrivere PI 1 come “domiciliato” a P__________ a far tempo dal 2 luglio 2018 e di recente ha confermato ch’egli vi è “tutt’ora domiciliato”, seppur in attesa di ufficializzazione, non essendosi egli presentato per le necessarie formalizzazioni. Alla luce di tali circostanze, non si può sostenere, a mente del ricorrente, che PI 1 soggiorni solo provvisoriamente presso la figlia a P__________, sul cui fondo ha per di più fatto iscrivere l’8 luglio 2021 un diritto d’abitazione vita natural durante in suo favore. Egli starebbe solo cercando di eludere, ancora una volta, il pignoramento.
4. Nel proprio ricorso PI 1 ribadisce di essere domiciliato a C__________ e che è ospitato dalla figlia a P__________ unicamente per usufruire in Ticino delle cure mediche di cui necessita. Egli afferma che a C__________ è persona molto conosciuta – “basta chiederlo agli abitanti” – e risiede nell’abitazione messagli a disposizione dal proprietario G__________, i due nomi citati dal creditore essendo “frutto di fantasia”. PI 1 rileva d’altronde che il diritto d’abitazione non per forza deve corrispondere con il domicilio ed è stato iscritto unicamente nel caso in cui la sua situazione sanitaria non gli permetta più di rientrare al suo domicilio di C__________.
5. Il domicilio nel senso dell’art. 46 cpv. 1 LEF non corrisponde alla nozione amministrativa bensì a quella civile del luogo dove risiede l’escusso con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv. 1 CC, sentenze del Tribunale federale 5A_542/2014 del 18 settembre 2014, consid. 4.1.1 e della CEF 14.2019.205 del 13 marzo 2020, consid. 4.3.1), purché sia diventato in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (SCHMID in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 40, 42 e 43 ad art. 46 LEF; sentenze della CEF 15.2018.50 del 3 dicembre 2018, consid. 3.1, e 15.2013.31 del 19 giugno 2013). Normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti personali (SCHMID, op. cit., n. 40 ad art. 46), ovvero il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e sociali, e non, ad esempio, il luogo dove viene svolta la professione o il luogo di soggiorno temporaneo per motivi di cura (art. 23 cpv. 1, seconda frase CC, sentenza della CEF 15.2011.72 dell’8 agosto 2011; SCHMID, op. cit., n. 44 ad art. 46; Schüpbach in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 46 LEF). L’intenzione della persona di stabilirsi in un luogo può concretizzarsi indipendentemente dal suo statuto secondo la polizia degli stranieri, le autorità fiscali o le assicurazioni sociali (già citata sentenza 14.2019.205, consid. 4.3.1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 11 ad art. 46 LEF).
5.1 Ora, è incontestato che secondo le attestazioni 19 novembre 2019 e 26 agosto 2021 dell’Ufficio del controllo abitanti di __________ (doc. B e C acclusi al ricorso di RI 1), PI 1 è domiciliato a P__________ dal 2 luglio 2018 e risiede nell’abitazione di P__________ (fondo n. __________ RFD __________-P__________ donato alla figlia nel 2011, sul quale era annotato un contratto di locazione a favore dei genitori), in cui ha vissuto con la moglie fino al suo decesso il 3 marzo 2021 e sul quale ha fatto poi iscrivere in suo favore un diritto d’abitazione vita natural durante l’8 luglio 2021. Questi elementi indiziano in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità che PI 1 ha attualmente il centro dei suoi interessi personali e familiari a P__________, dove si può considerare quindi domiciliato. Non risulta essere solo un luogo di soggiorno temporaneo per motivi di cura, dal momento che vi risiedeva già prima delle cure (che dal referto da lui prodotto risultano iniziate nell’ottobre del 2020), vi risiede tuttora da oltre tre anni e ammette lui stesso che la vicinanza con la sua famiglia è fondamentale per superare il periodo già di per sé complicato a causa del decesso di sua moglie (lettera del 10 maggio 2021 all’Ufficio controllo abitanti). Il carattere durevole della sua intenzione di continuare ad abitare a P__________ si manifesta del resto nell’iscrizione a suo favore di un diritto d’abitazione vita natural durante sul fondo donato alla figlia.
5.2 PI 1, a sostegno della tesi secondo cui sarebbe domiciliato a C__________, ha prodotto una dichiarazione di tale G__________ del 14 marzo 2017, in cui quest’ultimo afferma di avergli locato due locali di sua proprietà in via __________ a C__________ a partire dal successivo 1° aprile 2017. Sennonché non è dato di sapere se PI 1 sia poi effettivamente andato a vivere in quei locali, non essendovi agli atti, come evidenziato dal creditore nelle osservazioni al ricorso, alcuna prova del pagamento del canone di locazione o qualsiasi altro indizio atto ad attestare una permanenza del debitore in questo luogo. Vero è che, secondo un’attestazione dell’Ufficio controllo abitanti di __________ del 29 marzo 2017, egli ha notificato la sua partenza da Lugano il 31 marzo 2017 per C__________ in via __________. Che vi sia davvero andato a vivere non è però corroborato da indizi concreti e ad ogni modo egli non contesta di essere tornato ad abitare a P__________ il 2 luglio 2018 (doc. B e C). Le sue obiezioni non sono pertanto in grado di sconfessare le risultanze da cui si deduce ch’egli è domiciliato a P__________ già dal 2018 (sopra consid. 5.1).
5.3 PI 1 si è inoltre avvalso di una lettera del 1° giugno 2021 con cui l’AVS ha rifiutato la sua richiesta di prestazioni complementari a motivo che dal 1° gennaio 2021 il suo domicilio si troverebbe a C__________, e non più in Svizzera, requisito essenziale per poter inoltrare la domanda. Nemmeno tale circostanza è però determinante, poiché non è dato di sapere su quali elementi oggettivi l’autorità si è basata (verosimilmente dalle stesse allegazioni di PI 1, come risulterebbe dal certificato cumulativo di esistenza in vita, stato civile e domicilio della Cassa svizzera di compensazione del 15 maggio 2021, presente negli atti dell’UE, che però non è certificato dalla competente autorità italiana). Il solo statuto assicurativo non è del resto di per sé sufficiente per ritenere data l’intenzione della persona di stabilirsi in un luogo (v. sopra consid. 5).
5.4 In definitiva, il debitore dev’essere considerato come domiciliato a P__________, ciò che giustifica la reiezione del ricorso di PI 1 e contestualmente lo stralcio di quello di RI 1, diventato definitivamente senza oggetto.
6. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
6.1 PI 1 ha chiesto di essere posto a beneficio dell’assistenza giudiziaria, “considerato anche la forza giuridica” del patrocinatore della controparte.
6.2 Dal momento che la procedura di ricorso è gratuita, la domanda pare volta alla designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Sennonché la domanda è pervenuta a questa Camera il giorno in cui è scaduto il termine di ricorso (ossia il 20 settembre 2021). La designazione di un patrocinatore d’ufficio si sarebbe quindi avverata ad ogni modo tardiva perché potesse modificare il ricorso. La domanda si rivela pertanto per lo più senza oggetto.
6.3 Ad ogni modo, la designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata, oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di successo della domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3 LEF e 13 LAG), all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017 consid. 7.1). Secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima dominata dal principio dell’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (sentenze della CEF 15.2021.49 del 15 giugno 2021, consid. 5, 15.2020.98/99 del 12 maggio 2021, consid. 5, 15.2020.122 del 1° dicembre 2020 e riferimenti citati).
6.4 Nella fattispecie il debitore non ha né allegato né comprovato la sua indigenza e le possibilità di successo del suo ricorso apparivano sin dall’inizio scarse, nella misura in cui non dispone di prove della sua allegata residenza in Italia. Non pareva inoltre data la necessità oggettiva di patrocinio, siccome il successo dell’impugnativa dipendeva appunto prevalentemente dalla produzione delle prove appena menzionate, ciò che non richiedeva l’ausilio di un avvocato. Nella misura in cui non è senza oggetto, la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio va quindi respinta.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 (inc. 15.2021.100) è senza oggetto.
2. Il ricorso di PI 1 (inc. 15.2021.103) è respinto.
3. Nella misura in cui non è senza oggetto, la domanda di gratuito patrocinio di PI 1 è respinta.
4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.