Incarto n.
15.2021.101

Lugano

7 febbraio 2022   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 settembre 2021 di

 

RI 1, __________

(c/o __________ RA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 settembre 2021 nell’esecuzione n. __________23 promossa nei confronti della ricorrente dalla

 

PI 1, __________

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________23 emesso dall’Uffi­­cio d’esecuzione (UE) di Lugano il 19 gennaio 2021, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 1'687.95 oltre agli interessi dell’11.95% dal 19 gennaio 2021 e alle spese;

                                         che dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata il 18 giugno 2021 dall’escutente, il 6 settembre 2021 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 16 novembre 2021;

                                         che con ricorso del 14 settembre 2021, pur precisando di non contestare in linea di massima il credito posto in esecuzione, RI 1 chiede “dettagli ed estratto conto”, siccome da mesi non ri-ceve più comunicazioni dalla banca e non è in possesso di una “diffida di pagamento attuale”;

                                         che la ricorrente lamenta inoltre di non aver ricevuto né “una comminatoria di esecuzione” né un precetto esecutivo, ciò che le ha impedito d’interporre opposizione, e censura quindi la procedura “sommaria” scelta dall’UE;

                                         che, in definitiva, la ricorrente chiede a questa Camera di esprimersi sulla legalità e sulla correttezza della procedura sin qui seguita dall’UE;

                                         che l’altra contestazione contenuta nel ricorso, relativa all’esecu­zione n. __________09, è stata respinta con decisione 5 gennaio 2022 (inc. 15.2021.102);

                                         che con osservazioni del 22 settembre 2021, rilevata anzitutto l’as­­senza agli atti della necessaria procura rilasciata al __________ RA 1, l’UE obietta che il precetto esecutivo è stato regolarmente notificato all’escussa il 22 gennaio 2021 (con raccomandata n. 98.__________) e allo stesso non è stata fatta opposizione, sicché non gli si può rimproverare alcunché al riguardo;

                                         che l’UE chiede quindi alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare direttamente irricevibile il reclamo ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LPR senza ulteriori atti istruttori;

                                         che rilevata l’assenza negli atti degli esemplari del precetto esecutivo necessari a verificare le circostanze della sua notifica, con ordinanza del 5 gennaio 2022 l’escutente è stata invitata a presentare eventuali osservazioni al ricorso e a produrre il proprio esemplare del precetto esecutivo entro il 17 gennaio 2022, ma non ha dato seguito all’invito;

                                         che entro il medesimo termine l’escussa ha invece prodotto la procura rilasciata al __________ RA 1;

                                         che, contrariamente a quanto ritenuto per errore, quest’ultimo non risulta iscritto nell’albo dei fiduciari, né in quello degli avvocati o dei notai, sicché non è abilitato a rappresentare l’escussa in questa procedura (v. art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200];

                                         che nondimeno si può ritenere che con la firma della procura RI 1 ha ratificato personalmente il ricorso e indicato il __________ RA 1 come persona cui notificare il giudizio odierno;

                                         che contro i provvedimenti delle autorità esecutive previste dalle LEF può essere interposto ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 LEF);

                                         che il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con riferimenti);

                                         che, dunque, sono irricevibili sia la richiesta di avere dettagli sul credito e un estratto conto, che semmai dovrebbero essere chiesti direttamente all’escutente, sia la mera richiesta di esprimersi sulla legalità dell’operato dell’UE;

                                         che al riguardo il ricorso si avvera perciò irricevibile;

                                         che la ricevibilità della contestazione della ricezione del precetto esecutivo è dubbia poiché espressa con il condizionale (“nemme­no avrebbe ricevuto una comminatoria di esecuzione o un precetto esecutivo”);

                                         che alla ricorrente pare del resto essere stato consegnato il precetto esecutivo allo sportello dell’Ufficio postale di Lugano il 22 gen­naio 2021 (tracciamento dell’invio n. 98.__________);

                                         che ad ogni modo RI 1 non ha contestato la relativa allegazione contenuta nelle osservazioni dell’UE;

                                         che potrebbe invero sussistere un dubbio al riguardo nella misura in cui l’escutente non ha prodotto il proprio esemplare del precetto esecutivo, che quale pubblico documento ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC costituisce piena prova dei fatti che attesta, finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto (DTF 120 III 117, consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_571/2020 citata, consid. 6.6.3; sentenza della CEF 15.2012.62 del 22 giugno 2012), segnatamente per quanto concerne l’attestazione scritta dell’agen­­te notificatore circa l’avvenuta consegna dell’atto all’escusso o a un membro adulto della sua economia domestica;

                                         che, comunque sia, la questione può rimanere aperta dal momen­to che RI 1, a ben due riprese nel ricorso, ha precisato di non contestare “in linea di massima” il credito posto in esecuzione e nemmeno ha dichiarato di volere interporre opposizione all’ese­cuzione, pur avendo avuto il tempo di verificarlo;

                                         che la sua unica obiezione si limita infatti alla procedura scelta dall’UE, da lei definita come “sommaria”;

                                         che si è invece appurato che l’UE ha correttamente inviato il precetto esecutivo in via postale e, constatato come l’escussa non vi avesse interposto opposizione, ha dato seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dall’escutente, emetten­do l’avviso di pignoramento impugnato e, il 5 gennaio 2022, procedendo all’esecuzione del pignoramento;

                                         che su questo punto il ricorso è pertanto infondato;

                                         che per il resto il ricorso si avvera integralmente irricevibile, siccome l’escussa non fa valere alcun interesse degno di protezione di far annullare l’avviso di pignoramento, giacché non contesta la pretesa posta in esecuzione né chiede di ordinare all’UE di procedere a una nuova notifica del precetto esecutivo;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.