Incarto n.
15.2021.105

Lugano

26 gennaio 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 24 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (sede di Lugano), con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

 

 

PI 1,

 

nell’eredità giacente fu PI 4 ( 2004), composta oltre a PI 1 di

 

PI 2,

nelle varie esecuzioni dei gruppi 23, 24, 26 e 27 promosse contro l’escusso da

 

PI 3,

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona

 e dall’Ufficio federale delle comunicazioni, Bienne)

Comune di Lugano, Lugano

(rappresentato dal suo Municipio e per esso dall’Ufficio contribuzioni,

 Lugano)

 

ritenuto

 

in fatto:                  A.    Nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti di PI 1 per oltre fr. 60'000.– complessivi, il 14 marzo, il 31 ottobre 2018, il 4 settembre 2020 e il 24 giugno 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Lugano, ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria della madre fu PI 4, composta anche di PI 2, sorella del debitore. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione i fondi n. __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________. Nei verbali di pignoramento l’Ufficio ha attribuito all’interessenza pignorata il valore di stima di fr. 150'000.–, indicando che quello effettivo sarebbe stato stabilito dopo la doman­da di realizzazione.

 

                                  B.   Avendo i creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 13 luglio 2021 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta in assenza di tutti i creditori. In questo frangente l’Ufficio ha attribuito al fondo n. __________ RFD di __________ un valore di stima di fr. 410'000.–. Da tale importo l’Ufficio ha dedotto fr. 21'000.–, pari al valore nominale della cartella ipotecaria gravante l’immobile, e ha attribuito alla quota ereditaria di ½ del debitore il valore di fr. 194'500.–. Non ha invece stimato gli altri fondi (boschi il cui valore di stima ufficiale ammonta in totale a fr. 3'721.90), siccome i crediti erano già coperti dal presumibile valore di realizzazione della metà di quello principale.

 

                                  C.   Il 2 agosto 2021 l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata. Nel termine impartito l’escusso ha proposto di liquidare tutti i crediti mediante il pagamento di ¼ del loro valore. Con scritti del 17 e 20 settembre il Comune di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera hanno rifiutato l’offerta.

                                  D.   Con istanza del 24 settembre 2021 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione pignorati, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti. Come in sede di conciliazione, l’Ufficio ha attribuito all’intera sostanza ereditaria un valore complessivo di fr. 389'000.– e all’inte­­ressenza del debitore un valore di fr. 194'500.–

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

                                   2.   Nel caso in rassegna, come esposto sopra (consid. B e D), l’Ufficio ha stimato la quota ereditaria del debitore in fr. 194'500.– e nessuna parte interessata ha contestato siffatta stima. Ora, le pretese per cui i creditori sono giunti allo stadio del pignoramento ammontavano al 16 settembre 2021 a complessivi fr. 66'842.50. Que­sto importo rappresenta all’incirca un terzo del valore di stima della quota di PI 1, e ancor meno se si considera che l’onere ipotecario effettivo potrebbe essere inferiore a quello nominale di fr. 21'000.– e che per determinare la quota ereditaria in questione non sono stati computati anche i valori dei rimanenti immobili (boschi) facenti parte dell’asse successorio. Ciò posto, sussiste il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale, non avendo i creditori alcun interesse, in sede d’asta, a rilanciare non appena l’offerta migliore abbia superato l’importo totale dei loro crediti.

                                2.1   In queste circostanze risulta inopportuna la proposta dell’UE di realizzare la quota agli incanti pubblici, come pure l’offerta dell’e­­scusso di liquidare i suoi debiti con un dividendo del 25%, tre creditori avendola del resto espressamente rifiutata.

 

                                2.2   Il modo di realizzazione dello scioglimento della comunione ereditaria, che a differenza della vendita all’asta può essere ordinato anche quando il valore della quota pignorata non è determinato almeno approssimativamente, garantisce invece che l’Ufficio, do­po aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escusso è stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 15 ad art. 132 LEF).

 

                                   3.   Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).

 

                                3.1   Incomberà quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare l’escusso nella procedura (sentenza della CEF 15.2020.66 del 20 novembre 2020). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.

 

                                3.2   L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimen­to dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escusso nella divisione alfine di potere disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei quali la quota è stata pignorata.

 

                                   4.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   L’istanza è accolta, nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecu­­zione, sede di Lugano, di sostituirsi a PI 1 nella comunio­ne ereditaria fu PI 4, di cui egli è membro insieme a PI 2, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni del considerando 3, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 2.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.