RI 1

 

 

Incarto n.
15.2021.107

Lugano

28 marzo 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo sul ricorso 27 settembre 2021 di

 

 

RI 1  (GR)

(ora patrocinato dall’__________ RA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro la decisione d’irricevibi­­lità della domanda di continuazione dell’esecuzione emessa il 16 settembre 2021 nell’e­­secuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1 IT-__________

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, PI 2 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 162'709.75 oltre a interessi e spese.

                                  B.   Il 3 settembre 2019, l’UE ha pignorato a favore dell’escutente, a concorrenza di fr. 222'611.10, il diritto di usufrutto vita natural du-rante iscritto a favore dell’escussa sull’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ di 481000 della particella n. __________ RFD di __________ intestata alla figlia RI 1.

                                  C.   Il 20 novembre 2020 PI 1 ha lasciato la Svizzera per la Gran Bretagna.

                                  D.   Con sentenza dell’11 gennaio 2021 (inc. 15.2020.27) la scrivente Camera ha fatto ordine all’UE di realizzare ai pubblici incanti o a trattative private il diritto di esercitare l’usufrutto.

                                  E.   Il 24 marzo 2021 RI 1 si è aggiudicato il diritto di esercitare l’usufrutto dell’escussa per fr. 65'100.–, pagati a mezzo di com­pensazione con la sua pretesa nei confronti della stessa.

                                  F.   Mediante sentenza del 23 aprile 2021 (inc. 15.2021.23), la Came­ra ha respinto l’istanza d’intervento presentata da RI 1 il 19 febbraio 2021, volta a obbligare l’UE a confiscare immediatamente le chiavi dell’abitazione, così da poterle consegnare al­l’ag­giudicatario il giorno dell.sta, così come il ricorso del 26 mar­zo 2021 inteso a ordinare all’UE di ritirare le chiavi della porta d’en­­trata dell’edificio, dell’appartamento e del giardino, rinviandolo ai mezzi giuridici del diritto civile, da lui già messi in atto presso il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna il giorno stesso dell’asta con un’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti.

                                  G.   Nella causa appena menzionata, il 12 maggio 2021 il Pretore ha ordinato a AP 1 e alla ditta __________ SA di __________ di consegnare a AO 1 le chiavi dell’appartamento oggetto del­l’usufrutto.

                                  H.   Il 26 maggio 2021 l’UE ha emesso in favore di RI 1 un attestato di carenza di beni dopo pignoramento (ACB) ai sensi dell’art. 149 LEF per fr. 170'763.30.

                                    I.   Sulla scorta dell’ACB, il 14 settembre 2021 RI 1 ha chie­sto la continuazione dell’esecuzione per lo scoperto. Il 16 settembre l’UE ha dichiarato la domanda irricevibile, indicando come motivo che “l’escussa è partita per l’estero il 20.11.2020. La stessa non ha un domicilio legale presso lo studio legale __________ Sa, __________ __________ __________”.

                                  L.   Avendo accertato l’avvenuta cancellazione dell’usufrutto dal Registro fondiario nel mese d’agosto 2021, con sentenza del 24 settembre 2021 (inc. 11.2021.77) la prima Camera civile del Tribunale d’appello (I CCA) ha dichiarato senza interesse sia l’istanza di RI 1, sia l’appello di PI 1.

                                  M.   Con ricorso del 27 settembre 2021 contro la decisione del 16 settembre 2021 (v. sopra ad I), RI 1 è insorto a questa Camera affinché l’Ufficio d’esecuzione sia obbligato a chiarire che fine hanno fatto le pigioni pagate dopo l’asta del 24 marzo 2021 per la locazione dell’appartamento sul portale www.__________.com, a “confiscare” le stesse così come eventuali “altri pagamenti per l’abitazione” e a trasmettere la sua domanda di continuazione del­l’esecuzione alla “giusta istanza”, protestate le ripetibili. Con osservazioni del 13 ottobre 2021 PI 1 ha concluso per la reiezione del ricorso. Lo stesso ha fatto l’Ufficio d’esecuzione nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2021.

                                  N.   Entro il termine impartito dal presidente della Camera con ordinanza del 2 febbraio 2022, il successivo 23 febbraio l’escussa ha prodotto il contratto di locazione firmato il 15 luglio 2020 a dimostrazione del suo attuale domicilio a __________ e precisato che il contratto con il collegamento telefonico indicato dal ricorrente è stato concluso con la __________ molti anni fa e si è rinnovato automaticamente fino a oggi.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emes­so il 16 settembre 2021 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Il ricorrente sostiene anzitutto che sia dovere dell’Ufficio d’esecu­­zione determinare “dove sono andati” i redditi della locazione del­l’appartamento dell’escussa dopo l’asta del 24 marzo 2021, in cui egli si è aggiudicato il diritto d’esercitare l’usufrutto spettante a lei, e di “confiscare” tali proventi, visto che il pignoramento priva la debitrice della facoltà di appropriarsene (art. 96 LEF). Egli afferma che il patrocinatore d’PI 1 gli avrebbe versato a tale titolo soltanto due volte fr. 5'000.– e dopo la sua e-mail del 14 giugno 2021 in cui prometteva altri versamenti non avrebbe reagito al suo ulteriore sollecito del 21 luglio 2021.

 

                                2.1   La richiesta del ricorrente non ha nulla a che fare con il provvedimento impugnato, con cui l’UE ha dichiarato irricevibile la doman­da di continuazione dell’esecuzione da lui presentata per incompetenza territoriale. La questione del pignoramento dei redditi percepiti dall’escussa si potrebbe porre solo se la domanda di continuazione fosse ricevibile, ciò che però non è il caso (v. sotto consid. 4.2). La richiesta di accertamento e “confisca” dei redditi di locazione è pertanto irricevibile.

 

                                2.2   A scanso di equivoci, anche se il ricorrente dovesse aver inteso fondare la sua richiesta sul pignoramento eseguito nella precedente esecuzione sfociata nell’attestato di carenza di beni posto a fondamento della (nuova) domanda dichiarata irricevibile dal­l’UE (v. sopra ad H e I), gli andrebbe ricordato che la scrivente Camera, nella sentenza del 23 aprile 2021 (sopra ad F), ha già fatto presente che con l’aggiudicazione del diritto di esercitare l’u­sufrutto del 24 marzo 2021 il pignoramento è decaduto e con esso eventuali obblighi dell’Ufficio d’esecuzione volti alla gestione del fondo precedentemente pignorato (giusta l’art. 102 cpv. 3 LEF) e di accertamento dei redditi percepiti dall’(ex) escussa (art. 91 LEF). È pure decaduto il divieto di disposizione fondato sull’art. 96 LEF. Ne segue che per l’incasso di eventuali pigioni maturate dopo il 24 marzo 2021 RI 1 deve far capo ai mezzi giuridici del diritto civile, che del resto ha già messo in atto (v. sopra ad F, G e L, e sotto consid. 3.1). Né l’ufficio d’esecuzione, né la scrivente Camera hanno (più) competenza al riguardo.

 

                                   3.   RI 1 ribadisce poi di non aver ancora ricevuto le chiavi dell’appartamento, questione che fa l’oggetto di una procedura pen­dente presso la I CCA, ciò che trova “molto strano e incredibile”.

                                3.1   Anche questa questione non è oggetto del provvedimento impugnato, sicché il ricorso si avvera inammissibile pure su questo punto (v. sopra consid. 2.1).

                                3.2   Del resto, come già rilevato nella sentenza del 23 aprile 2021 (sopra ad F), in seguito all’asta del 24 marzo 2021 il problema delle chiavi esula dalla competenza della Camera.

                                3.3   D’altronde, con sentenza emessa il 24 settembre 2021 tre giorni prima dell’inoltro del ricorso in esame, la I CCA ha appurato l’avvenuta cancellazione dell’usufrutto dal registro fondiario nel mese di agosto, ciò che ha comportato la sua estinzione (art. 748 cpv. 1 CC), e ha quindi concluso ch’egli non ha più alcun interesse degno di protezione a ottenere le chiavi dell’appartamento, poiché la servitù più non sussiste (inc. 11.2021.77, consid. 3). Essendo tale sentenza nel frattempo passata in giudicato, la questione delle chiavi è da considerare come definitivamente risolta, seppur non nel sen­so auspicato dal ricorrente. L’unica via percorribile per far valere il diritto a lui aggiudicato appare essere un’azione di revocazione (giusta gli art. 285 segg. LEF) dell’atto giuridico in base al quale l’usufrutto è stato cancellato dal registro fondiario poco tempo do­po l’asta.

 

                                   4.   Il ricorrente considera inoltre che sia compito dell’UE interpellare le autorità comunali e fiscali onde chiarire dove si trova la debi-trice, o meglio dove si sta nascondendo, e appurare il modo di fi­nanziamento della proprietà per piani gestita dalla __________ SA di __________. Egli fa inoltre valere che PI 1 dispone di un collegamento telefonico con un numero svizzero (__________), per il quale dev’esistere un indirizzo di fatturazione in Svizzera, che l’UE avrebbe dovuto individuare, se del caso facendo intervenire la polizia. Rileva infine che l’escussa “ha ancora” la cassetta delle lettere del noto appartamento.

 

                                4.1   Anche in questo caso il nesso delle allegazioni del ricorrente con la decisione impugnata non è evidente. Egli non contesta esplicitamente l’accertamento dell’UE secondo cui l’escussa avrebbe lasciato la Svizzera né afferma che un eventuale indirizzo di fatturazione o una buca lettere possono costituire un foro esecutivo. La ricevibilità di tali allegazioni e richieste è pertanto dubbia.

 

                                4.2   Ad ogni modo il foro ordinario d’esecuzione per le persone fisiche si trova al domicilio dell’escusso (art. 46 cpv. 1 LEF), ovvero il luo­go dove egli dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (sentenza del Tribunale federale 5A_542/2014 del 18 settembre 2014, consid. 4.1.1), purché sia diventato in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (cfr. DTF 136 II 409 seg. consid. 4.3; SCHMID in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 40, 43 e 44 ad art. 46 LEF). Normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti personali (SCHMID, op. cit., n. 40 ad art. 46), ovvero il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e sociali (sentenza della CEF 15. 2021.100/103 del 27 dicembre 2021 consid. 5, con rinvii).

 

                             4.2.1   Ora, l’eventuale indicazione del nome dell’escussa sulla buca lettere dell’appartamento sul quale gravava l’usufrutto il cui esercizio è stato acquistato dal ricorrente all’asta non basta di per sé a concludere che la debitrice è domiciliata a quell’indirizzo, ossia che vi ha il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi. Il ricorrente stesso ammette infatti che l’appartamento viene locato a terzi sul portale di __________. Non è di rilievo nemmeno la provenienza del finanziamento della proprietà per piani, l’usufruttuario potendo adempiere ai propri oneri finanziari senza essere domiciliato in Svizzera (art. 712h e segg. CC, art. 764 segg. CC). Essen­do poi l’usufrutto decaduto nel mese d’agosto 2021, l’escussa non ha più obblighi né diritti in relazione all’appartamento.

 

                             4.2.2   Il ricorrente non spiega d’altronde perché l’indirizzo di fatturazione del collegamento telefonico da lui menzionato dovrebbe riferirsi a un luogo in Svizzera e ancor meno perché tale indirizzo dovrebbe necessariamente coincidere con il domicilio dell’escussa secondo l’art. 46 LEF. E contrariamente a quanto egli pare credere, l’ufficio di esecuzione non è tenuto a ricercare autonomamente il domicilio dell’escusso. Incombe all’escutente indicarlo nella domanda dese­­cuzione (art. 67 cpv. 1 n. 2 LEF). L’ufficio deve solo procedere a un esame sommario di tale indicazione, in particolare consultando la banca dati relativa alla popolazione. Se la ritiene inattendibile in base a fatti notori o al suo esame sommario, esso respinge la domanda o impartisce un termine per completarla. Spetta allora all’e­­scutente fornire prove e indizi dell’esistenza di un domicilio dell’e­­scusso nel luogo indicato. Se invece l’ufficio non ha particolari motivi di ritenere errata l’indicazione dell’escutente, come pure in ca­so di dubbio, ci si deve attenere ed emettere il precetto esecutivo ove il luogo menzionato si trovi nel suo circondario. Se poi l’escus­­so pretende di avere il domicilio in un altro luogo incombe a lui provarlo (sentenza del Tribunale federale 5A_284/2020 del 23 dicembre 2020 consid. 2.3).

 

                             4.2.3   Nel caso specifico, l’UE ha verificato sommariamente, consultan­do la banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop), che PI 1 era partita per l’estero il 20 novembre 2020 e non aveva un domicilio legale presso lo studio legale PA 1 SA, come invece indicato sulla domanda d’esecuzione (doc. 1 e 4 acclusi al ricorso). Ha quindi validamente emesso la decisione d’irricevibilità impugnata. In tali circostanze, incombeva a RI 1 provare che l’escussa era domiciliata all’estero e aveva elet­to un domicilio speciale presso lo studio dell’avv. PA 1 per l’e­ser­cizio dell’obbligazione posta in esecuzione ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 LEF, oppure indicare e dimostrare l’esistenza di un domicilio dell’escussa in un altro luogo nel Distretto di Locarno. Non può al riguardo ribaltare l’onere sull’UE (sopra consid. 4.2.3).

 

                             4.2.4   Vero è che, nella procedura avanti la prima Camera civile del Tribunale d’appello (11.2021.77), il patrocinatore dell’escussa aveva comunicato il 22 settembre 2021 che la sua cliente non era più raggiungibile per telefono né per posta elettronica, motivo per cui è stata indicata nel rubrum della sentenza come domiciliata “già in __________”. Ragione per cui il presidente della scrivente Camera, rammentato che le parti devono provare le proprie allegazioni in merito al domicilio dell’escusso (sopra ad consid. 4.2.3.1 e Schüp­bach in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 46 LEF), ha impartito all’escussa un termine per produrre la prova dell’allegato proprio domicilio a __________, avvertendola che in caso d’inosservanza del termine sarebbe potuta essere ritenuta in fuga giusta l’art. 54 LEF e suscettibile di essere escussa al suo ultimo domicilio di __________. Producendo, senza contestazione da parte del ricorrente, il contratto di locazione dell’unità immobiliare posta in __________ __________, concluso il 15 luglio 2020, e l’at­­testazione dell’Agenzia delle entrate secondo cui si tratta di un immobile a uso abitativo, PI 1 ha dimostrato di essere domiciliata a __________. Diventa così senza interesse il contratto relativo al collegamento telefonico con la __________. L’accertamento contenuto nella decisione impugnata, secondo cui l’escussa è domiciliata all’estero, risulta di conseguenza corretto.

 

                                   5.   Il ricorrente ritiene nondimeno che l’UE, se non era “pronto ad agi­re”, invece di dichiarare la sua domanda di continuazione dell’ese­cuzione irricevibile doveva trasmetterla all’autorità competente (“al­la giusta istanza”).

 

                                5.1   Egli non indica però quale sarebbe l’autorità competente. Comunque sia, quando una persona fisica è domiciliata all’estero nessun ufficio d’esecuzione svizzero è competente per avviare un’esecu­zione in Svizzera nei suoi confronti (art. 46 cpv. 1 LEF a contrario), se non nelle ipotesi, non verificate nella fattispecie, in cui l’escu­tendo ha un’azienda in Svizzera per i debiti assunti a conto della stessa (art. 50 cpv. 1 LEF) o ha eletto un domicilio speciale in Svizzera (art. 50 cpv. 2 LEF e sopra consid. 4.2.3), il debito posto in esecuzione è garantito da un pegno situato in Svizzera (art. 51 LEF) o da un sequestro eseguito in Svizzera (art. 52 LEF), oppure il debitore è in fuga (art. 54 LEF e sopra consid. 4.2.4).

 

                                         Se però il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nella esecuzione cambiaria, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente (art. 53 LEF). L’esecuzione “proseguita”, come nella fattispecie, senza l’emissione di un nuovo precetto esecutivo sulla scorta di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento rilasciato da meno di sei mesi (art. 149 cpv. 3 LEF) è nuova e indipendente da quella sfociata nell’attestato di carenza di beni (DTF 130 III 676 consid. 3.3; Huber/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 32 ad art. 149 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 43 ad art. 149 LEF). Il foro pertinente per l’avvio di questa nuova esecuzione è quindi il domicilio dell’escus­­so al momento dell’inoltro della domanda di proseguimento anche se l’ha cambiato dopo la notificazione dell’avviso di pignoramento nella precedente esecuzione (DTF 75 III 51 e 62 III 92 segg.); REY-MERMET in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 19 ad art. 149 LEF, Gilliéron, op. cit., n. 7 ad art. 53 e n. 56 ad art. 149). La perpetuatio fori prevista all’art. 53 LEF vale quindi solo per l’esecuzione in corso e non per quella che avviene dopo il ri-lascio dell’attestato di carenza di beni secondo l’art. 149 cpv. 3 LEF (Schüpbach, op. cit., n. 22 ad art. 53).

 

                                5.2   Nel caso di specie, l’UE ha quindi correttamente considerato co­me domicilio determinante dell’escussa ai fini della determinazione del foro esecutivo giusta l’art. 46 cpv. 1 LEF quello in essere al momento della presentazione della domanda di continuazione del 14 settembre 2021 (doc. 4) – ossia __________ secondo l’accerta­mento eseguito in questa sede – e non quello precedente di __________. La decisione d’irricevibilità impugnata è pertanto corretta. Come rilevato dall’osservante, l’UE non poteva così trasmettere la domanda di continuazione a un altro ufficio, siccome non ve n’è alcuno territorialmente competente in Svizzera. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.

 

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  , ;

–    ,

    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.