Incarto n.
15.2021.120

Lugano

7 dicembre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 10 novembre 2021 di

 

 

 RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento emessi rispettivamente il 28 aprile e il 2 agosto 2021 nell’ese­cuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

PI 1, __________

(patrocinato dallo studio legale PA 2,

 Lugano)

 

preso atto che con decisione del 12 novembre 2021 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha riconsiderato i provvedimenti impugnati annullandoli, dopo aver accertato di non essere in grado di dimostrare di aver informato l’escussa della notifica degli atti per Posta A Plus almeno un giorno prima con comunicazione telefonica, elettronica o di altro tipo (come richiesto dall’art. 7 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale [RS 272.81]);

 

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

 

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);

 

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   

 ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.