Incarto n.
15.2021.121

Lugano

16 febbraio 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 novembre 2021 di

 

 RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso l’8 novembre 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

 

 

CO 1

(rappresentata dal proprio Servizio incassi, )

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 marzo 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso della partecipazione ai costi LAMal relativa ai mesi da febbraio ad aprile 2019 compresi, di complessivi fr. 802.75. Al precetto esecutivo l’e­­scusso ha interposto opposizione.

 

                                  B.   In base alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dall’PI 1, cui era allegata sia la decisione del 19 maggio 2021 con la quale il Servizio incassi della creditrice ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso sia la conferma del passaggio in giudicato della medesima, l’8 novem­bre 2021 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 19 novembre.

 

                                  C.   Mediante ricorso del 10 novembre 2021, RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del­l’avviso di pignoramento, protestate tasse, spese e ripetibili.

 

                                  D.   Con ordinanza del 16 novembre 2021, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo.

 

                                  E.   Invitata a presentare le proprie osservazioni, con uno scritto del 23 novembre 2021 l’PI 1 si è limitata a trasmettere nuovamente la decisione di rigetto da essa emessa e la conferma di recapito della medesima al destinatario (tracciamento dell’invio per posta A Plus), mentre nelle sue del 26 novembre l’UE ha postulato la reiezione del ricorso.

 

                                  F.   Con una replica (“controsservazioni”) inoltrata spontaneamente a questa Camera il 1° dicembre 2021, RI 1 ha ribadito le proprie conclusioni.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’avviso di pignoramento impugnato, emesso l’8 novembre 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Nel ricorso RI 1 ricorda di aver interposto immediatamente opposizione al precetto esecutivo, sostenendo che da quel momento egli non ha più ricevuto alcunché al riguardo, men che meno una decisione di rigetto dell’opposizione. In replica alle osservazioni dell’escutente e dell’UE, egli adduce che la mancata ricezione della decisione di rigetto potrebbe forse essere ricondotta al fatto che l’indirizzo di spedizione indicato sulla stessa (“Via __________ 100”) non corrisponde al suo (“Via __________ 10”).

 

                                   3.   Prima di dare seguito a una domanda di proseguimento dell’ese­­cuzione (art. 88 LEF), l’ufficio di esecuzione, e in caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio verificare che un’eventuale opposizione al precetto esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva, o sia stata ritirata dall’escusso, pena la nullità dei suc-cessivi atti esecutivi giusta l’art. 22 LEF (tra altre: sentenze della CEF 15.2020.52 del 23 luglio 2020 e 15.2018.95 del 24 aprile 2019 consid. 3). Le autorità di esecuzione devono quindi, sempre d’uf­ficio, respingere la domanda di prosecuzione dell’esecuzione in particolare quando né la citazione all’udienza, né la decisione di rigetto sono state notificate all’escusso (DTF 142 III 601 consid. 2.1 e sentenza della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 2, con rinvii)

 

                                3.1   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’onere della pro­va della notifica della decisione di rigetto dell’opposizione, quando è contestata, grava sul creditore procedente, perlomeno se è una cassa malati abilitata per legge (art. 49 cpv. 1 combinato con l’art. 52 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]) a rigettare in via definitiva le opposizioni al precetto esecutivo (giusta l’art. 74 LEF) interposte dai loro assicurati (art. 79 LEF; DTF 142 III 601 consid. 2.1; citata 15.2015.32 del 15 agosto 2015 consid. 3 e 4.2/a con rinvii).

 

                                3.2   Nella fattispecie, la decisione del 19 maggio 2021 con cui l’PI 1 ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RI 1 è stata trasmessa al destinatario per posta “A Plus”. Dal tracciamento dell’invio prodotto dall’escu­tente con le osservazioni al ricorso risulta ch’esso è stato recapitato all’escusso il 20 maggio 2021 alle ore 10:15.

 

                             3.2.1   Nella DTF 142 III 599 segg., il Tribunale federale ha avuto modo di constatare che il metodo d’invio di uno scritto per posta A Plus, a differenza dell’invio postale raccomandato, non include la firma di una ricevuta da parte del destinatario né il deposito di un avviso di ritiro qualora sia assente, ma un rilevamento elettronico della notifica, consultabile con il sistema di ricerca informatizzato della Posta (noto in passato come “Track & Trace”), quando la lettera è depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario (consid. 2.2). I giudici federali hanno statuito che in assenza di prescrizioni nel diritto di procedura delle assicurazioni sociali sulle modalità di notifica delle decisioni emesse in quell’am­bito, gli assicuratori sociali sono di principio liberi di scegliere co­me spedire i propri provvedimenti e possono pertanto anche ricorrere all’invio per Posta A Plus. In tal caso la notifica è reputata avvenuta quando la decisione è depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario (ovvero entra nella sua sfera di dominio e disponibilità). Non è necessario ch’egli ven­ga effettivamente a conoscenza della decisione. Non si può certo escludere che la comunicazione postale sia difettosa, ma non lo si può presumere. Un vizio di notifica va ammesso solo se appare plausibile a riguardo delle circostanze e delle relative allegazioni del destinatario, presunto di buona fede (consid. 2.4.1).

 

                                         Questi princìpi si applicano anche alle decisioni delle casse malati con cui accertano la pretesa dovuta dall’assicurato e nel contem­po rigettano la sua opposizione al precetto esecutivo (art. 79 LEF). È pertanto ammessa la loro notifica per posta A Plus. Rispetto a una notifica ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 CPC, quella delle assicurazioni sociali offre sì all’escusso una protezione minore, ma in particolare quando viene a conoscenza della decisione solo con l’avviso di pignoramento, egli può difendersi impugnandolo con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF). Essendo l’estratto relativo al tracciamento dell’invio della decisione per posta A Plus un indizio sufficiente di regolare notifica, l’escusso che intende contestarla deve ricorrere contro la prosecuzione dell’esecuzione (consid. 2.5).

 

                             3.2.2   Nel caso in esame, la cassa malati escutente ha prodotto l’estratto relativo al tracciamento dell’invio n. __________ per posta A Plus contenente la decisione di rigetto dell’opposizione, che attesta il suo recapito al destinatario il 20 maggio 2021 alle ore 10:15. Nella replica spontanea, il ricorrente contesta “con vigore” di aver ricevuto la decisione senza però determinarsi sull’attestazio­­ne. Il numero dell’invio indicato sulla stessa corrisponde ad ogni modo a quello presente nella decisione di rigetto (in alto a destra). Egli si limita a rilevare che l’indirizzo indicato sulla decisione con cui l’PI 1 ha rigettato l’opposizione da lui interposta (via __________ 100) non corrisponde a quello del suo domicilio (ossia via __________ 10). Tale allegazione non basta però a infirmare il valore indiziale dell’attestazione e la presunzione (di fatto) di regolare notifica della decisione, e ciò per due motivi. Anzitutto, i numeri civici della via __________ a __________ terminano con il 25. È quindi alquanto improbabile che il postino non si sia accorto dell’errore nel recapito e abbia depositato la busta in una cassetta delle lettere che non sia quella di RI 1. D’al­tronde, il precetto esecutivo è stato notificato all’escusso per raccomandata all’indirizzo di via __________ 100 e malgrado il disgui­do è pervenuto al ricorrente, tant’è ch’egli vi ha interposto opposizione. Non sussistono di conseguenza indizi concreti tali da rendere verosimile l’esistenza di un errore di recapito (sopra consid. 3.2.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_1059/2018 del 18 gen­naio 2019, consid. 2.2.3). Infondato, il ricorso va respinto.

 

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.