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Incarto n. |
Lugano 25 febbraio 2022
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 novembre 2021 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 26 ottobre 2021 nell’esecuzione n. __________18 promossa nei confronti del ricorrente da
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PI 1, (BL) (patrocinata dall’avv. PA 1, )
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ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________18 emesso il 2 aprile 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno, PI 1 ha escusso l’ex-marito RI 1 per l’incasso di fr. 22'346.40 indicando come motivo di credito: “Ausstehende Unterhaltszahlungen und ausstehende Bezahlung aus Indexberechnung vm 17.07.2006. Forderungssschreiben vom 08.03.2021”.
B. Il 18 agosto 2021 l’UE ha pignorato il conto bancario dell’escusso presso la banca __________ di __________, che presentava un saldo di fr. 8'755.60. Il 26 agosto 2021 l’UE ha proceduto a uno sblocco parziale del conto a favore del debitore per fr. 2'000.–.
C. Il 17 settembre 2021 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
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Rendita LPP |
fr. |
5'215.00 |
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Rendita AVS |
fr. |
1'955.00 |
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Totale |
fr. |
7'170.00 |
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Minimo d’esistenza
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Base mensile |
fr. |
1'200.00 |
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Affitto |
fr. |
850.00 |
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Assicurazione malattia |
fr. |
1'134.55 |
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Spese mediche e dentali |
fr. |
200.00 |
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Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato |
fr. |
300.00 |
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Totale |
fr. |
3'684.55 |
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Riduzione minimo d’esistenza fr. 1'955.00
Motivazione: rendita AVS impignorabile
Aumento del minimo d’esistenza fr. 5.45
Motivazione: Arrotondamento
Salario/reddito mensile pignorabile: fr. 5'435.00
Lo stesso giorno l’UE ha notificato all’istituto di previdenza professionale dell’escusso, la __________, il pignoramento di ogni importo (mensile) eccedente il minimo vitale, di fr. 1'735.– mensili (dedotta la rendita AVS impignorabile di fr. 1'955.–), ossia indicativamente fr. 3'480.– (fr. 5'215 ./. 1'735) per mese, e ciò da subito fino al completo pagamento del credito (compresi interessi e spese), ma al più tardi per un anno dalla sua esecuzione.
D. Sempre il 17 settembre 2021, l’UE ha sbloccato dal conto pignorato ulteriori fr. 3'690.–, pari al minimo esistenziale dell’escusso.
E. Con ricorso dell’11 novembre 2021, RI 1 contesta “tutti i punti del verbale” di pignoramento e chiede di togliere (integralmente) il blocco del suo conto bancario.
F. Con osservazioni del 15 novembre 2021 PI 1 si è opposta al ricorso e lo stesso ha fatto l’UE con le sue del 26 novembre 2021.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 2 novembre 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. Il ricorrente afferma anzitutto di fare ricorso “contro tutti i punti del verbale” e ritiene che la base mensile considerata dall’UE, pari a fr. 1'200.–, sia “assolutamente insufficiente” anche considerando le imposte a suo carico, di fr. 8'000.– all’anno. Evoca altresì una spesa di fr. 600.– mensili per alimenti, che dice di pagare alla seconda moglie, “già accettato sulle tasse”, i cui documenti giustificativi sarebbero in possesso di quest’ultima, come tra loro convenuto per ragioni di discrezione (protezione dei dati).
3.1 La contestazione di “tutti i punti del verbale” di pignoramento è insufficientemente motivata e quindi irricevibile. Possono essere esaminate solo le poste espressamente contestate.
3.2 Al riguardo, la critica relativa all’importo del minimo di base mensile indicato nel verbale impugnato è infondata, poiché i fr. 1'200.– computati dall’UE corrispondono alla base mensile per una persona sola secondo la cifra I/1 della Tabella (citata sopra al consid. 2), in uso in tutta la Svizzera. Il ricorrente non indica d’altronde i motivi per cui tale somma sarebbe “assolutamente insufficiente”, se non riferendosi alle imposte a suo carico, da lui quantificate in fr. 8'000.– annui senz’alcun giustificativo, misconoscendo però che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale tra le spese indispensabili non rientrano le imposte (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con rinvii; Tabella, n. III), che non sono spese esistenziali e non devono essere privilegiate rispetto ad altri crediti per prestazioni non esistenziali a favore dell’escusso.
3.3 Gli alimenti del diritto di famiglia a carico dell’escusso devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza alla (doppia) condizione ch’essi siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente pagati dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (DTF 121 III 22 consid. 3/a; sentenza della CEF 15. 2018.44 del 18 settembre 2018, consid. 4.2 e i rif.). Nel caso di specie, davanti all’UE il ricorrente non ha né allegato né dimostrato di versare alla seconda moglie alimenti di fr. 600.– mensili, benché l’UE gli avesse chiesto già il 25 agosto 2021 di produrre i giustificativi di pagamento dei contributi alimentari (v. pure lo scritto 2 settembre 2021 del suo patrocinatore). Nemmeno al ricorso è accluso alcun giustificativo. Non dimostrati, i costi allegati dal ricorrente non possono essere riconosciuti nel suo minimo esistenziale (v. sentenze della CEF 15.2021.88 del 6 dicembre 2021 consid. 6.3.2 e 15.2019.59 del 23 ottobre 2019 consid. 4.2).
4. Il ricorrente chiede inoltre l’integrale sblocco del suo conto presso __________ “di CHF 87'559.60” (recte: fr. 8'755.60). Nelle osservazioni al ricorso l’UE rileva però che l’attivo tuttora pignorato, che ammonta a fr. 3'065.60 dopo i due sblocchi del 26 agosto e 17 settembre 2021 per complessivi fr. 5'690.–, è da considerare un risparmio ed è pertanto pignorabile.
4.1 Il ricorrente non si esprime sulla questione né giustifica la sua richiesta. Ad ogni modo, la motivazione addotta dall’UE è corretta. I redditi, anche impignorabili (in base agli art. 92 o 93 LEF), che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle proprie spese esistenziali, ovvero che ha risparmiato, sono illimitatamente pignorabili (tra altre: sentenze della CEF 15.2021.99 del 19 gennaio 2022 consid. 4.1 e 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c, consid. 5.1, e riferimenti citati).
4.2 Ci si potrebbe invero chiedere se l’UE non avrebbe dovuto rinunciare a pignorare tale risparmio dal momento che il pignoramento del reddito permetterà verosimilmente di estinguere da sé solo il credito posto in esecuzione (12 mensilità di fr. 3'480.– equivalgono a una somma totale di fr. 41'760.–, a fronte di un credito che attualmente ascende a fr. 20'617.20). Ad oggi, tuttavia, il reddito effettivamente bloccato, ovvero incassato (per fr. 6'940.–), non copre il credito posto in esecuzione. Il pignoramento aggiuntivo del saldo del conto bancario non lede pertanto l’art. 97 cpv. 2 LEF. Una volta che il credito sarà interamente coperto, l’UE interromperà il pignoramento del reddito, come del resto già indicato nella notificazione del pignoramento alla cassa pensione (v. sopra ad C). La legge non prevede del resto un ordine di pignoramento tra crediti (ad esempio nei confronti di una banca) e redditi limitatamente pignorabili giusta l’art. 93 LEF; li mette sullo stesso piano (art. 95 cpv. 1 LEF; De Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 95 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 22 ad art. 95 LEF). È tuttavia ammesso che l’Ufficio deve pignorare in priorità i diritti patrimoniali la cui realizzazione può essere ottenuta nei tempi più rapidi e con maggiore facilità (Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 95; pure De Gottrau, op. cit., n. 6 ad art. 95). Secondo tale criterio pare opportuno privilegiare il pignoramento del saldo del conto, immediatamente disponibile. Anche sotto questo profilo, peraltro non evocato da RI 1, il ricorso si avvera infondato.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.