Incarto n.
15.2021.132

Lugano

30 maggio 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 novembre 2021 di

 

 RI 1

(patrocinato dall’ PA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 28 ottobre 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1,

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 nei confronti di PI 1 per l’incasso delle pigioni e degli acconti per le spese accessorie dal febbraio al maggio 2021, oltre a un credito di risarcimento per i danni subìti, ammontanti complessivamente a fr. 7'000.– oltre ad accessori, il 29 ottobre 2021 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:

                                         Redditi

PI 4 Sagl

Ristorante __________

fr.

    1'568.83

Cameriere 50%

Totale

fr.

    1'568.83

           

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

Affitto

fr.

fr.

    1'200.00

      350.00

 

Affitto fino a maggio 1'800 in quanto in arretrato, da giugno 1'250.00­

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto pubblico

Contributi di mantenimento

Contributi di mantenimento

fr.

fr.

fr.

        49.00

       200.00

       100.00

 

Alimenti per il figlio PI 2

Alimenti per la figlia PI 3 dedotti direttamente dalla Pretura

Totale

fr.

    1'899.00

 

 

                                  B.   Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, lo stesso 28 ottobre 2021 l’Ufficio ha emesso un attestato di carenza di beni per fr. 7'382.15.

 

                                  C.   Preso atto dell’esito del pignoramento, mediante e-mail del 2 novembre 2021 RI 1 ha chiesto all’Ufficio di fargli avere copia del verbale, dei documenti giustificativi delle spese indispen­sabili, di quelli comprovanti il salario percepito dall’escusso, nonché indicazioni sugli accertamenti svolti in merito al luogo di dimo­ra del debitore, ai suoi conti bancari e all’esistenza di eventuali cre­diti nei confronti del suo precedente datore di lavoro.

 

                                  D.   In risposta, il 5 novembre 2021 l’UE ha informato l’escutente che avrebbe fornito le informazioni richieste dopo aver proceduto a ulteriori accertamenti.

 

                                  E.   Con ricorso dell’11 novembre 2021 RI 1 si aggrava contro l’attestato di carenza di beni, chiedendo di annullarlo e far ordine all’UE di procedere a un nuovo calcolo del minimo d’esi­­stenza.

 

                                  F.   Tramite osservazioni del 6 dicembre 2021 l’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera, specificando di aver ricalcolato il minimo d’esistenza dell’escusso sulla base di nuovi accertamenti, da cui è risultata un’eccedenza pignorabile. Il 7 dicembre 2021 ha quindi ingiunto alla datrice di lavoro di PI 1, l’PI 4 Sagl, di trattenere dal salario la quota eccedente fr. 1'307.55 (indicativamente fr. 260.45).

 

                                  G.   L’escusso non ha ritirato la raccomandata contenente la copia del ricorso e l’assegnazione del termine per esprimersi in merito né, quindi, presentato osservazioni.

 

                                  H.   Dopo aver interrogato nuovamente l’escusso il 25 gennaio 2022 e ricevuto in seguito nuovi documenti da parte sua, il 15 febbraio 2022 l’UE ha proceduto a ricalcolare il suo minimo d’esistenza come segue:

                                         Redditi

PI 4 Sagl

Ristorante __________

fr.

    1'000.00

Cameriere 50%

Totale

fr.

    1'000.00

           

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'200.00

 

Totale

fr.

    1'200.00

 

 

                                    I.   Alla luce delle mutate circostanze, con ordinanza del 14 marzo 2022 il presidente di questa Camera ha trasmesso a RI 1 i verbali interni delle operazioni di pignoramento del 25 gennaio e 15 febbraio 2022, assegnandogli un termine di dieci giorni per comunicare se intendeva mantenere il ricorso e, in caso affermativo, per determinarsi sui documenti in questione.

 

                                  L.   Dopo aver chiesto e ottenuto due proroghe del termine appena menzionato, mediante scritto dell’11 aprile 2022 RI 1 ha comunicato di mantenere il ricorso e ha preso posizione sui verbali interni delle operazioni di pignoramento, contestando l’ope­rato dell’Ufficio.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 2 novembre 2021, il ricorso presentato l’11 novembre 2021 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Stante l’esito dell’odierno giudizio, non è necessario tentare di notificare al resistente l’ultimo scritto del ricorrente per eventuali osservazioni, dal momento che l’incarto viene retrocesso all’Ufficio per ulteriori accertamenti e l’escusso verrà nuovamente interrogato, sicché in quella sede egli potrà legittimamente determinarsi e, se del caso, impugnare il nuovo provvedimento che adotterà l’organo esecutivo.

 

                                   3.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009), detta in seguito “Tabella”. Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/ 2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

 

                                   4.   Nel ricorso RI 1 si duole del calcolo del minimo d’esistenza, sostenendo che l’UE non ha svolto gli accertamenti da lui richiesti. Fa pure valere che non sono presenti i giustificativi del­l’effettivo pagamento delle spese indispensabili.

 

                                         Nelle osservazioni ai verbali interni di pignoramento, l’insorgente fa notare in particolare che l’escusso aveva dichiarato di abitare dal 1° novembre 2021 a L__________ con la propria compagna, ciò che – a suo dire – risulta dalle dichiarazioni dei Comuni di M__________ e L__________ prodotti con il ricorso. Ne segue, a suo parere, che l’Ufficio non avrebbe dovuto considerare nell’ultimo calcolo la deduzione della pigione di fr. 699.– per il vitto e l’alloggio di una camera pres­so il ristorante in cui lavora l’escusso, indicata nel conteggio di stipendio del gennaio 2022. In proposito, egli rileva che tale spesa è apparsa solo quando l’Ufficio ha cominciato a pignorare il salario. RI 1 mette pure in dubbio l’entità della stessa, dal momento che l’escusso aveva dichiarato in occasione del nuovo interrogatorio che la sua datrice di lavoro gli trattiene fr. 600.– per l’affitto della camera e non fr. 699.–. Osserva altresì che secondo le informazioni ottenute dal Comune di M__________, il gerente del noto ristorante aveva indicato che l’escusso vi alloggia dal 1° febbraio, non già dal 1° gennaio 2021. D’altronde, a dire del ricorrente l’e­scusso avrebbe fatto uso di un falso attestato esecutivo vergine per ottenere da lui l’appartamento all’origine del credito posto in esecuzione e avrebbe tentato di affittarne un altro con la compagna pretendendo che fosse intestato solo a nome suo onde far risultare due domicili diversi e ottenere così una situazione più favorevole a livello esecutivo. L’insorgente si duole pure che l’UE ha determinato il salario percepito dal debitore unicamente sulla base del conteggio di stipendio del gennaio 2021, senza aver preteso il contratto di lavoro e chiesto a quanto ammontano mensilmente le eventuali mance da lui percepite con l’attività di cameriere. Ram-menta che l’Ufficio neppure ha svolto accertamenti sugli arretrati di stipendio che il debitore sta ricevendo direttamente dal precedente datore di lavoro, come indicato nei verbali.

 

                                         Per tutti questi motivi, RI 1 reputa che la posizione di PI 1 è ben lungi dall’essere chiara e trasparente, sicché chiede che l’UE svolga un’ispezione sia presso il domicilio dell’e­­scusso a L__________, sia presso il ristorante in cui dice di affittare una camera. Domanda pure che l’organo esecutivo effettui delle verifiche in merito ai crediti del debitore nei confronti del precedente datore di lavoro e al salario percepito dall’attuale datrice, compre­se eventuali mance.

 

                                4.1   Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inos­­servanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dal­l’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenza della CEF 15.2019.39 del 2 ottobre 2019, consid. 7.1).

 

                                4.2   Nel caso in rassegna, l’Ufficio si è limitato a raccogliere le dichiarazioni dell’escusso e a fondarsi in particolare sul conteggio di stipendio del gennaio 2022, ove è indicata una trattenuta di fr. 699.– da parte della datrice di lavoro per l’affitto di una camera nel ristorante da essa gestito. L’organo esecutivo non ha per contro attuato alcun accertamento sul luogo in cui il debitore vive effettivamente e in particolare dove dorme né sui motivi che l’hanno spinto a prendere in locazione una camera nel ristorante in cui lavora a M__________, nonostante in precedenza egli avesse dichiarato di convivere con la compagna a L__________. Dagli atti neppure emerge che l’Ufficio abbia verificato l’esistenza e l’entità del credito dell’escus­so nei confronti del suo precedente datore di lavoro, sebbene ancora negli ultimi verbali interni delle operazioni di pignoramento è indicato che il “Datore di lavoro __________ non ha versato uno stipendio, lo sta riversando direttamente al debitore a mano”. A fronte di ciò, non si può ritenere che l’UE abbia svolto tutte le indagini necessarie a stabilire l’esistenza di un’eccedenza e di eventuali altri crediti pignorabili.

                                4.3   Per le ragioni che precedono, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va annullata e l’incarto retrocesso all’UE affinché proceda a un nuovo interrogatorio dell’escusso, ponendogli domande puntuali sul luogo in cui egli vive (ossia ha i propri effetti personali e documenti) e dorme, e sulla reale necessità della camera da lui presa in locazione presso il ristorante in cui lavora. Al fine di accertare tali circostanze, l’organo esecutivo chiederà se del caso informazioni anche alla datrice di lavoro del debitore e procederà a un’ispezione della camera in questione, nonché del­l’abitazione di L__________ in cui abita PI 5, ovvero la compagna del debitore con cui egli ha dichiarato di convivere dal 1° novembre 2021.

 

                                         Onde determinare l’effettivo salario percepito da PI 1, l’Ufficio ingiungerà pure all’PI 4 di produrre tutti i conteggi di stipendio del debitore dall’inizio della sua attività di cameriere (dal settembre 2021) sino al momento del nuovo interrogatorio e chiederà segnatamente come vengono gestite le eventuali mance conseguite dall’escusso. L’UE inviterà infine il precedente datore di lavoro del debitore a fornire informazioni sul versamento di eventuali arretrati di stipendio, ingiungendogli di versarli direttamente all’Ufficio. Svolte le nuove indagini, l’organo esecutivo ne darà atto nel verbale di pignoramento, stabilirà il minimo d’esistenza del debitore e procederà al pignoramento di eventuali altri beni pignorabili.

 

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto.

 

1.1  L’attestato di carenza di beni emesso il 28 ottobre 2021 nel­l’esecuzione n. __________ è annullato.

 

                                         1.2  L’incarto è retrocesso alla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione affinché proceda agli accertamenti indicati nel considerando n. 4.3 e a una nuova determinazione della quota pignorabile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–  

    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.