Incarti n.
15.2021.135

15.2021.136

Lugano

22 dicembre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 13 dicembre 2021 presentati, il primo singolarmente da

 

 

 RI 1

(patrocinata dall’  PA 1 )

 

e il secondo dai membri della RI 5

, composta di

RI 2,

RI 3

RI 4,

(patrocinati dall’avv. PA 1, )

 

nonché dalla stessa

 RI 4

 

contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, nelle procedure n. __________, __________ e __________;

 

preso atto che con scritti del 21 dicembre 2021 i ricorrenti hanno ritirato entrambe le impugnazioni;

 

considerato come le procedure ricorsuali siano così divenute prive d’oggetto e debbano di conseguenza essere stralciate dai ruoli (art. 24c LPR);

 

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

pronuncia:              1.   Il ricorso di RI 1 è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                                   2.   Il ricorso di RI 2, RI 3, RI 4 e RI 1 è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                                   3.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

     ;

–  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.