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Incarto n. |
Lugano 4 aprile 2022
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso n. 41/2021 presentato il 10 dicembre 2021 dall’
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RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 )
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’esecuzione dei sequestri avvenuta il 1° dicembre 2021 nelle procedure n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente da
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Confederazione Svizzera, Berna Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Comune PI 4, (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
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ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 30 novembre 2021 l’Ufficio esazione e condoni (UEC) ha emesso nei confronti dell’RI 1 quattro richieste di garanzie e altrettanti decreti di sequestro a garanzia delle imposte dirette federali, cantonali e dei Comuni di PI 3 e PI 4 rispettivamente di fr. 4'000'000.–, 4'500'000.–, 2'500'000.– e 850'000.– oltre a interessi e spese, ordinando il sequestro degli averi della debitrice presso due istituti bancari, della partecipazione azionaria in una società, di ogni credito riconducibile alla debitrice a dipendenza di prestazioni “e/o altro”, già maturato ma non ancora pagato e di tutti i mobili e oggetti che si trovano alla sua sede di __________, così come i veicoli intestati alla società nell’autorimessa o nei parcheggi adiacenti;
che lo stesso giorno la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha notificato i sequestri alle banche e l’indomani ha eseguito i sequestri presso la sede della società escussa, notificandole i decreti di sequestro;
che con ricorso del 10 dicembre 2021 presentato “a titolo meramente cautelativo”, l’RI 1 chiede, in via principale, di dichiarare nulli, e in subordine di annullare tutti gli atti, compresi i verbali, effettuati dall’UE in esecuzione dei quattro decreti di sequestro e di ordinargli di procedere nuovamente alla loro esecuzione, come pure al calcolo del suo minimo vitale;
che la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso è stata respinta dal presidente della Camera con ordinanza del 15 dicembre 2021;
che – sostiene la ricorrente – l’UE ha violato l’art. 93 LEF, applicabile a suo dire, almeno per analogia, anche all’esecuzione dei sequestri diretti contro persone giuridiche per il rinvio dell’art. 275 LEF, nell’omettere di calcolare il suo minimo vitale, impendendole così di far fronte ai propri impegni;
che così argomentando, la ricorrente misconosce che gli art. 92 e 93 LEF, già per i riferimenti alla famiglia del debitore e i motivi di umanità (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 954) che li sottintendono, non si applicano alle persone giuridiche (sentenze delle autorità di vigilanza di Neuchâtel del 2 marzo 1998, BlSchK 1999, 63 consid. 2, e di Ginevra del 12 novembre 1975, BlSchK 1979, 46 seg.; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 3 ad art. 93 LEF; Kren Kostkiewicz in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 24 i.f. ad art. 93 LEF; contra: sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni del 23 gennaio 2006, PKG 2066, 125 segg., e BlSchK 2008, 137 consid. 3/a, che però non motiva l’applicabilità dell’art. 93 LEF alle persone giuridiche, tanto da meritarsi il commento di Hansjörg Peter nelle BlSchK di decisione “originell, aber nicht als Vorbild zu nehmen”; per l’art. 92 LEF: DTF 67 III 21; 80 III 16; sentenze del Tribunale federale 5A_783/2015 del 15 gennaio 2016 consid. 3.3.2 e della CEF 15.2020.36 del 2 luglio 2020, RtiD 2021 I 761 n. 42c, consid. 5.1);
che il ricorso va pertanto respinto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.