Incarto n.
15.2021.140

Lugano

6 aprile 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 dicembre 2021 di

 

 RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 26 novembre 2021 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da

 

 

avv. PI 1,

Comune di PI 2,

(rappresentato da RA 1, )

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dall’avv. PI 1 e dal Comune di PI 2 per l’incasso rispettivamente di fr. 61'633.30 e fr. 9'004.95 oltre agli accessori, il 7 ottobre 2021 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i seguenti beni, emettendo il 26 novembre il relativo verbale:

N.

Oggetti

Valore di stima

1.

Porsche C__________, targata TI __________, n. matricola __________, colore marrone, 1a entrata in circolazione 13.06.2014.

Fr.      35'000.–

2.

Porsche __________, targata TI __________, n. matricola __________ di colore marrone, 1a entrata in circolazione 04.10.2007.

Fr.      80'000.–

3.

Un quadro raffigurante “s__________” del pittore F__________, dim. ca. 50x70 cm con cornice intarsiata grigio/oro (Prezzo d’acquisto: 135'000.– sterline britanniche)

Fr.    100'000.–

4.

Il conto IBAN __________ presso la Banca __________, Via __________, L__________, limitatamente all’importo di fr. 68'000.– + interessi e spese.

Fr.      68'000.–

 

Totale

Fr.    283'000.–

 

                                  B.   Mediante ricorso del 13 dicembre 2021, RI 1 ha impugnato i punti 1, 2 e 4 del verbale chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, protestate tasse spe­se e ripetibili.

 

                                  C.   Con ordinanza del 17 dicembre 2021, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo nel senso che ha ordinato la sospensione della realizzazione dei beni pignorati e della ripartizione della somma depositata sul conto pignorato fino alla decisione sul ricorso.

 

                                  D.   Con osservazioni del 14 gennaio 2022 l’avv. PI 1 si è opposto al ricorso, mentre nelle sue del 24 gennaio 2022 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera. Il Comune di PI 2 è invece rimasto silente.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 26 novembre 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   La ricorrente fa valere anzitutto che il conto bancario pignorato è bloccato in seguito alla decisione emessa il 19 dicembre 2019 dal Pretore di Lugano, sezione 6, a conferma delle misure conservative decretate nel corso della procedura di divorzio che la oppone al marito __________.

 

                                2.1   Da parte sua, l’UE sottolinea che la relazione bancaria pignorata è intestata alla debitrice. Rileva di aver espressamente indicato nel verbale di pignoramento – in considerazione della procedura civile pendente tra i coniugi – che una copia del medesimo sareb­be stata trasmessa alla Pretura, da cui il 3 dicembre 2021 ha saputo che uno sblocco del conto era stato predisposto a favore del­la ricorrente per fr. 9'000.– mensili. Si riserva quindi di procedere al pignoramento dell’importo (mensile) eccedente il minimo d’esi­­stenza dell’escussa limitatamente alla base mensile di fr. 1'350.– per lei e di fr. 600.– per la figlia, giacché la debitrice non ha ancora prodotto la documentazione necessaria al calcolo che le è stata richiesta.

 

                                2.2   La ricorrente pare considerare che il blocco civile del conto ne impedisca il pignoramento, ma senza motivazione. La ricevibilità della censura è pertanto dubbia.

 

                             2.2.1   Ad ogni modo, la misura adottata dal Pretore nella procedura a tutela dell’unione coniugale – appunto il blocco del conto bancario – con decisione del 19 dicembre 2019 rientra tra i provvedimenti assicurativi previsti dall’art. 178 cpv. 2 CC. Tale norma mira a evitare che un coniuge, procedendo ad atti di disposizione volontari, si metta nell’impossibilità di far fronte ai propri obblighi pecuniari – siano essi derivanti dagli effetti generali del matrimonio o dal regime dei beni matrimoniali – nei confronti dell’altro coniuge (sentenza del Tribunale federale 5A_949/2016 del 3 aprile 2017 consid. 4.1 con rinvio in particolare alla DTF 120 III 69 consid. 2/a e alla 5A_852/2010 del 28 marzo 2011 consid. 3.2). Il provvedimen­to deve però lasciare a disposizione dell’interessato quanto necessario per finanziare il proprio tenore di vita e gli obblighi di mantenimento verso la famiglia (cfr. Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 17 in fine ad art. 178).

 

                             2.2.2   Ora, stante il suo carattere provvisionale, la restrizione del potere di disporre ordinata in virtù dell’art. 178 CC non conferisce al suo beneficiario alcun privilegio particolare nell’esecuzione forzata (DTF 120 III 70), sicché i beni toccati da simili misure provvisionali possono essere pignorati, e ciò secondo l’ordine prescritto all’art. 95 cpv. 1 e 2 LEF e non per ultimi (art. 95 cpv. 3 LEF), non essendo equiparabili a beni colpiti da sequestro (Foëx/Martin-Riva­ra in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 45 ad art. 95 LEF; Isenring/Kessler, op. cit., n. 24 ad art. 178; de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 26 ad art. 95 LEF).

 

                             2.2.3   Ciò premesso, il blocco del conto ordinato dal Pretore presso la Banca __________ di L__________ non ne impediva il pignoramento. Esso costituisce unicamente una restrizione della facoltà di disporre del conto, peraltro limitata – come visto – giacché dev’essere garan-tito quanto necessario per finanziare il tenore di vita della persona interessata alla misura e gli obblighi di mantenimento verso la famiglia, ciò che è avvenuto nella fattispecie tramite lo sblocco mensile di fr. 9'000.– a favore della ricorrente. E poiché non è contestato che sia intestato esclusivamente a lei, il conto in questione poteva senz’altro essere pignorato dall’UE. La censura è pertanto anche infondata.

 

                                   3.   La ricorrente sostiene poi che la Porsche __________ è parte integrante di un atto di separazione dei beni sottoscritto col marito il 29 settembre 2014, dichiarato nullo dal Pretore e attualmente sub iudice presso la prima Camera civile del Tribunale d’appello. A suo dire, nel caso in cui la decisione pretorile impugnata venisse confermata dai giudici d’appello ed eventualmente da quelli federali, i beni elencati nella convenzione rientrerebbero tra quelli da liquidare (dopo determinazione della loro natura quali beni propri o acquisti), occasionandole un pregiudizio irreparabile.

 

                                         La censura è priva di pregio. A prescindere dal fatto che la ricorrente non spiega quale sia il “pregiudizio irreparabile” da lei paventato, la proprietà dell’automobile rimarrebbe comunque invariata anche in caso di scioglimento del regime matrimoniale per ipotesi ordinario (ossia della partecipazione agli acquisti). In effetti, in tal caso ogni coniuge riprende i beni di sua proprietà, siano essi propri o acquisti, seppur in possesso dell’altro (art. 205 cpv. 1 CC), mentre l’aumento del valore degli acquisti, ossia dei beni acquisiti a titolo oneroso durante il regime (art. 197 CC), è ripartito a metà tra i coniugi mediante crediti compensabili (art. 210 e 215 CC). Det­to altrimenti, anche in caso di liquidazione del regime matrimoniale ordinario, la Porsche pignorata rimarrebbe di proprietà di RI 1. Ne discende che l’esistenza della procedura d’appel­­lo avente per oggetto la nullità dell’atto di separazione dei beni non impediva all’UE di pignorare la Porsche intestata alla debitrice.

 

                                   4.   RI 1 allega infine di aver venduto la Porsche C__________ a tale PINT3 1, la quale avrebbe pagato direttamente all’UE di Lugano dei debiti a suo carico indicando qua­le causale la compravendita dell’automobile. Sostiene pertanto che il veicolo non può essere pignorato.

 

                                4.1   Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, l’Ufficio è tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti – in capitale, interessi e spese – dei creditori pignoranti, tutti i diritti patrimoniali del­l’escusso, compresi quelli indicati da quest’ultimo come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi (art. 95 cpv. 3 LEF), e sen­za tenere conto, ai fini della stima, del loro carattere contestato (DTF 120 III 51). Vanno pertanto pignorati i diritti patrimoniali che l’escutente indica come appartenenti all’escusso, o che quest’ul­­timo allega essere suoi, a meno ch’essi risultino ovviamente appartenere a un terzo. In caso di dubbio, l’UE deve pignorare e dare avvio alla procedura di rivendicazione prevista dagli art. 106 e seguenti LEF (DTF 110 III 25 consid. 2; sentenza della CEF 15.2012. 112 del 22 ottobre 2012, consid. 1, con vari riferimenti).

 

                                4.2   Nella fattispecie, il preteso diritto di proprietà di PINT3 1 sulla Porsche C__________ non è per nulla manifesto. Il veicolo è infatti tuttora immatricolato a nome della ricorrente (osservazioni dell’UE), la quale ha disatteso la promessa di fornire all’UE la scrittura privata e l’atto di vendita dell’automobile (v. email del 29 novembre 2021). L’organo esecutivo l’ha quindi pignorata a ragione, gli oggetti indicati dal debitore come appartenenti a terzi non essendo impignorabili (cfr. art. 95 cpv. 3 LEF). Il ricorso vede così la sua sorte segnata.

 

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–     ;

–    ;

–  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.