Incarto n.
15.2021.18

Lugano

30 aprile 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso n. 5/2021 presentato il 12 febbraio 2021 da

 

 RI 1 IT-

 

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’avviso d’incanto immobiliare emesso il 22 gennaio 2021 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione del pegno gravante il fondo n. __________ RFD di __________ avviata nei confronti del ricorrente dalla

 

 

PI 1, __________

e nell’esecuzione ordinaria n. __________ promossa dalla

 

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che il ricorrente chiede l’annullamento della procedura di realizzazione del proprio fondo, facendo valere che l’annullamento della precedente asta prevista per il 5 novembre 2020 ha fatto decadere tutta la procedura esecutiva;

                                         ch’egli non motiva la sua allegazione, la quale si avvera quindi irricevibile (v. art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);

                                         che ad ogni modo l’asta non è stata annullata, ma solo differita nel senso dell’art. 141 cpv. 1 LEF a causa del ricorso da lui presentato contro l’elenco oneri (v. comunicazione dell’UE del 2 novembre 2020);

                                         che le sue contestazioni delle ipoteche legali dello Stato del Cantone Ticino e del Comune __________ sono state nel frattempo liquidate (v. sentenze della Pretura di Lugano del 10 febbraio 2021 e di questa Camera in data odierna nell’inc. 15.2021.28);

                                         che l’esecuzione ha quindi ripreso regolarmente il suo corso e la fissazione di una nuova asta ne è la logica e giusta conseguenza;

                                         che il ricorrente allega di aver promosso una procedura espropriativa materiale nei confronti del Comune di Capriasca in cui chiede il pagamento di un’indennità di fr. 500'000.–, che a suo dire gli permetterà di far fronte a tutti i suoi debiti;

                                         che il ricorrente non cita alcuna norma che giustificherebbe la sospensione del procedimento esecutivo fino alla decisione nella procedura d’espropriazione;

                                         che la realizzazione di un fondo può del resto essere differita unicamente nel quadro dell’art. 123 LEF, oppure quando è pendente un ricorso, un’azione di rivendicazione, di contestazione dell’elen­­co oneri o un’altra procedura che paralizza la realizzazione del fondo (art. 141 LEF);

                                         che non basta invece una semplice aspettativa, al di là dell’oriz­zonte temporale dell’art. 133 LEF, di una futura plusvalenza, in par­ticolare risultante da un atteso cambiamento del piano regolatore (sentenza della CEF 15.2017.89 del 21 agosto 2018, consid. 4.2, massimata in RtiD 2019 I 649 n. 69c);

                                         che RI 1 si duole nuovamente di non aver ricevuto la comunicazione della domanda di realizzazione;

                                        ch’egli omette però di citare la decisione di questa Camera con cui è stato stabilito ch’egli l’aveva in realtà ricevuta il 6 settembre 2019 (sentenza 15.2020.78 del 9 settembre 2020 consid. 6);

                                         che quanto all’eccezione di perenzione dell’esecuzione che il ricorrente fonda sull’art. 154 LEF “nella misura in cui fosse PI 1 ad aver richiesto la messa in vendita del fondo”, la censura è del tutto abusiva, non solo perché egli è perfettamente al corrente dello stato della procedura di realizzazione, visto che quello in esa­me è già il terzo ricorso da lui presentato (oltre a quello già citato v. la decisione 15.2020.97 del 13 ottobre 2020), ma anche perché questa Camera ha già respinto l’eccezione in questione nella predetta decisione del 9 settembre 2020 (consid. 6);

                                         che anche la contestazione della perizia di stima del fondo, che per il ricorrente “non è più attuale”, è la ripetizione di una censura dilatoria già fatta valere in un precedente ricorso (v. la più volte citata decisione del 9 settembre 2020, consid. 4.3);

                                         che gli elementi di cui il perito non avrebbe tenuto conto non solo non sono minimamente sostanziati con documenti, ma dal ricorso non è neppure possibile determinare se sono successivi alla perizia del 29 novembre 2019, che – si ricorda – RI 1 aveva contestato tardivamente;

                                         che contrariamente a quanto il ricorrente supponeva, la Pretura di Lugano ha emesso le decisioni sulle azioni di appuramento del­l’e­lenco oneri promosse dal Cantone Ticino e dal Comune __________ già il 10 febbraio 2021;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

                                         che il ricorrente è tuttavia reso attento che la parte agente in mala fede o in modo temerario – ad esempio persistendo a far valere censure già respinte in precedenti stadi dell’esecuzione – si espo­ne a essere condannata a una multa sino a 1500 franchi e al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF);

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–

     ;

–  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.