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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 18 e 22 febbraio 2021 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro le decisioni di pignoramento di redditi emesse il 9 e il 19 febbraio 2021 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
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PI 3, __________ (es. n. __________) (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) PI 5, __________ (es. n. __________) Kanton Aargau, Aarau (es. n. __________) (rappresentato dalla Gerichtskasse Baden, Baden)
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ritenuto
in fatto: A. A favore del gruppo composto delle sette esecuzioni summenzionate, ammontanti complessivamente a fr. 10'860.–, il 9 febbraio 2021 l’Ufficio d’esecuzione di Locarno (UE) ha stabilito il minimo esistenziale dell’escusso RI 1, in sua assenza, in fr. 1'411.– mensili (minimo di base di fr. 1'200.– e spese per pasti fuori domicilio di fr. 211.–). In seguito a un primo ricorso del 18 febbraio 2021 e alla produzione dei documenti chiesti al diretto interessato per e-mail già il 1° febbraio 2021, il 19 febbraio l’UE ha determinato la quota pignorabile dei suoi redditi sulla base del seguente computo:
Redditi
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Debitore |
fr. |
3'592.90 |
Datrice di lavoro: __________ |
Minimo d’esistenza
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Minimo base |
fr. |
1'200.00 |
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Affitto |
fr. |
1'260.00 |
Affitto + spese accessorie |
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Assicurazione malattia |
fr. |
413.15 |
Premio LAMal |
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Pasti fuori domicilio |
fr. |
211.00 |
Impossibilitato al rientro al domicilio |
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Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato |
fr. |
77.00 |
__________: km 4x4x19.16 =154 km/mese a 0.5 fr./km = fr. 77.– (Circolare CEF n. 39/2015, versione 2021) |
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Altri |
fr. |
50.00 |
Posteggio autovettura |
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Totale |
fr. |
3'211.15 |
Arrotondato a fr. 3'212.– |
L’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro l’importo mensile eccedente fr. 3'212.– (indicativamente fr. 380.90) dal 19 febbraio 2021.
C. Con un secondo ricorso del 22 febbraio 2021, RI 1 ha impugnato anche la (seconda) decisione del 18 febbraio 2021, rimproverando all’UE di non aver considerato tutti i costi da lui sopportati che risultano dalla decisione 3 settembre 2019 dalla Pretura di Locarno-Campagna, in particolare le spese per l’esercizio del diritto di visita alla figlia, l’imposta di circolazione e i premi di assicurazione del veicolo, così come tutta una serie di altre spese.
D. Con osservazioni del 5 marzo 2021 l’Ufficio esazione e condoni ha precisato che non era in corso alcuna procedura di condono, l’ultima domanda di RI 1 essendo stata respinta il 16 gennaio 2020, mentre nelle sue dell’8 marzo la moglie separata PI 3 si è implicitamente opposta al ricorso, pur ammettendo spese per le relazioni personali con la figlia PI 6 di fr. 324.– mensili al massimo. Con osservazioni del 10 marzo 2021, l’UE ha confermato la propria decisione, rimettendosi però al giudizio della Camera sulla questione delle spese per l’esercizio del diritto di visita della figlia.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 9 febbraio 2021 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).
3. In entrambi i ricorsi RI 1 si duole anzitutto che le decisioni impugnate non considerano le spese correnti ch’egli è obbligato a pagare e si riferisce al riguardo alla decisione emessa il 3 settembre 2019 dalla Pretura di Locarno-Campagna nella causa da lui promossa per ottenere, invano, la riduzione del contributo alimentare di fr. 800.– convenuto con la moglie a favore della figlia PI 6 (nata il 24 luglio 2012) con un accordo omologato il 7 maggio 2015 dal Bezirksgericht di Baden a protezione dell’unione coniugale. Egli perde di vista, però, che la decisione in questione da una parte non riflette (più) la sua situazione finanziaria attuale – è stata emessa quasi un anno e mezzo fa e per alcuni dati, come le spese di esercizio del diritto di visita, rinvia all’accordo delle parti concluso nel lontano 2015 – e dall’altra è fondata su una nozione – civile – del fabbisogno minimo diversa da quella del minimo esistenziale ai sensi dell’art. 93 LEF, qualificata come fabbisogno mi-nimo “allargato” (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4), che comprende oltre al minimo della LEF – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia come per esempio i premi dell’assicurazione malattia complementare. D’altronde, nel minimo esistenziale della LEF possono essere computate solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; sentenza della CEF 15.2017.94 del 28 febbraio 2018 consid. 4). La censura del ricorrente è di conseguenza, in sé, senza rilievo. A scanso di equivoci va precisato che il contributo alimentare di fr. 800.– mensili per la figlia viene prelevato alla fonte, sicché non dev’essere contato nel minimo esistenziale LEF, il pignoramento vertendo sul salario netto (ossia già dedotto quel contributo).
4. Nel riferirsi alla decisione della Pretura di Locarno-Campagna appena citata, il ricorrente pare voler ottenere che i fr. 1'000.– considerati a titolo di “spese per il diritto di visita” (a pag. 5) siano computati anche nel suo minimo esistenziale a norma della LEF. Come sia composta questa somma, pattuita dai coniugi nel maggio del 2015 nella procedura a tutela dell’unione coniugale, egli però non spiega né dimostra di sostenere effettivamente costi mensili per fr. 1'000.– a tale titolo. Al riguardo la moglie, nelle osservazioni al ricorso, rileva che il padre esercita il suo diritto di visita al massimo un weekend su due e che tenuto conto del costo di un abbonamento generale FFS per lui e la figlia, le sue spese per mantenere le relazioni personali con lei non superano fr. 324.– mensili.
4.1 La Camera ha già avuto modo di precisare che le spese di trasferta dal domicilio dell’escusso a quello del figlio sono computabili nel minimo esistenziale al massimo per le visite stabilite nel contratto di mantenimento firmato dai genitori e omologato dall’autorità di protezione dei minori (sentenza 15.2015.16 del 13 ottobre 2015, RtiD 2016 I 749 n. 57c, consid. 4.3/d). D’altronde, se il debitore, spesso e per un lasso di tempo superiore alla media, alloggia e mantiene presso di sé un figlio, di cui non ha la custodia, se ne deve tenere conto nel computo del minimo vitale (sentenza della CEF 15.2008.95 del 29 gennaio 2009, RtiD 2009 II 752 n. 55c, consid. 7; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 107 ad art. 93 LEF).
4.2 Nella fattispecie né il ricorrente né la moglie hanno precisato le modalità d’esercizio del diritto di visita. Pare ch’egli venga a prendere la figlia al domicilio della madre a __________ (AG) il sabato e ve la riporti la domenica. Se così fosse, la posta per le trasferte con l’automobile andrebbe aumentata a fr. 505.– (ai 154 km percorsi per lavoro, si aggiungerebbero 1760 km [2 x 4 x 220 km] per gli spostamenti tra __________ e __________ alla tariffa chilometrica ponderata di fr. 0.264/km secondo la Circolare CEF n. 39/2015). Un ulteriore aumento per spese di vitto della figlia durante le permanenze a casa del padre non si giustificherebbe invece, visto che la frequenza del diritto di visita di un weekend su due corrisponde a quella abituale, che non dà diritto al debitore a un supplemento (sopra consid. 4.1). Ad ogni modo, già a sé solo il supplemento per i costi di trasferta a __________ (fr. 428.–) assorbirebbe l’eccedenza pignorabile determinata dall’UE (v. sopra ad B).
4.3 La moglie sostiene però che RI 1 potrebbe utilizzare i trasporti pubblici per esercitare il diritto di visita, per un costo mensile di fr. 324.– (1⁄12 del prezzo dell’abbonamento generale FFS in seconda classe per adulti, di fr. 3'860.–, e della Carta bimbi accompagnati fino a 16 anni, di fr. 30.–). Tenuto conto dei tempi di percorrenza sensibilmente uguali per ambedue i mezzi di trasporto (secondo Google Maps sulle tre ore con l’auto e circa tre ore e venti con il treno) e dell’obbligo del debitore di ridurre le proprie spese, la soluzione proposta dalla moglie può essere condivisa, però con una differenza. Vista la precaria situazione economica del ricorrente, pare escluso ch’egli possa pagare in una volta il prezzo dell’abbonamento generale annuo. Pagato in rate mensili, il suo costo sale a fr. 340.– mensili e quindi il costo totale, inclusa la Carta bimbi accompagnati, a fr. 342.50. Questo importo va aggiunto al minimo esistenziale determinato dall’UE, che cresce così a fr. 3'555.– arrotondati.
5. Il ricorrente afferma inoltre che nel minimo vitale calcolato dall’UE mancano i costi dell’assicurazione del veicolo, dell’imposta di circolazione e “del soccorso stradale”, il conguaglio delle spese condominiali, le spese di cura non coperte dall’assicurazione malati di base, i costi “per l’appartenenza al sindacato” nonché i premi dell’assicurazione della mobilia domestica, della responsabilità civile privata e della protezione giuridica. Rinvia alla documentazione allegata, che contrariamente a quanto indicato nel ricorso non è numerata ed è quindi di difficile consultazione.
5.1 Nel costo delle trasferte computato dall’UE, di fr. 0.50/km, sono già incluse le spese effettive fisse e variabili dell’autoveicolo, salvo l’ammortamento, calcolati dal Touring Club svizzero, in particolare l’imposta di circolazione e i premi d’assicurazione (punto 1 della Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale). L’assicurazione di soccorso stradale non è obbligatoria e quindi non è indispensabile nel senso dell’art. 93 LEF, sicché la richiesta di computare la quota d’adesione all’Automobile Club Svizzero (ACS) va respinta.
Nelle sue osservazioni la moglie postula invero lo stralcio delle spese per l’auto, le targhe e il posteggio, apparentemente con riferimento alle trasferte da compiere dal marito per esercitare il diritto di visita. Non afferma invece che l’automobile, contrariamente a quanto stabilito dall’UE, non gli sarebbe necessaria per svolgere la sua attività professionale. Ma anche se si dovesse dedurre dalle sue allegazioni una simile contestazione implicita, in assenza di motivazione la censura non potrebbe ch’essere considerata irricevibile.
5.2 Per quanto attiene al conguaglio delle spese condominiali, quello prodotto dal reclamante, di fr. 166.75, concerne il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020. Riferito a prestazioni fornite prima del pignoramento, quel costo non può essere preso in considerazione nel minimo esistenziale. Semmai, il ricorrente chiederà all’UE di pagare il prossimo conguaglio.
5.3 Secondo il punto II/8 della Tabella dei minimi di esistenza, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3). Possono però essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (sopra consid. 3 i.f.).
Nel caso in esame, il ricorrente non ha specificato quali siano le spese di cura non coperte dall’assicurazione malati di base da inserire, a suo dire, nel minimo vitale. Il costo di un abbonamento a un fitness (come quello di cui egli ha prodotto una conferma per l’anno 2020) non rientra tra le spese indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF. Solo i trattamenti la cui necessità è certificata da un medico entrano in considerazione, specie se non sono presi a carico dall’assicurazione malati obbligatoria. Anche su questo punto il ricorso si rivela infondato.
5.4 Il ricorrente non ha dimostrato che la quota “per l’appartenenza al sindacato” sia obbligatoria. Ora, solo il costo delle assicurazioni obbligatorie può essere aggiunto al minimo di base (sentenza della CEF 15.2012.117 del 26 novembre 2012, RtiD 2013 II 921 n. 57c, consid. 1.2/a; sotto consid. 5.5). Il suo mancato inserimento nel minimo esistenziale resiste quindi alla critica.
5.5 Quale supplemento al minimo vitale di base possono essere riconosciuti solo i premi delle assicurazioni obbligatorie (Tabella citata al consid. 2, cifra II/3), mentre i premi delle assicurazioni private usuali sono già compresi nel minimo vitale di base (Tabella, cifra I; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019 consid. 6.3). Di conseguenza, la richiesta del ricorrente di aggiungere al proprio minimo esistenziale i premi dell’assicurazione della mobilia domestica, della responsabilità civile privata e della protezione giuridica non può essere accolta (ad es. sentenze della CEF 15.201935 del 23/7/2019 consid. 5, 15.2017.49 del 2 agosto 2017 consid. 4 e 15.2015.16 del 13 ottobre 2015 consid. 9).
6. Nelle osservazioni al ricorso, PI 3 chiede che le spese per l’abitazione siano “ricondotte agli usuali termini”. Non quantificata né motivata, la censura è irricevibile.
7. Nel primo ricorso RI 1 si è lamentato della “prepotenza” dell’UE, che l’avrebbe chiamato sul posto di lavoro, ignorando la sua “Privacy”, pur conoscendo i suoi recapiti privati.
7.1 Egli dimentica di precisare di non aver dato seguito alle convocazioni dell’UE, di aver prodotto la documentazione richiesta solo in seguito alla prima decisione di pignoramento e dopo aver contestato in modo ingiustificato le richieste dell’UE e la validità delle esecuzioni (v. email del 4 febbraio 2021). Va infatti ricordato che l’escusso è tenuto ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare e a indicare tutti i suoi beni e crediti nella misura necessaria a un sufficiente pignoramento (art. 91 cpv. 1 LEF). In caso d’inosservanza di questi doveri, l’ufficio d’esecuzione può ordinarne l’accompagnamento per mezzo della polizia (art. 91 cpv. 2 LEF) e denunciarlo al Ministero pubblico per il reato d’inosservanza di norme della procedura di esecuzione e fallimento (art. 323 n. 2 CP). L’ufficio può inoltre acquisire d’ufficio le informazioni necessarie all’esecuzione del pignoramento direttamente presso i terzi che detengono beni dell’escusso o verso i quali questi vanta crediti (segnatamente il datore di lavoro), tenuti per legge allo stesso dovere d’informazione cui soggiace il debitore (art. 91 cpv. 4 e 5 LEF), anzi deve farlo se, come nel caso concreto, l’escusso non presenzia al pignoramento o non collabora (sentenza della CEF 15.2016.49 del 23 settembre 2016, consid. 2.1). Per evitare questi inconvenienti, il debitore non ha che dare sollecitamente seguito al suo dovere d’informazione e collaborazione.
7.2 Per chiarezza non è inoltre inutile rammentare che l’ufficio d’esecuzione non deve e non può verificare la validità materiale dei crediti posti in esecuzione. Spetta all’escusso far valere le sue ragioni secondo le vie giuridiche previste dalla legge, ovvero interponendo opposizione all’esecuzione contestata e difendendosi in un’eventua-le procedura volta al rigetto dell’opposizione. Sono pertanto ingiustificate le critiche rivolte all’UE per non aver verificato l’esistenza dei crediti posti in esecuzione dall’Ufficio esazione e condoni, per tacere del fatto che non è dato di capire a quali “documenti annessi alla richiesta di condono” il ricorrente si riferisca.
8. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto nel senso che il minimo esistenziale del ricorrente è stabilito in fr. 3'555.– mensili con effetto dal 9 febbraio 2021.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– ; – Gerichtskasse Baden, Mellingerstrasse 2a, Baden; – Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona; – .
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.