Incarto n.
15.2021.23

Lugano

23 aprile 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sull’istanza d’intervento del 19 febbraio 2021 e sul ricorso del 26 marzo 2021 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1,

(patrocinata dall’avv.  PA 2 )

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che nell’esecuzione n. __________ avviata il 15 maggio 2017 all’Uffi­­cio di esecuzione (UE) di Locarno da PI 2 nei confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 162'709.75 oltre a interessi e spese, con sentenza dell’11 gennaio 2021 (inc. 15.2020.27) la scrivente Camera ha fatto ordine all’UE di procedere alla realizzazione ai pubblici incanti o a trattative private del diritto di esercitare l’usufrutto gravante a favore dell’escussa l’unità di proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________;

 

                                         che l’8 febbraio 2021 l’UE ha emesso l’avviso d’incanto del diritto di esercitare l’usufrutto per il 24 febbraio;

                                         che con scritto dell’11 febbraio 2021 RI 1 ha chiesto all’UE, tra l’altro, se l’aggiudicatario del diritto d’usufrutto avrebbe ricevuto le chiavi dell’appartamento su cui grava l’usufrutto il gior­no dell’asta e avrebbe potuto disporne per sé o darlo in locazione sin dal giorno dopo, e ha chiesto di poter fare un sopralluogo, “forse con interessati”, il martedì o il giovedì successivo;

 

                                         che il 12 febbraio 2021 l’UE ha risposto che la gestione in sé del diritto di esercitare l’usufrutto è, dopo l’incanto, di competenza del­le parti e che non era previsto un sopralluogo;

 

                                         che con e-mail del 18 febbraio RI 1 ha in particolare chiesto all’UE di confiscare le chiavi alla debitrice e ribadito la sua richiesta di sopralluogo;

 

                                         che il 19 febbraio egli ha chiesto l’intervento di questa Camera perché obbligasse l’UE a confiscare immediatamente le chiavi del­l’abitazione, così da poterle consegnare all’aggiudicatario il giorno dell’asta;

 

                                         che quel giorno (il 24 febbraio), l’escutente e il patrocinatore del­l’escussa hanno deciso di comune accordo di sospendere l’asta e il secondo è stato invitato a sollecitare la sua patrocinata a consegnare le chiavi il più presto possibile;

 

                                         che in risposta a un’e-mail dello stesso giorno, il 3 marzo l’UE ha dichiarato di aver sollecitato la consegna delle chiavi e di ritenere impossibile un cambio del cilindro;

 

                                         che in occasione della nuova asta del 24 marzo, RI 1 si è aggiudicato il diritto di esercitare l’usufrutto per fr. 65'100.–, pagati a mezzo di compensazione con la sua pretesa nei confronti dell’escussa;

 

                                         che lo stesso giorno egli ha chiesto al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna di ordinare a PI 1, alla __________ SA, ai locatari o a persone che occupano l’appartamento gravato dal­l’usufrutto di consegnargliene le chiavi, e di emettere un ordine generale di non entrare nell’appartamento, da affiggere sulla porta dell’edificio;

 

                                         che il giorno dopo il Pretore ha impartito un termine di 15 giorni all’escussa e alla __________ SA per presentare eventuali osservazioni scritte;

 

                                         che con “ricorso” del 26 marzo 2021 RI 1 ha chiesto a questa Camera di ordinare all’UE di ritirare le chiavi della porta d’entrata dell’edificio, dell’appartamento e del giardino;

 

                                         che l’istanza d’intervento del 19 febbraio 2021 è pervenuta a questa Camera due giorni prima dell’asta fissata per il 24 febbraio;

 

                                         che interpellato in merito a tale istanza, l’UE ha risposto che stava provando a recuperare le chiavi;

 

                                         che la Camera non è poi stata informata del rinvio dell’asta e ha ritenuto la questione risolta;

 

                                         che nel frattempo il diritto di esercitare l’usufrutto è stato aggiudicato all’escutente, il quale ne ha pagato il prezzo versando un anticipo di fr. 3'000.– a garanzia delle spese esecutive e compensando il resto con il credito posto in esecuzione;

 

                                         che il pignoramento è così decaduto e con esso eventuali obblighi di gestione dell’UE, compresi l’adozione di misure coercitive per farsi consegnare le chiavi dell’appartamento o per far cambiare i cilindri delle porte (art. 137 LEF a contrario);

 

                                         che un intervento della polizia non può essere chiesto in virtù del­l’art. 222 LEF, che si applica in materia di fallimento, ma neppure in base al corrispettivo art. 91 LEF, dal momento che la procedura di pignoramento è terminata con l’aggiudicazione del bene pignorato;

 

                                         che come titolare del diritto di esercitare l’usufrutto, il ricorrente è comunque legittimato a ottenere le misure richieste (compreso l’incasso di eventuali pigioni maturate dopo il 24 marzo 2021) con i mezzi giuridici del diritto civile, che del resto ha già messo in atto;

 

                                         che la frase “gli oggetti da vendere saranno ritirati il 24 marzo 2021” figurante sull’avviso d’incanto è ovviamente un refuso, o meglio una clausola standard negli avvisi d’incanto mobiliare, nel caso in cui l’oggetto mobile pignorato è stato lasciato in custodia all’escus­­so, ma non ha alcun significato per le aste di crediti e diritti, per natura immateriali;

 

                                         che sia l’istanza d’intervento sia il ricorso vanno pertanto respinti;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   L’istanza d’intervento e il ricorso sono respinti.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–     .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.