Incarto n.
15.2021.28

Lugano

30 aprile 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12/2021 interposto il 22 marzo 2021 dallo

 

 

RI 1

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro l’assegnazione, il 12 mar­zo 2021 del termine per promuovere azione di accertamento di un’ipoteca legale iscritta nell’elenco oneri allestito nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno promossa dalla

 

PI 5, __________

nei confronti di

 

PI 2, IT-__________

 

in seguito alla contestazione inoltrata da

 

 

PI 1, __________

PI 4 __________

 

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 28 febbraio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha fissato per il 7 luglio 2020 l’asta della particella n. __________ RFD di __________ appartenente all’escusso PI 2. A causa delle restrizioni connesse all’emergenza sanitaria da coronavirus, il 2 aprile 2020 l’UE ha annullato l’asta.

 

                                  B.   Il 10 luglio 2020 l’UE ha nuovamente fissato l’asta per il 5 novembre 2020 – con un avviso contestato senza successo dall’escusso (sentenza della CEF 15.2020.78 del 9 settembre 2020) – e il 17 settembre 2020 ha depositato l’elenco oneri e le condizioni d’in­­canto.

 

                                  C.   Preso atto della contestazione delle ipoteche legali iscritte a favo­re dello Stato del Canton Ticino e del Comune di PI 3 mossa dall’escusso nel suo ricorso del 25 settembre 2020 (respinto da questa Camera con sentenza 15.2020.97 del 13 ottobre 2020), il 21 ottobre 2020 l’UE ha impartito ai creditori un termine per far accertare i propri diritti e il 2 novembre 2020 ha comunicato agli interessati di differire l’asta prevista per il 5 novembre in virtù del­l’art. 141 cpv. 1 LEF, ritenendo che la contestazione avesse un influsso sul prezzo d’aggiudicazione.

 

                                  D.   Entro il termine impartito, il 10 novembre 2020 lo Stato del Canton Ticino e il Comune PI 3 hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con due petizioni di appuramento dell’e­len­­co oneri volte all’appuramento delle loro ipoteche legali non prescritte. Con sentenze del 10 febbraio 2021 (inc. SE.2020.338 e SE.2020.339) il Pretore ha parzialmente accolto le petizioni, accertando che le ipoteche legali insinuate a garanzia delle imposte comunali dal 2012 al 2020 per fr. 31'671.90 complessivi e delle imposte cantonali dal 2005 al 2020 per fr. 51'470.20 devono rimanere iscritte nell’elenco oneri per rispettivamente fr. 22'776.25 (imposte comunali dal 2014 al 2020) e fr. 19'576.45 (imposte cantonali dal 2014 al 2020).

 

                                  E.   Per la terza volta, il 21 gennaio 2021 l’UE ha indetto l’asta per il 24 giugno 2021 e il 1° marzo ha nuovamente depositato l’elenco oneri, il quale indica a favore dello Stato le somme accertate dal Pretore con gli interessi aggiornati alla data della nuova asta (il 24 giugno 2021) e l’imposta 2021 provvisoria di fr. 2'665.35, mentre a favore del Comune menziona ancora gli importi originariamente insinuati. A seguito della comunicazione della decisione pretorile sulle pretese del Comune, il 20 aprile 2021 l’UE ha poi comunicato agli interessati l’elenco oneri debitamente aggiornato al riguardo.

 

                                  F.   Il 9 marzo 2021 la PI 1 (il cui ricorso contro il rifiuto d’iscrivere nell’elenco oneri una sua pretesa di fr. 77'919.50 è stato respinto dalla Camera con decisione odierna 15.2021.29), e PI 4 (titolare di una cartella ipotecaria iscritta nell’elen­­co oneri per fr. 56'805.55) hanno presentato ricorso (n. 10/2021) contro l’elenco oneri e le condizioni d’asta depositati il 1° marzo 2021, contestando in particolare le pretese dello Stato e del Comune facendo valere che sono imposte parziali non attinenti al­l’immobile e in parte prescritte. Il ricorso è stato respinto da questa Camera con sentenza odierna 15.2021.26.

 

                                  G.   In considerazione di tale contestazione, il 12 marzo 2021 l’UE ha assegnato allo Stato e al Comune un termine di 20 giorni per promuovere azione di accertamento delle loro pretese.

 

                                  H.   Contro tale decisione lo Stato è insorto a questa Camera con un ricorso in cui ne chiede l’annullamento, previo conferimento del­l’effetto sospensivo.

 

                                    I.   Il 29 marzo 2021 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo.

 

                                  L.   Con osservazioni del 12 aprile 2021 la PI 1 e PI 4 hanno chiesto di acquisire agli atti le decisioni della Pretura di Lugano e di rimediare alla svista dell’UE, che non ne avrebbe tenuto conto, mentre nelle sue del 27 aprile 2021 l’UE ha postulato la reiezione del ricorso. L’escusso è rimasto silente.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 12 marzo 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Le sentenze emanate dalla Pretura di Lugano il 10 febbraio 2021 (sopra ad D) figurano nell’incarto dell’UE, che le ha inoltre trasmes­so in copia a questa Camera con le sue osservazioni. L’UE ne ha d’altronde tenuto conto nella versione dell’elenco oneri modificata il 20 aprile 2021 (sopra ad E). Le richieste della PI 1 e di PI 4 al riguardo sono quindi senza oggetto.

 

                                   3.   Il ricorrente rileva a ragione che l’iscrizione della sua pretesa nel­l’elenco oneri è diventata definitiva per effetto della decisione pretorile (limitatamente alla somma accertata giudizialmente) ed è decisiva anche per il nuovo incanto immobiliare. Non in verità in forza dell’art. 43 cpv. 2 RFF, che non è applicabile nella procedura di realizzazione di pegno (art. 102 RFF), bensì in virtù dell’art. 65 cpv. 1 RFF (per il rinvio dell’art. 102 RFF), secondo cui l’elenco oneri allestito per un precedente incanto fa stato anche per quelli ulteriori per tutti i diritti che vi figurano e non sono stati tempestivamente contestati in occasione del primo deposito (sentenza del Tribunale federale 5A_387/2019 del 14 agosto 2019, consid. 5.2). La contestazione mossa dalla PI 1 e da PI 4 nel ricorso del 9 marzo 2021 (sopra ad F) è pertanto doppiamente irricevibile, da un canto perché è tardiva, giacché non è stata sollevata in occasione del primo deposito, e dall’altro poiché la pretesa dello Stato è stata accertata con forza di cosa giudicata dalla sentenza del 10 febbraio 2021. Un ricorso sarebbe ipotizzabile solo contro l’aggiornamento degli interessi dei crediti iscritti nell’elenco oneri fino alla data del nuovo incanto (sentenza della CEF 15.2012.77 del 10 agosto 2012), ma nel caso specifico la con­testazione non verte su questo punto (v. sentenza odierna nell’inc. 15.2021.26).

 

                                   4.   Vero è che l’asta prevista per il 5 novembre 2020 non è stata annullata per motivi sanitari, come invece indicato per errore nella decisione di effetto sospensivo del 29 marzo 2021 (confondendo con il motivo di annullamento della prima asta, v. sopra ad A), ma è stata solo differita nel senso dell’art. 141 cpv. 1 LEF (sopra ad C). Fatto sta che il nuovo deposito dell’elenco oneri il 1° marzo e il 20 aprile 2021 è avvenuto sempre nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 5 come indicato sulla prima pagina di tutte le versioni dell’elenco oneri. Non vi è stato assegnato un nuovo numero, come tentano di far crede­re la PI 1 e PI 4, quello da loro indicato (n. __________) riferendosi all’esecuzione in via ordinaria promossa dalla stessa PI 1. L’elenco oneri depositato il 17 settembre 2020 è quindi opponibile loro. Ne segue che il ricorso in esame merita accoglimento.

 

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto e di conseguenza l’assegnazione di termine del 12 marzo 2021 è annullata.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–  ;

–   ;

–   ;

     .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.