Incarto n.
15.2021.31

Lugano

9 giugno 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 14 marzo 2021 da

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 15 febbraio 2021 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da:

 

 

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (tre prime esecuzioni)

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

Cantone dei Grigioni, Coira (es. n. __________)

(rappresentato dalla Finanzverwaltungs d. Kt. Graubünden, Coira)

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che con precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi il 25 febbraio e il 20 marzo 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 140.– e di due volte fr. 40.–;

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 ottobre 2019 sempre dall’UE di Lugano, il Cantone dei Grigioni ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'780.– oltre agli interessi;

                                         che statuendo con quattro decisioni separate del 27 gennaio e 4 febbraio 2020, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto alle esecuzioni appena citate;

 

                                         che con decisione del 15 maggio 2020 (inc. 15.2020.40) la Camera ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 avverso i sette avvisi di pignoramento emessi dall’UE il 5 marzo 2020, di cui quattro relativi alle esecuzioni qui in oggetto;

 

                                         che il 26 ottobre 2020 la Camera ha dichiarato irricevibile il recla­mo interposto da RI 1 contro le decisioni di rigetto dell’opposizione 27 gennaio e 4 febbraio 2020 (inc. 14.2020.77);

 

                                         che con sentenza del 4 dicembre 2020 (inc. 5A_464/2020) il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso interposto da RE 1 contro la decisione emessa dalla Camera il 15 maggio 2020, annullandola e rinviandole la causa per nuova decisione;

 

                                         che il Tribunale federale, con sentenza 5D_306/2020 dell’11 gennaio 2021, ha invece dichiarato inammissibile il ricorso presentato da RI 1 contro la sentenza del 26 ottobre 2020 con cui la Camera aveva dichiarato irricevibile il reclamo contro le decisioni di rigetto dell’opposizione;

 

                                         che mediante nuova decisione del 19 gennaio 2021 la Camera ha parzialmente accolto il ricorso di RI 1, nella misura in cui ha dichiarato nulli gli avvisi di pignoramento del 5 marzo 2020 relativi alle esecuzioni qui in discussione e ordinato all’UE di emetterne nuovi;

 

                                         che il 15 febbraio 2021 l’UE ha emesso nuovi avvisi di pignoramento per il successivo 25 marzo;

 

                                         che con il ricorso in esame RI 1 ne chiede l’annulla­mento facendo valere di avere presentato il 20 febbraio 2021 istan­za di revisione della decisione 11 gennaio 2021 del Tribunale federale;

 

                                         che tuttavia le istanze di revisione delle decisioni del Tribunale federale sospendono l’esecuzione della sentenza impugnata solo mediante decisione del giudice dell’istruzione (art. 126 LTF);

 

                                         che nel caso di specie, RI 1 non ha chiesto l’effetto sospensivo nella sua istanza di revisione e non ha provato che gli sia stato concesso d’ufficio;

 

                                         che comunque sia il Tribunale federale ha respinto la domanda di revisione, nella misura in cui era ammissibile, con sentenza 5F_ 5/2021 del 20 maggio 2021;

 

                                         che siccome le decisioni di rigetto dell’opposizione erano esecutive e definitive, l’UE ha correttamente provveduto a emettere gli avvisi di pignoramento impugnati;

 

                                         che l’Ufficio non ha violato l’art. 138 CPC poiché la validità della notifica delle decisioni di rigetto dell’opposizione è stata accertata definitivamente con le sentenze 26 ottobre 2020 della Camera (inc. 14.2020.77), che l’UE non è abilitato a riesaminare;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  ;

  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.