Incarti n.
15.2021.35

15.2021.64

Lugano

8 settembre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 16 aprile 2021 (inc. 15.2021.35) di

 

 

 RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 15 aprile 2021 nell’esecuzione n.  promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1,

(patrocinato dall’__________ PR 1, )

 

e sui ricorsi 19 (inc. 15.2021.64) e 22 aprile 2021 (inc. 15.2021.35) di PI 1 avverso lo stesso verbale di pignoramento, poi rettificato il 16 aprile 2021;

procedure che interessano anche il procedente

                                         Stato del Canton Ticino, Bellinzona

                                         (rappresentato dall’Ufficio di esazione e condoni, Bellinzona)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 112'865.07 oltre agli interessi del 5% dal 4 ottobre 2019.

                                  B.   Dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dal procedente, il 25 settembre 2020 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 5 ottobre 2020.

                                  C.   In occasione dell’interrogatorio dell’escusso avvenuto il 12 ottobre anziché il 5 ottobre 2020, RI 1 ha dichiarato all’Uf­­ficio di non possedere alcun bene pignorabile.

                                  D.   Dopo aver inviato il 24 novembre 2020 a diversi istituti bancari della piazza ticinese la notificazione del pignoramento di un credito di fr. 130'000.–, l’Ufficio ha scoperto il giorno seguente che l’escusso è titolare di un conto presso la __________ SA di __________, il cui saldo è di fr. 16'435.54.

                                  E.   A seguito della richiesta per e-mail del 13 gennaio 2021 dell’escu­­tente di svolgere accertamenti in merito alla società V__________ con sede a __________ (LU), di cui l’e­­scusso è unico membro del consiglio di amministrazione, il 14 gennaio 2021 l’UE ha notificato alla stessa il pignoramento di “un credito derivante dal diritto di partecipazione” di RI 1 a tale società sino a concorrenza di fr. 122'993.20.

                                  F.   Sentito nuovamente il debitore il 12 febbraio 2021, l’organo esecutivo ha pignorato un autoveicolo Ford Thunderbird in possesso dell’escutente, stimato in fr. 80'000.–, il credito derivante dal diritto di partecipazione dell’escusso alla V__________ AG, stimato in fr. 1.–, il saldo di fr. 16'435.54 presso la __________ SA, nonché un’automobile VW Maggiolino, stimata in fr. 0.–, che il debitore ha dichiarato non essere di sua proprietà.

                                  G.   Mediante e-mail del 18 marzo 2021 RI 1 ha trasmesso all’UE il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 della VRS-V__________ AG, da cui – a suo dire – risulta ch’egli vanta nei suoi confronti un credito di fr. 532'456.98. L’escusso ha pure comunicato che la società dispone di un magazzino del valore di oltre mezzo milione di franchi, ragione per cui il credito di PI 1 “sembrerebbe essere garantito”. Ha infine chiesto all’Ufficio di adeguarne la stima, rilevando altresì che il pignoramento della pretesa in questione e dell’autovettura Ford Thunderbird “sembrerebbe già essere sufficiente per la copertura del credito del sig. PI 1”.

 

                                  H.   Avendo ricevuto in seguito dal debitore la copia del libro delle azio­ni della società e scoperto ch’egli è proprietario di 70'000 azioni nominative di nominali fr. 1.– ciascuna, il 7 e l’8 aprile 2021 l’or­­gano esecutivo ha notificato alla società il pignoramento del credito di fr. 532'456.98 sino a concorrenza di fr. 129'148.–, nonché del diritto di partecipazione derivante dalle azioni nominative dalla n. 1 alla numero 70'000.

                                    I.   Il 15 aprile 2021 l’UE ha quindi emesso il verbale di pignoramento, che menziona i seguenti beni pignorati:

N.

Oggetti

Valore di stima

1.

1 autovettura marca Ford Thunderbird, km 70000 ca., colore rosso e bianco, mod. 1955.

Fr.   80'000.–

2.

Un credito del debitore nei confronti della società V__________, __________

Fr. 532'456.98

3.

Un conto corrente postale

Fr.   16'435.54

4.

Azioni al nominativo dal no. 1 al no. 70'000 della società V__________, __________

Fr.   70'000.–

 

Totale

Fr. 698'892.52

                                         Al pignoramento partecipa anche lo Stato del Canton Ticino in virtù delle esecuzioni n. __________ per fr. 1'856.60 e __________ per fr. 2'822.55.

                                  L.   Il 16 aprile 2021 l’Ufficio ha emesso un nuovo verbale di pignoramento in sostituzione del precedente. Rispetto al primo, tra i beni pignorati è stata aggiunta in prima posizione l’automobile VW targata __________ di colore rosso, intestata alla V__________ AG, stimata in fr. 5'000.–, sicché il valore di stima totale è stato rettificato in fr. 703'892.52. Il verbale indica altresì che le due autovetture pignorate sono state rivendicate, la prima dalla nota società e la seconda dall’escusso. Quello stesso giorno l’UE ha pure invitato il debitore a consegnare le azioni.

                                  M.   Con ricorso del 16 aprile 2021 (15.2021.35) RI 1 si aggrava contro il pignoramento delle 70'000 azioni e del suo credito, chiedendone l’annullamento.

                                  N.   Mediante scritto del 19 aprile 2021 PI 1 ha contestato la rivendicazione dell’escusso. Egli ha pure chiesto all’organo esecutivo di prendere in custodia le 70'000 azioni nominative pignorate e di diffidare il debitore, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, dal porre in essere atti di straordinaria amministrazione quale amministratore unico della V__________, limitandosi, fino a revoca, ad atti di amministrazione ordinaria e conservativa. L’escutente ha infine aggiunto che nel caso in cui l’UE “non ritenesse di poter dare seguito a quanto richiesto […], la presente […] va considerata alla stregua di un ricorso ex art. 17 LEF”. Al riguardo è stato aperto l’inc. 15.2021.64.

 

                                  O.   Tramite osservazioni del 22 aprile 2021 il procedente si è opposto al ricorso di RI 1, postulando in via principale che sia dichiarato irricevibile, in via subordinata che sia respinto e in via ancor più subordinata che venga respinto e che i valori di stima dell’automobile Ford Thunderbird, del credito correntista e delle 70'000 azioni siano rettificati ciascuno in fr. 1.–. Lo Stato del Canton Ticino è invece rimasto silente.

 

                                  P.   Il 22 aprile 2021 PI 1 ha pure presentato un ricorso avverso il verbale di pignoramento del 16 aprile 2021 (incluso nell’inc. 15.2021.35 già aperto), domandando in via principale di modificare i valori di stima dell’automobile Ford Thunderbird, del credito correntista e delle 70'000 azioni nominative ciascuno in fr. 1.–, in via subordinata di modificarli “a’ sensi dei considerandi” e in via ancor più subordinata di retrocedere l’incarto all’UE per nuova decisione “a’ sensi dei considerandi”. Le altre parti interessate non hanno formulato osservazioni.

 

                                  Q.   Con scritto del 28 aprile 2021 RI 1 ha comunicato all’Ufficio che le azioni della società, essendo nominative, non sono mai state stampate, sicché non possono essere consegnate. L’escusso ha però rimarcato che il loro pignoramento è indicato nel libro delle azioni, come risulta dalla copia allegata al suo scritto. Preso atto della comunicazione, l’UE ne ha informato l’e­­scutente mediante missiva del medesimo giorno.

 

                                  R.   Tramite osservazioni del 10 maggio 2021 ai tre ricorsi l’Ufficio si è rimesso al giudizio di questa Camera.

 

                                  S.   Il 4 giugno 2021 l’UE ha comunicato a PI 1 di non considerare il suo scritto del 19 aprile 2021 quale ricorso, siccome aveva già dato seguito alle richieste ivi contenute.

 

                                  T.   In risposta, il 7 giugno 2021 l’escutente ha dichiarato di concordare con l’Ufficio per quanto attiene alla richiesta di prendere in consegna le azioni, giacché non sono mai state stampate e il pignoramento è stato riportato sul libro delle azioni. Riguardo invece alla domanda di diffidare l’escusso, in qualità di amministratore unico della società, dal porre in essere atti di straordinaria amministrazione, PI 1 ha aggiunto di non averne visto traccia, sicché ha mantenuto il ricorso su tale questione.

 

                                  U.   Con scritto del 9 giugno 2021 l’UE ha provveduto a diffidare l’e­­scusso, sotto minaccia delle pene previste dagli art. 169 e 292 CP, dal prendere decisioni in nome e per conto della società che potrebbero ridurre il valore delle azioni e dal porre in essere atti di straordinaria amministrazione, invitandolo a informare l’Ufficio di eventuali assemblee o comunicazioni che riguardano gli azionisti. Tale scritto è stato inviato in copia anche al procedente, che è rimasto silente.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre. Nel caso in esame, il fondamento di fatto dei ricorsi in esame è il medesimo, avendo le parti impugnato lo stesso provvedimento emesso nell’esecuzione che le riguarda. Si giustifica pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

 

                                   2.   In merito al ricorso (eventuale) di PI 1 contenuto nel suo scritto del 19 aprile 2021, occorre rilevare che l’Ufficio ha dato seguito a tutte le domande ivi proposte. Lo stesso escutente l’ha riconosciuto nella sua comunicazione del 7 giugno 2021 (sopra ad T) in merito alla consegna delle azioni nominative. Dallo scritto del 9 giugno 2021 si evince inoltre che l’UE ha pure diffidato l’escus­so, nella sua qualità di unico membro del consiglio di amministrazione della società in questione, dal porre in essere atti di straordinaria amministrazione, in modo da evitare un’eventuale diminuzione del valore delle azioni. Non avendo PI 1 contestato tali circostanze, il suo ricorso è da considerarsi senza ogget­to e va stralciato dai ruoli (art. 24b cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]).

 

                                   3.   Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emes­so dall’UE di Locarno il 15 aprile 2021 e nuovamente il 16 aprile 2021 in sostituzione del primo, i ricorsi inviati il 16 e il 22 aprile 2021, rispettivamente da RI 1 e PI 1, sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

 

                                3.1   Per quanto attiene alla tempestività del ricorso di RI 1, PI 1 sostiene invero che secondo le allegazioni dello stesso escusso, il 14 gennaio 2021 l’UE ha notificato alla V__________ AG l’avvenuto pignoramento del credito ch’egli vanta nei confronti della stessa fino a concorrenza di fr. 122'993.20. Siccome il debitore non si è aggravato contro tale atto, a mente del resistente il gravame del 16 aprile 2021 si rivela tardivo e quindi irricevibile. Tale argomentazione non può tuttavia essere seguita. A ben guardare, il 14 gennaio 2021 l’UE si è limitato ad avvertire la società di eseguire ogni futuro pagamento all’Ufficio anziché al debitore, con riferimento non tanto al credito di fr. 532'456.98, cui allude PI 1, bensì a “un credito derivante dal suo diritto di partecipazione alla società”. Mediante tale formulazione l’organo esecutivo faceva riferimento con tutta evidenza ai diritti di partecipazione derivanti dalle azioni nominative emesse a nome di RI 1.

 

                                3.2   Ad ogni modo, l’atto in questione non costituisce ancora il pignoramento effettivo delle azioni, eseguito in realtà soltanto l’8 aprile 2021 (sopra ad H), ma una misura conservativa adottata in vista del pignoramento, che ha fatto seguito proprio alla richiesta del 13 gennaio 2021 di PI 1 di accertare le eventuali pretese dell’escusso nei confronti della società di cui è unico membro del consiglio di amministrazione con firma individuale (sopra ad E). Va del resto ricordato che, qualora le circostanze lo esigano, è in particolare consentito all’ufficio d’esecuzione di preparare il pignoramento e di salvaguardare gli interessi del creditore mediante un provvedimento conservativo con il quale sono bloccati globalmente gli attivi del debitore che si trovano presso un terzo (DTF 107 III 67 consid. 2, sentenza della CEF 15.2014.49 del 2 luglio 2014, consid. 2.1), facoltà di cui l’UE ha fatto uso proprio nel caso specifico.

 

                                   4.   Nel suo ricorso, RI 1 sostiene che i pignoramenti decisi dall’UE sono largamente superiori a quanto necessario per soddisfare i creditori che partecipano al pignoramento, ciò che è in contrasto con l’art. 97 cpv. 2 LEF. Posto che le pretese dei creditori pignoranti ammontano a fr. 117'533.20 più interessi e spese, a suo dire mal si comprende come mai dopo aver eseguito il 12 febbraio 2021 un pignoramento per complessivi fr. 96'436.54, il 7 aprile 2021 l’Ufficio abbia proceduto a un ulteriore pignoramento del credito correntista e delle azioni nominative, il cui valore eccede ampiamente i crediti posti nelle esecuzioni per cui sono stati eseguiti i pignoramenti, giacché il verbale del 15 aprile 2021 indica beni per un valore totale di fr. 698'892.52. Il ricorrente fa altresì notare che il valore delle azioni supera di gran lunga quello nominale, dal momento che “nel marzo/luglio 2020” 30'000 azioni sono state vendute al prezzo di EUR 310'000.–, come risulta dalla copia del contratto di compravendita allegata al ricorso (doc. L).

 

                                         Da parte sua, il resistente osserva che dall’esame del bilancio del­l’esercizio 2019 della V__________ AG appare quanto mai sorprendente che una società avente per scopo l’ero­­gazione di beni immateriali, segnatamente prestazioni di servizio, esponga quale unico sostanziale valore patrimoniale un magazzino (“Warenlager”) valutato in fr. 528'000.–, pari al 95,17% degli attivi. Annota in proposito che l’escusso non ha fornito alcuna spiegazione a sostegno dell’esistenza di tale magazzino e della sua composizione, avendo omesso in particolare di annettere un inventario debitamente verificato da un terzo indipendente. Fa valere inoltre che la società non dispone di un ufficio di revisione, motivo per cui le cifre esposte nel bilancio sono semplici affermazioni di parte. Egli reputa pertanto che, contrariamente a quanto sembra intendere il debitore, il credito da lui vantato nei confronti della società potrebbe essere coperto “se, e solo se, i valori patrimoniali – di cui nulla sappiamo – costituenti nel loro insieme il magazzino presentassero a valori di liquidazione a margine di una vendita ai pubblici incanti una consistenza pari al valore allibrato a bilancio, il quale, notoriamente, risponde ad un’altra logica, rappresentando – nella migliore delle ipotesi – il valore di continuità d’esercizio (art. 958a cpv. 1 CO)”. Tenuto inoltre conto che dal bilancio risultano perdite già a partire dall’esercizio 2018, a detta del resistente il credito correntista non può essere stimato per un importo superiore a fr. 1.–, come pure le azioni nominative, il valore di tali beni dipendendo essenzialmente dalla sostanza economica della società.

 

                                         Anche facendo astrazione del credito correntista e delle azioni, a detta del resistente il valore dei beni pignorati non sarebbe comunque pari a fr. 96'436.54, come fa valere RI 1, ma semmai a fr. 16'435.54, siccome l’automobile Ford Thunderbird è in possesso del creditore procedente, presunto proprietario in virtù dell’art. 930 cpv. 1 CC, sicché esso non può e non deve essere considerato quale substrato pignorabile.

 

                                         Il resistente contesta infine il valore che il debitore attribuisce alle azioni pignorate, dubitando dell’autenticità del contratto di compravendita prodotto dall’escusso e chiedendo che costui venga invitato a esibirne l’originale. A suo dire, la società a fine 2019 si presentava in una situazione di grave fragilità di bilancio, ragione per cui è assai inverosimile che pochi mesi dopo abbia, secondo quanto emerge dal contratto, che rinvia a un precedente accordo del 12 marzo 2020, un valore commerciale di € 600'000.– e alla data della stipulazione del contratto (25 giugno 2020) addirittura di € 1'250'000.–.

 

                                         Nel proprio ricorso, PI 1 fa valere gli stessi motivi invocati nelle osservazioni, chiedendo in sostanza che i valori di stima dell’autovettura Ford Thunderbird, del credito correntista e delle azioni siano ridotti ciascuno a fr. 1.–.

 

                                   5.   Da entrambi i ricorsi appena esposti emerge che la questione cardine è sapere se i valori di stima attribuiti dall’UE al credito correntista, alle azioni e all’automobile Ford Thunderbird sono corretti. Determinato ciò, sarà possibile stabilire se l’Ufficio ha pignorato più di quanto necessario a coprire i crediti, compresi gli interessi e le spese.

 

                                5.1   Giusta l’art. 97 cpv. 1 LEF, l’UE deve stimare i beni pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti. In linea di principio la stima può essere contestata con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti possono chiedere una nuova stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni mobili, v. sentenza della CEF 15.2018.27 del 20 luglio 2018, consid. 3). Il pignoramento è però limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti (art. 97 cpv. 2 LEF).

 

                                5.2   Riguardo alla stima dell’automobile Ford Thunderbird, va rilevato che tale bene è stato rivendicato da PI 1. Ora, nell’e­­secuzione del pignoramento l’organo esecutivo deve tener conto anche del rischio che eventuali oggetti rivendicati possano essere esclusi dal pignoramento al termine della procedura di rivendicazione. Ove occorra, in deroga all’art. 97 cpv. 2 LEF il pignoramen­to dovrà quindi essere esteso ad altri beni che possano se del caso sostituirsi in parte ai beni poi rivendicati con successo, quan­d’anche così facendo la stima totale degli oggetti pignorati superi quanto strettamente necessario per coprire il credito, gli interessi e le spese esecutive (cfr. DTF 108 III 123 consid. 5 in materia d’in­­ventario di ritenzione, ma applicabile a maggior ragione al pignoramento; sentenza della CEF 15.2020.62 del 29 luglio 2020, consid. 3.1). Il rischio che il bene rivendicato, che va ad ogni modo pignorato per ultimo (art. 95 cpv. 3 LEF), venga estromesso dal pignoramento al termine della procedura di rivendicazione non incide tuttavia sul suo valore di stima, che va in ogni caso stabilito secondo l’art. 97 cpv. 1 LEF. Di conseguenza, anche se dovesse essere mantenuto il pignoramento della Ford Thunderbird, non si può dar seguito alla richiesta di PI 1 di ridurre la sua stima a fr. 1.– solo perché è stato rivendicato. Sotto questo profilo, il suo ricorso risulta dunque infondato.

 

                                5.3   Per quanto attiene alle azioni, occorre ricordare che il ricorso a un perito per stimarne il valore di realizzazione è consentito soltanto in presenza di criteri di stima riconosciuti, ciò che non è il caso di azioni non quotate in borsa (DTF 101 III 35 consid. 2/b), ad ogni modo nella misura in cui la perizia comporti costi eccessivi e sia eseguibile in tempi non compatibili con il termine legale massimo di realizzazione di due mesi (sentenza della CEF 15.2018.27 citata, consid. 4). Nel caso in rassegna le azioni della V__________ AG non sono quotate in borsa. In linea di massima una stima peritale è dunque esclusa, e ciò vale anche per il credito che RI 1 vanta nei confronti della società, il cui valore dipende dalla sostanza economica della stessa. Bisogna dunque verificare se la stima attribuita dall’UE a tali beni sulla scorta dei documenti agli atti è conforme alla legge, cominciando dal credito correntista il cui valore potrebbe invero da solo coprire interamente i crediti degli escutenti.

 

                             5.3.1   In caso di pignoramento di crediti del debitore contro un terzo, l’UE non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso per stabilirne la stima, ma deve raccogliere informazioni su di essi e sulla possibilità che siano coperti, a meno che tali circostanze non appaiano d’acchito indiscutibili. Ciò può condurre anche a un esa­me della solvibilità del terzo debitore (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 20 ad art. 97 LEF; de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 97 LEF; Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 97 LEF). Non si può tuttavia pretendere che l’UE e le autorità cantonali di vigilanza svolgano un’indagine approfondita sulla situazione finanziaria del terzo debitore e ricorrano all’intervento di un perito, operazioni dispendiose e spesso impraticabili (DTF 51 III 115-116). Se, informazioni alla mano, non vi sono ragioni decisive per riconoscere che il terzo debitore è insolvibile, il credito dev’es­­sere stimato al suo valore nominale (DTF 35 I 620-621, consid. 3; Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 97).

 

                             5.3.2   Nel caso in esame, l’Ufficio ha stimato il credito correntista al suo valore nominale basandosi sul bilancio 2019 della V__________ AG. Tale documento suscita però serie perples-sità. Anzitutto non si tratta di un bilancio revisionato da un ufficio di revisione indipendente, ma di un documento allestito dall’unico membro del consiglio di amministrazione, ovvero l’escusso, la società non essendo tenuta per legge alla revisione ordinaria e aven­do rinunciato alla revisione limitata (doc. 4). L’attendibilità del bilancio è pertanto paragonabile a mere dichiarazioni del debitore stesso.

 

                             5.3.3   Sono inoltre condivisibili i dubbi espressi da PI 1, giacché sia per l’esercizio 2018 sia per quello del 2019 risultano perdite aziendali rispettivamente di fr. 99'818.68 e fr. 30'023.41 e un capitale proprio negativo di -fr. 5'462.85 e -fr. 35'486.26 (doc. H). Il credito correntista è controbilanciato unicamente dall’attivo denominato “Warenlager”, ovvero da un non meglio specificato magazzino del valore di fr. 528'000.–, che da solo rappresenta quasi l’intero attivo della società (95,17%). A prescindere dal fatto che appare strano che una società, il cui scopo è prestare servizi nel­l’ambito finanziario (doc. 4), abbia un magazzino, e di tali proporzioni, nulla è dato di sapere sulla sua composizione, indi sulla vera sostanza economica della società. In mancanza di giustificativi, i bilanci, anche perché non sono i più aggiornati, non sono un elemento sufficiente e indiscutibile per poter attribuire al credito correntista un valore di stima corrispondente a quello nominale. Neppure sono d’ausilio le decisioni di tassazione della società del 2014 e del 2015 presenti agli atti, prima di tutto perché sono fondate su dati inattuali, e in secondo luogo perché sono state emesse d’uffi­­cio, ovverosia sulla base di semplici valutazioni (art. 130 cpv. 2 LIFD [RS 642.11]).

 

                             5.3.4   A fronte delle circostanze appena evocate, l’UE avrebbe dovuto raccogliere altre informazioni sull’esistenza e la copertura del credito correntista. Ciò vale anche per la stima delle azioni, giacché il loro valore dipende pure dalla sostanza economica della società. È vero che dalla copia del contratto di compravendita del 20 giugno 2020 acclusa al ricorso (doc. L) risulta che tale __________ ha comprato da RI 1 in un primo tempo 10'000 azioni per € 60'000.–, poi altre 20'000 per € 250'000.–, impegnandosi inoltre a versare € 400'000.– direttamente alla società. Dubbi sull’effettività dell’operazione sono però leciti alla luce dei bilanci prodotti con il ricorso, che attestano una situazione societaria deficitaria, e del fatto che le somme che il compratore avrebbe dovuto versare al venditore entro il 30 giugno 2020 non risultavano più nella sua disponibilità il 12 ottobre 2020, data in cui ha dichiarato all’UE di non possedere alcun bene pignorabile, né il 25 novembre 2020, quando l’UE ha scoperto il suo conto presso la __________ SA, sul quale il prezzo delle azioni sarebbe dovuto essere versato secondo il contratto, che presentava un saldo di soli fr. 16'435.54. In sé, dunque, nemmeno il contratto del 20 giugno 2020 è idoneo a stabilire il valore delle azioni. Sono necessari accertamenti supplementari (v. sotto, consid. 5.4).

 

                                5.4   Ciò posto, in parziale accoglimento dei ricorsi del 16 e del 22 aprile 2021, l’incarto dev’essere retrocesso all’UE affinché proceda a ulteriori approfondimenti (art. 21 cpv. 4 LPR). A tal uopo, l’organo esecutivo inviterà l’escusso, nella sua veste di unico membro del consiglio di amministrazione della V__________ AG, a fornire il bilancio 2020, l’ultima dichiarazione fiscale e gli ultimi tre rendiconto IVA inoltrati dalla società, l’estratto dal registro delle esecuzioni della società, nonché l’inventario aggiornato dei beni di cui è composto il magazzino (“Warenlager”), con le eventuali pezze giustificative atte a stabilire il valore di stima riportato nel bilancio. Chiederà inoltre la produzione delle ricevute delle somme incassate in base al contratto di compravendita delle azio­ni del 20 giugno 2020 (doc. L), compresi i fr. 400'000.– da bonificare a favore della società, così come dell’indirizzo postale completo del compratore __________ e di un suo eventuale indirizzo di posta elettronica.

 

                                         Sulla scorta delle nuove informazioni, l’Ufficio stabilirà i valori di stima del credito correntista e delle azioni, applicando i principi esposti sopra (consid. 5.3.1). Terrà conto nella sua valutazione di un eventuale rifiuto od omissione dell’escusso di produrre, in tutto o in parte, i documenti e le informazioni richieste nel senso di non dare credito alle sue relative allegazioni. Qualora la stima complessiva dei beni pignorati dovesse superare ancora gli importi dei crediti posti in esecuzione, compresi interessi e spese esecutive, in applicazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF l’UE dovrà liberare a favore del debitore quanto pignorato in eccesso tenendo conto dell’or­­dine di pignoramento stabilito dall’art. 95 LEF segnatamente per quanto attiene ai beni rivendicati (sopra, consid. 5.2).

 

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso del 16 aprile 2021 di RI 1 (n. 6/2021, inc. 15.2021.35) è parzialmente accolto. Di conseguenza l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione di Locarno affinché proceda come indicato al considerando 5.4.

 

                                   2.   Il ricorso del 19 aprile 2021 di PI 1 (inc. 15.2021.64) è senza oggetto e la causa va dunque stralciata dai ruoli.

 

                                   3.   Il ricorso del 22 aprile 2021 di PI 1 (n. 7/2021, inc. 15.2021.35) è parzialmente accolto. Di conseguenza l’incarto è retrocesso all’Ufficio di esecuzione di Locarno affinché proceda come indicato al considerando 5.4.

 

                                   4.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   5.   Notificazione a:

 

–   

 ;

– , , .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.