Incarto n.
15.2021.42

Lugano

7 maggio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza di nuova stima presentata il 23 aprile 2021 dalla

 

 

RI 1

 

nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio promossa dalla ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1,

(rappresentato dall’__________ PR 1, )

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione di pegni immobiliari promossa dall’RI 1, nei confronti di PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 4'014'000.– oltre ad accessori, il 12 agosto 2019 l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio (UE) ha incaricato l’A__________, con sede a __________, di allestire la perizia estimativa delle unità di proprietà per piani n. __________, __________ (limitatamente alle quote di comproprietà “N” e “U”) e __________ della particella n. __________ RFD di __________.

 

                                  B.   Ricevuto il referto peritale, il 15 aprile 2021 l’UE ha emesso l’av­viso d’incanto per il 2 settembre 2021, indicandovi che gli immobili sono stati stimati in complessivi fr. 2'660'000.–, e ne ha trasmesso una copia all’RI 1 mediante raccomandata dello stesso giorno. L’avviso è pure stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e sul Foglio ufficiale cantonale (FU) del 16 aprile 2021.

 

                                  C.   Producendo una propria perizia, che indica un valore sensibilmen­te superiore (di fr. 3'973'000.–) rispetto a quello stabilito dall’UE, con istanza del 23 aprile 2021 l’RI 1 ha chiesto all’Ufficio una nuova stima.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 9 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), applicabile anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 99 cpv. 2 RFF, ogni interessato ha il diritto di rimettere in discussione la stima allestita in vista della vendita e di chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti, pre­vio deposito delle spese occorrenti (DTF 122 III 340 consid. 2 e 3/a). È quanto ha fatto l’RI 1 con lo scritto del 23 aprile 2021.

 

                                   2.   Presentata all’UE entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 9 cpv. 2 RFF che rinvia all’art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero entro dieci giorni da quando l’interessata è venuta a conoscenza del valore di stima stabilito dall’Ufficio, la richiesta di nuova stima è tempestiva.

 

                                   3.   Spetta all’autorità cantonale di vigilanza scegliere il perito (sentenza del Tribunale federale 5A_789/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 2.1), come pure fissare l’ammontare dell’anticipo, a carico del richiedente (sopra, consid. 1), e il termine entro il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza del Tribunale federale 5A_472/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.2.3; sentenza della CEF 15.2017.89 del 22 novembre 2017 consid. 3). In caso di contestazione della nuova perizia, decide in modo definitivo l’autorità di vigilanza cantonale (art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo).

 

                                   4.   Alla luce di quanto precede, l’istanza va accolta e all’istante de­v’essere assegnato un termine per anticipare le spese presumibili della nuova perizia estimativa, fermo restando che in difetto di tempestivo versamento, il valore stabilito dall’UE in base all’at­tuale stima diventerà definitivo.

 

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   L’istanza è accolta.

 

                                         1.1   Di conseguenza l’RI 1, è invi­tata a versare entro 10 giorni sul conto del Tribunale d’appello CCP 69-10370-9 a mezzo della polizza allegata fr. 5'000.– quale anticipo dei costi della nuova perizia delle unità di proprietà per piani n. __________, __________ (limitatamente alle quote di comproprietà “N” e “U”) e ____________________ RFD di __________, che la Camera affiderà al valutatore immobiliare __________, __________.

 

                                         1.2   In difetto di tempestivo versamento dell’anticipo, il valore presumibile di realizzazione dei fondi, stabilito dall’Ufficio d’esecuzione in fr. 2'660'000.–, diventerà definitivo.

 

                                   2.   Notificazione a:

 

–,  ;

–, , ,

    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.