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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza di nuova stima presentata il 23 aprile 2021 dalla
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RI 1 |
nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio promossa dalla ricorrente nei confronti di
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PI 1, (rappresentato dall’__________ PR 1, )
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ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione di pegni immobiliari promossa dall’RI 1, nei confronti di PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 4'014'000.– oltre ad accessori, il 12 agosto 2019 l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio (UE) ha incaricato l’A__________, con sede a __________, di allestire la perizia estimativa delle unità di proprietà per piani n. __________, __________ (limitatamente alle quote di comproprietà “N” e “U”) e __________ della particella n. __________ RFD di __________.
B. Ricevuto il referto peritale, il 15 aprile 2021 l’UE ha emesso l’avviso d’incanto per il 2 settembre 2021, indicandovi che gli immobili sono stati stimati in complessivi fr. 2'660'000.–, e ne ha trasmesso una copia all’RI 1 mediante raccomandata dello stesso giorno. L’avviso è pure stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e sul Foglio ufficiale cantonale (FU) del 16 aprile 2021.
C. Producendo una propria perizia, che indica un valore sensibilmente superiore (di fr. 3'973'000.–) rispetto a quello stabilito dall’UE, con istanza del 23 aprile 2021 l’RI 1 ha chiesto all’Ufficio una nuova stima.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 9 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), applicabile anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 99 cpv. 2 RFF, ogni interessato ha il diritto di rimettere in discussione la stima allestita in vista della vendita e di chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti, previo deposito delle spese occorrenti (DTF 122 III 340 consid. 2 e 3/a). È quanto ha fatto l’RI 1 con lo scritto del 23 aprile 2021.
2. Presentata all’UE entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 9 cpv. 2 RFF che rinvia all’art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero entro dieci giorni da quando l’interessata è venuta a conoscenza del valore di stima stabilito dall’Ufficio, la richiesta di nuova stima è tempestiva.
3. Spetta all’autorità cantonale di vigilanza scegliere il perito (sentenza del Tribunale federale 5A_789/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 2.1), come pure fissare l’ammontare dell’anticipo, a carico del richiedente (sopra, consid. 1), e il termine entro il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza del Tribunale federale 5A_472/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.2.3; sentenza della CEF 15.2017.89 del 22 novembre 2017 consid. 3). In caso di contestazione della nuova perizia, decide in modo definitivo l’autorità di vigilanza cantonale (art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo).
4. Alla luce di quanto precede, l’istanza va accolta e all’istante dev’essere assegnato un termine per anticipare le spese presumibili della nuova perizia estimativa, fermo restando che in difetto di tempestivo versamento, il valore stabilito dall’UE in base all’attuale stima diventerà definitivo.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta.
1.1 Di conseguenza l’RI 1, è invitata a versare entro 10 giorni sul conto del Tribunale d’appello CCP 69-10370-9 a mezzo della polizza allegata fr. 5'000.– quale anticipo dei costi della nuova perizia delle unità di proprietà per piani n. __________, __________ (limitatamente alle quote di comproprietà “N” e “U”) e ____________________ RFD di __________, che la Camera affiderà al valutatore immobiliare __________, __________.
1.2 In difetto di tempestivo versamento dell’anticipo, il valore presumibile di realizzazione dei fondi, stabilito dall’Ufficio d’esecuzione in fr. 2'660'000.–, diventerà definitivo.
2. Notificazione a:
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–, ; –, , , .
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.