Incarto n.
15.2021.43

Lugano

6 settembre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 aprile 2021 dell’

 

 

RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Viganello, o meglio contro il rifiuto di accesso agli atti del fallimento emesso il 23 aprile 2021 nel fallimento n. __________ aperto nei confronti della

 

 

PI 1, __________

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con decreto del 30 dicembre 2016 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha dichiarato lo scioglimento della succursale di __________ della società estera PI 1, con sede a __________ (USA), e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento giusta l’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO.

 

                                  B.   Il 27 gennaio 2017, la __________, il cui patrimonio è stato poi trasferito all’RI 1 il 12 aprile 2017, ha insinuato nel fallimento una pretesa di fr. 1'028'495.65.

 

                                  C.   L’Ufficio dei fallimenti (UF) di Mendrisio ha depositato la graduatoria una prima volta dal 19 luglio all’8 agosto 2019, una seconda volta dal 2 marzo al 22 marzo 2021 e la terza volta dal 20 aprile al 10 maggio 2021. In nessuna di esse figura la pretesa dell’RI 1.

 

                                  D.   Con scritto del 20 aprile 2021 la banca ha chiesto all’UF di ricevere copia della graduatoria e dell’inventario. L’Ufficio ha respinto la richiesta con riposta del 23 aprile 2021, osservando che la banca non figura come creditrice nella graduatoria, le cui due prime versioni sono passate in giudicato.

 

                                  E.   Con ricorso del 28 aprile 2021, l’RI 1 postula che sia fatto ordine all’UF di prendere posizione sulla pretesa da essa insinuata il 27 gennaio 2017 e di trasmetterle copia della graduatoria e dell’inventario.

 

                                  F.   Mediante osservazioni del 25 giugno 2021 l’UF ha ritenuto inammissibile la richiesta della ricorrente di emettere una decisione sulla sua insinuazione e si è rimesso al giudizio della Camera quanto alla domanda di accesso agli atti.

 

 

Considerato

in diritto:                 1.   Nella misura in cui è interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – contro il provvedimento del 23 aprile 2021 con cui l’UF ha rifiutato di trasmettere copia della graduatoria e dell’inventario, il ricorso, inoltrato il 28 aprile, è senz’al­tro tempestivo.

                                   2.   La questione della ricevibilità del ricorso si pone per contro in altri termini per quanto riguarda la richiesta di una decisione sull’insi­nuazione della banca del 27 gennaio 2017.

                                2.1   Certo, con il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF possono essere fatti valere (unicamente) errori formali e procedurali nell’allestimento della graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione o ammette un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato (DTF 114 III 113, 119 III 84; sentenza della CEF 15.2018.92 del 16 gennaio 2019).

                             2.1.1   Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve però essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato. In linea di massima chi ha insinuato un credito nel fallimento è reputato avere conoscenza della graduato-ria dalla data del suo deposito – effettivo – indicata nella pubblicazione prevista dall’art. 249 cpv. 2 LEF (v. art. 250 cpv. 1 LEF per analogia; DTF 112 III 42 segg., 93 III 87 consid. 1). Le norme relative all’obbligo di motivare il rigetto dei crediti nella graduatoria (art. 248 LEF) e di notificare ai creditori che li hanno insinuati lo speciale avviso circa il deposito della graduatoria e il rigetto, in tutto o in parte, del credito per quanto concerne sia l’importo del credito che il suo grado (art. 249 cpv. 3 LEF) sono prescrizioni d’ordine che non impediscono il passaggio in giudicato della graduatoria se la loro violazione non è denunciata con ricorso all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dal deposito della graduatoria (DTF 85 III 95 consid. 2; 38 I 228 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_66/ 2010 del 16 novembre 2010 consid. 5 e della CEF 15.2009. 104 del 28 dicembre 2009, RtiD 2011 I 731 segg. n. 42c, consid. 3). Per contro se il creditore impugna tempestivamente la lesione degli art. 248 e 249 cpv. 3 LEF, i termini di ricorso e d’azione (giusta l’art. 250 LEF) iniziano a decorrere solo dal momento in cui egli riceve la decisione di rigetto motivata (DTF 38 I 227 seg., consid. 1 e 2).

                             2.1.2   Tuttavia, se l’amministrazione del fallimento non si è determinata su un’insinuazione, o non in modo chiaro e comprensibile, neppure con una decisione di ammissione o di rigetto errata o non motivata, il creditore può ricorrere in ogni tempo contro la graduatoria, nella misura in cui essa si riveli inidonea quale base per il riparto del ricavo dell’attivo fallimentare (DTF 106 III 26 consid. 2; 99 III 69 consid. 2; 97 III 42 consid. 2; 85 III 97 consid. 2 i.f.).

                                2.2   Nella fattispecie, l’UF ammette nelle osservazioni al ricorso di non essersi determinato, presumibilmente per svista, sull’insinuazione della banca, benché figurasse nel suo incarto. Tale omissione era però già manifesta al momento del primo e del secondo deposito della graduatoria – sicché l’RI 1 avrebbe già potuto ricorrere a quel momento – e non osta in sé al riparto, il quale potrebbe aver luogo senza tenere conto della sua pretesa. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare (sentenze 15.2004.62 del 16 settembre 2004, massimata in RtiD 2005 I 912 n. 129c, e 15.2021.41 del 13 agosto 2021 pagg. 3-4), per il principio della parità di trattamento il creditore che non ha ricorso tempestivamente contro l’omissione dell’amministrazione di riportare nella graduatoria la propria insinuazione dev’essere trattato allo stesso modo del creditore che non ha tempestivamente impugnato la reiezione – seppur, per ipotesi, erronea e immotivata – della propria insinuazione. Nella misura in cui tende a una modifica della graduatoria già depositata, il ricorso si avvera di conseguenza tardivo e pertanto inammissibile.

                                2.3   Ciò nonostante, in assenza di una decisione dell’UF (positiva o negativa) sulla pretesa della ricorrente, nulla osta a considerare la sua richiesta di decisione come un’insinuazione tardiva giusta l’art. 251 LEF (v. già citate sentenze 15.2004.62 e 15.2021.41), ammissibile fino alla chiusura del fallimento. In questa misura, il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso che l’UF di Lugano, dietro una conveniente anticipazione delle spese giusta l’art. 251 cpv. 2 LEF, dovrà determinarsi sulla pretesa insinuata dalla ricorrente e procedere se del caso al deposito di una graduatoria complementare (cfr. art. 69 RUF).

                                   3.   Chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti (art. 8a cpv. 1 LEF). Nel caso in esame, la banca ha allegato alla sua insinuazione gli estratti dei movimenti della relazione bancaria che la fallita intratteneva con lei e la sua situazione patrimoniale, dalla quale risulta un saldo passivo di fr. 1'028'495.65 (valutazione del portafoglio al 27 gennaio 2017, pag. 2). L’UF era del resto già a conoscenza della relazione, come risulta dal suo invito del 24 gennaio 2017 alla banca di chiuderla (fascicoletto rosso contenente la decisione impugnata). Ciò basta per considerare, dal profilo della semplice verosimiglianza, che la banca ha un interesse sufficiente a consultare gli atti del fallimento, in particolare la graduatoria e l’inventario. Su questo punto il ricorso è fondato.

                                         A scanso di equivoci, invero, è d’uopo evidenziare che, contrariamente a quanto pare credere la banca, la comunicazione della graduatoria non le permetterà di contestare le pretese la cui collocazione è già passata in giudicato, comprese le modifiche oggetto del terzo deposito. Anche l’eventuale ammissione dell’insi­nuazione tardiva (sopra consid. 2.3) non farà rinascere la facoltà di contestare precedenti decisioni dell’assemblea dei creditori né altri provvedimenti divenuti definitivi (sentenze del Tribunale federale 5A_247/2011 del 30 maggio 2011, consid. 2, e della CEF 15.2017.54 del 20 ottobre 2017 consid. 3.1).

                                   4.   Non è necessario notificare il ricorso né il giudizio odierno ai creditori ammessi nella graduatoria, siccome essi potranno far valere i propri diritti impugnando l’eventuale complemento di graduatoria (sopra ad 2.3). L’art. 8a LEF non prescrive poi la loro consultazione prima del rilascio di un’informazione.

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

                                1.1   Di conseguenza, l’Ufficio dei fallimenti di Lugano, dietro una conveniente anticipazione delle spese giusta l’art. 251 cpv. 2 LEF, si determinerà sulla pretesa insinuata dall’RI 1 e procede­rà se del caso al deposito di una graduatoria complementare.

                                1.2   Dietro pagamento della relativa tassa, l’ufficio dei fallimenti trasmetterà all’RI 1 copia della graduatoria e dell’inventa­rio.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione   .

 

 

                                         Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.