Incarto n.
15.2021.44

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 29 aprile da

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio nelle esecuzioni n. __________ e __________ (gruppo n. 2) promosse nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

PI 2, __________

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________

 

procedura che interessa anche i creditori:

 

 

PI 5, __________

PI 4,

(patrocinata dall’__________ RA 1, __________)

PI 3,

(rappresentato dall’RA 1, dall’RA 3, e dall’RA 2

, tutti in )

PI 4,

(rappresentato da RA 1, )

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ (gruppo n. 2) fatti emettere rispettivamente da PI 2 e dall’ex marito PI 1 contro il marito separato di lei, RI 1, per l’incasso di fr. 3'036.– e di fr. 66'650.– oltre agli interessi, il 23 novembre 2018 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto al pignoramento delle unità di proprietà per piani (PPP) n.__________ di 701000 e n. __________ di 1301000 della parti-cella n. __________ RFD di __________, attribuendo alle stesse un valore di stima di fr. 410'000.– complessivi.

                                  B.   Avendo gli escutenti chiesto la realizzazione dei fondi il 27 maggio e l’11 giugno, il 4 ottobre 2019 l’UE di Mendrisio, responsabile del settore immobiliare del Sottoceneri, ne ha pubblicato l’avviso d’in­­canto per il 21 gennaio 2020, indicando un valore di stima peritale rispettivamente di fr. 80'000.– e fr. 200'000.–.

                                  C.   Il 3 dicembre 2019 l’UE di Mendrisio ha depositato le condizioni d’asta e l’elenco oneri, che stabiliva ipoteche legali di fr. 31'643.45 e ipoteche convenzionali di fr. 318'910.– a favore della PI 5, gravanti tutte collettivamente ambedue i fondi. Essi sono inoltre oggetto di restrizioni del diritto di disporre annotate a favore dei pignoramenti eseguiti per PI 2 e PI 1, così come per i crediti dei gruppi n. 3 (es. n. __________ di PI 1 e n. __________ del­l’PI 4), n. 4 (es. n. __________ e __________ di PI 2) e n. 5 (es. n. __________ e __________ di PI 2, nonché n. __________ e __________ dello PI 3).

                                  D.   Il ricorso interposto il 13 gennaio 2020 da RI 1 inteso in particolare a rimandare l’asta pubblica e a procedere con urgenza a “una o più perizie professionali per determinare un valore o piede d’asta più consono alla reale situazione degli appartamenti” è stato parzialmente accolto da questa Camera con sentenza del 16 marzo 2020 (inc. 15.2020.5), con cui è stato ordinato all’UE di Mendrisio di fissare nuovamente l’asta dopo essersi organizzato in modo da garantire a eventuali interessati la possibilità di visitare i fondi da realizzare, facendo se del caso capo alla forza pubblica ove il debitore o terzi ne avessero ostacolato la visita, e di appurare o far appurare la questione degli accessi agli appartamenti, ritenuti poco chiari dalla perizia.

                                  E.   Il 3 novembre 2020, l’UE ha comunicato agli interessati di aver ricevuto un’offerta di fr. 528'591.–, superiore al valore di stima, per l’acquisto a trattative private di ambedue i fondi pignorati in blocco e assegnato loro un termine di dieci giorni per formulare per scritto il loro consenso o la loro opposizione al modo di realizzazione proposto. Solo RI 1 si è opposto all’offerta. Il ricor­so da lui interposto contro la decisione dell’UE con cui, scostandosi dalla sua opposizione, ha stabilito la vendita a trattative private dei fondi è stato parzialmente accolto dalla Camera con sentenza dell’8 febbraio 2021 (inc. 15.2020.125), che l’ha annullata e ha invitato l’UE a indire un’asta pubblica.

                                  F.   Dando seguito alla sentenza appena menzionata, il 24 febbraio 2021 l’Ufficio ha pubblicato l’avviso d’incanto per il 1° luglio 2021, indicandovi segnatamente che eventuali interessati avrebbero potuto visitare i fondi da realizzare in occasione di due sopralluoghi previsti per il 4 marzo e il 13 aprile 2021 dalle ore 14:00 alle ore 15:00.

                                  G.   Il 21 aprile 2021 l’organo esecutivo ha emesso le condizioni d’in­­canto e le ha inviate unitamente all’elenco oneri agli interessati.

                                  H.   Con ricorso del 29 aprile 2020 (recte: 2021) RI 1 si aggrava contro le condizioni d’incanto, chiedendo di procedere a una nuova perizia dei fondi da realizzare, senza ch’egli debba anticiparne le spese, e fissare un numero sufficiente di visite (in almeno venti diverse date) degli immobili di non meno di quattro ore ciascuna in presenza del proprietario e con divieto di partecipazione dei creditori o di loro rappresentanti. Egli postula altresì la concessione del gratuito patrocinio e il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame.

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 21 aprile 2021 dall’UE di Mendrisio, il ricorso trasmesso direttamente alla Camera il 29 aprile 2021 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Il ricorrente si duole anzitutto (di nuovo) del valore di stima attribuito ai fondi da realizzare, domandando una nuova perizia, come d’altronde già aveva fatto con il precedente ricorso del 25 novembre 2020. Sennonché, questa Camera ha già deciso sulla questione con sentenza dell’8 febbraio 2021 (inc. 15.2020.125), di-chiarando inammissibile la richiesta del ricorrente, siccome manifestamente tardiva. RI 1 ha poi impugnato la decisione davanti al Tribunale federale, che ha respinto il ricorso con sentenza del 30 marzo 2021 (inc. 5A_137/2021). Il rispetto del termine di ricorso stabilito dall’art. 17 LEF e dei giudizi definitivi come quello emesso dalla Camera l’8 febbraio 2021 imponendosi a ogni persona, sia essa patrocinata o no, la censura del valore di stima si rivela irricevibile, come pure la domanda di nuova stima.

 

                                   3.   L’insorgente fa pure valere che perfino le foto pubblicate sul sito delle aste online sono sbagliate, in quanto – a sua detta – mostra­no la cucina di una quota di PPP che non è di sua proprietà. Rileva in proposito che la credibilità di un referto peritale si vede anche da questi dettagli e si lamenta (nuovamente) di non essere stato coinvolto nella perizia, sebbene egli fosse la persona responsabile dei lavori di ristrutturazione degli immobili effettuati tra il 2010 e il 2013. Ora, la Camera ha già stabilito che le lamentele sulla perizia sono tardive (sopra considerando 2). Non risulta che la critica sulle foto abbia una portata propria, giacché il ricorrente ne deduce solo dubbi sulla credibilità della perizia e non chiede una rettifica della pubblicazione. Anche sotto questo profilo il ricorso è inammissibile.

 

                                   4.   RI 1 si duole altresì dell’offerta di vendita a trattative private che aveva formulato il figlio primogenito di PI 2 e PI 1 (consid. E), sostenendo in sostanza che questi ultimi avevano intenzione di acquistare gli immobili a un prezzo ridicolo. La censura è senza oggetto (art. 24b cpv. 1 LPR), questa Camera avendo annullato la decisione del­l’UE volta alla vendita a trattative private dei fondi con sentenza dell’8 febbraio 2021 (inc. 15.2020.125) e ordinato all’Ufficio d’in­dire un’asta pubblica, ciò ch’esso ha del resto fatto.

 

                                   5.   Il ricorrente rimprovera inoltre all’organo esecutivo di aver limitato le visite ai noti fondi a soli due giorni per un’ora al giorno e di non averle fissate a date più vicine a quella prevista per l’asta. Trova scorretto tale modo di agire, giacché non ha potuto promuovere e far visitare le sue proprietà con un certo agio. Chiede pertanto di stabilire non meno di venti distinte visite di almeno quattro ore ciascuna, facendo divieto ai creditori o ai loro rappresentanti di parteciparvi. Anche in tal caso la contestazione s’avvera inammissibile. Non solo essa esula dall’oggetto del ricorso, diretto invero contro le condizioni d’incanto, ma è pure ampiamente tardiva, l’in­­sorgente non avendo impugnato entro il termine previsto dall’art. 17 cpv. 2 LEF l’avviso d’incanto ricevuto il 24 febbraio 2021 (v. tracciamento della raccomandata agli atti), ove è indicato che l’Uf­-ficio avrebbe organizzato due visite degli immobili il 4 marzo e il 13 aprile 2021 dalle ore 14:00 alle ore 15:00.

 

                                   6.   Stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di conferimento del­l’effetto sospensivo al ricorso diventa senza oggetto e neppure è necessario notificare alle altre parti interessate l’atto ricorsuale e la decisione (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR). Va inoltre respinta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, il ricorso, nella misura in cui non risulta privo d’oggetto, essendo manifestamente irricevibile e quindi sprovvisto d’acchito di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3 LEF e 13 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG, RL 178.300]).

 

                                   7.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   La richiesta di nuova perizia è inammissibile.

 

                                   3.   La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   4.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   5.   Notificazione a Massimo   .

 

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.