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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 3 maggio 2021 di
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RI 1 __________ (rappresentata da PA 1, __________) |
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro l’esecuzione il 14 aprile 2021 del sequestro n. __________ decretato nei confronti della ricorrente a domanda di
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PI 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
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ritenuto
in fatto: A. A domanda di PI 1, il 12 aprile 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1 il sequestro della rendita mensile d’invalidità LAINF erogata dall’__________ Assicurazioni SA alla debitrice per la parte eccedente fr. 590.10 mensili, e ciò a concorrenza di fr. 8'951.55 oltre agli interessi del 5% su fr. 600.– dal 24 novembre 2014, su fr. 500.– dal 13 luglio 2015, su fr. 400.– dal 13 dicembre 2016 e su fr. 1'000.– dal 27 gennaio 2021. Quali cause del sequestro sono state indicate le cifre 4 (debitore all’estero), 5 (attestato di carenza di beni) e 6 (decisione esecutiva) dell’art. 271 cpv. 1 LEF.
B. Il giorno successivo, ovvero il 13 aprile 2021, il Pretore aggiunto ha emesso un nuovo decreto di sequestro in annullamento e sostituzione di quello del giorno precedente, aggiungendo ai beni da sequestrare tutte le somme già sequestrate presso l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona.
C. Il 14 aprile 2021, l’UE ha proceduto all’esecuzione del sequestro (n. __________98) allestendone il verbale, da cui risultano come sequestrati la somma di fr. 6'000.– depositata presso lo stesso ufficio in esecuzione di un precedente sequestro (n. __________15), convalidato con l’esecuzione n. __________28, e la rendita erogata dall’__________ limitatamente alla parte eccedente il minimo vitale di fr. 960.–.
D. A convalida del secondo sequestro, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 9'220.45 oltre a interessi e spese con precetto esecutivo n. __________56 emesso il 27 aprile 2021 dall’UE di Bellinzona.
E. Con ricorso del 3 maggio 2021, RI 1 chiede di accertare “(pregiudizialmente)” la nullità del decreto di sequestro, con restituzione immediata a suo favore di fr. 6'000.–, “di ambo i decreti di sequestro del Pretore di Bellinzona del 12 e del 13 aprile 2021” e di “tutti i sequestri”. Postula anche la ricusazione del presidente della Camera, giudice Jaques, e la concessione dell’effetto sospensivo “e/o pronuncia misure supercautelari”.
F. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno il ricorso non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR).
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato ritirato dalla ricorrente il 22 aprile 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La ricorrente chiede anzitutto di accertare “pregiudizialmente” la nullità assoluta del (primo) decreto di sequestro emesso dal Giudice di pace di Bellinzona il 17 agosto 2020 in applicazione dell’art. 280 n. 1 LEF, asserendo che l’escutente non l’ha convalidato entro i termini e condizioni dettati dall’art. 279 LEF. Postula l’immediata restituzione a suo favore della somma di fr. 6'000.– depositata presso l’UE nel quadro del primo sequestro.
2.1 Dal profilo formale, il decreto di sequestro non diventa nullo se il sequestro non è convalidato tempestivamente, ma il sequestro stesso decade, ovvero i suoi effetti cessano (art. 280 LEF nelle versioni in tedesco e in francese). D’altronde, le autorità esecutive (ufficio d’esecuzione e autorità di vigilanza) non sono competenti per dichiarare, neppure pregiudizialmente, la nullità di una decisione giudiziaria, e segnatamente di un decreto di sequestro. Tutt’al più, ove il decreto si riveli incontestabilmente nullo, in particolare quando è lacunoso, impreciso o inficiato da evidente nullità, segnatamente perché non designa i beni da sequestrare con sufficiente precisione, non contiene tutte le informazioni richieste dell’art. 274 LEF o è reso da un giudice manifestamente incompetente, l’ufficio d’esecuzione è tenuto a rifiutarne l’esecuzione (DTF 143 III 577 consid. 4.1.2; 142 III 294 consid. 2.1; sentenza della CEF 15.2018.57 del 23 luglio 2018, RtiD 2019 I 625 n. 53c, consid. 3), la quale è da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 49 ad § 51, n. 49 con rif.; Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 13 ad art. 275 LEF). La domanda di accertamento della nullità del primo decreto di sequestro si rivela pertanto inammissibile.
2.2 Anche volendo interpretare la domanda in questione come intesa alla revoca del sequestro medesimo, il suo esito non sarebbe migliore per la ricorrente. Il secondo sequestro è infatti stato eseguito mentre la somma oggetto del primo sequestro era ancora sul conto dell’UE e gli effetti della seconda misura ostano alla restituzione richiesta dalla ricorrente (art. 96 e 275 LEF). A prescindere dal fatto che la mancata convalida del sequestro non è un caso di nullità dell’esecuzione dello stesso, bensì di “revoca” giusta l’art. 280 n. 1 LEF, accertare la revoca del primo sequestro in seguito alla mancata presentazione tempestiva dell’istanza di rigetto dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo n. __________28 si rivelerebbe così senza oggetto.
3. RI 1 postula inoltre l’accertamento della nullità assoluta del (secondo) decreto di sequestro del 12 aprile 2021, rimproverando al Pretore aggiunto di aver avallato “le illecite pretese della falsa creditrice, la quale non solo ha riproposto e ripetuto il medesimo credito derivante dalla sentenza della Pretura di Lugano, sez. 4, del 24.11.2014, inc. DI.2010.166” oggetto di due precedenti pignoramenti, “ma lo ha scorporato ripetendo le spese già incluse nel conteggio del pignoramento del 02.08.2021 (cfr. Doc. A), e aggiungendone delle altre, o illegittime oppure inventate di tutto punto […]”.
Già si è detto, però, che le autorità esecutive non sono competenti per accertare la nullità dei decreti di sequestro. E le censure fatte valere dalla ricorrente non rientrano tra quelle che secondo la giurisprudenza determinano la nullità dell’esecuzione del sequestro (sopra consid. 2.1). Esse andavano proposte con un’opposizione al sequestro nel senso dell’art. 278 LEF. Nella ridotta misura in cui è ricevibile, anche la seconda domanda va respinta.
4. Lo stesso discorso vale per la domanda volta ad accertare la nullità assoluta del decreto di sequestro del 13 aprile 2021. La contestazione della facoltà per il Pretore aggiunto di annullare e sostituire il decreto di sequestro del 12 aprile con quello del giorno successivo andava esercitata con un’opposizione al decreto del 13 aprile (art. 278 LEF). Siffatto atto giudiziario non risulta infatti manifestamente nullo (v. sopra consid. 2.1).
5. La ricorrente invoca ancora il preteso difetto di giurisdizione del Pretore aggiunto e dell’UE di Bellinzona e la conseguente nullità di ambo i decreti di sequestro, osservando come la __________ Infortuni SA – la terza debitrice delle quote di rendita sequestrate – abbia la sede legale a __________ e nessuna succursale in Ticino.
A parte il fatto che la censura vale solo per le rendite non ancora versate all’UE, mentre quelle depositate sul suo conto risultano localizzate presso lo stesso UE, la cui sede si trova in Ticino, la Camera ha già avuto modo, nell’ambito di un ricorso contro il primo sequestro, di motivare dettagliatamente le ragioni per le quali il diritto alle rendite erogate dalla __________ Infortuni SA sia da considerare situato presso il suo servizio clienti a Bellinzona ai sensi dell’art. 272 cpv. 1 LEF (decisione 15.2020.63/14.2020.135 del 19 ottobre 2020 consid. 3.2, che la ricorrente ha impugnato senza successo al Tribunale federale con un ricorso dichiarato inammissibile con sentenza 5A_954/2020 del 27 gennaio 2021). RI 1 si limita a contestare l’applicazione dell’art. 12 CPC, “che la CEF è solita ad opporre”, senza avvedersi che nel caso del sequestro di una rendita LAINF la Camera ha esplicitamente ritenuto inadeguato il riferimento all’art. 12 CPC, giacché il credito sequestrato non è fondato sul diritto privato, bensì sul diritto pubblico (o meglio la LAINF) (sentenza già citata, consid. 3.2). Ha invece localizzato il foro del sequestro presso il “servizio” dell’assicurazione che gestisce o ha gestito la rendita da sequestrare (giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA). Al riguardo la ricorrente non spende una parola. Insufficientemente motivata, la censura va pertanto considerata irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR).
6. La ricorrente rimprovera inoltre al Pretore aggiunto di aver deciso in violazione dell’art. 272 cpv. 2 LEF ch’essa sarebbe domiciliata presso l’UE di Bellinzona, mentre la norma citata si applica solo al creditore, non al debitore.
Ancora una volta la doglianza riguarda i decreti di sequestro e non la loro esecuzione, sicché esula dalla competenza di questa Camera (sopra consid. 2.1). Dal profilo esecutivo l’indicazione “con domicilio legale presso l’Ufficio esecuzione di Bellinzona” apposta sui decreti di sequestro sotto la designazione della debitrice si avvera senza rilievo dal momento che il decreto e il verbale di sequestro sono stati notificati alla debitrice presso la sua rappresentante PA 1, la quale ha presentato il ricorso in esame. Il suo diritto di essere sentita è quindi stato garantito. La domanda implicita di annullamento dell’esecuzione del sequestro cade di conseguenza nel vuoto.
7. La ricorrente eccepisce infine la violazione dell’art. 276 LEF in quanto l’UE ha ordinato all’__________ di trattenere la quota della rendita eccedente fr. 960.– ancor prima di aver steso il verbale e accertato alcunché, “così alla cieca, all’«ignorante»”.
Orbene, in virtù dell’art. 276 cpv. 1 LEF l’ufficio d’esecuzione stende il verbale di sequestro attestando a piè del decreto “l’avvenuto” sequestro. Misura conservativa urgente, il sequestro va eseguito “all’improvvista” prima di essere comunicato al debitore mediante il verbale, il cui scopo è di accertare l’avvenuta esecuzione del sequestro, generalmente tramite presa in custodia dei beni sequestrati o diffide ai terzi debitori (art. 98 segg. LEF per il rinvio dell’art. 98 LEF; cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 7 segg. ad art. 276 LEF). Nulla può quindi essere rimproverato all’UE a questo riguardo.
8. More solito la ricorrente chiede la ricusa del presidente della Camera, giudice Jaques, con ricorrenti argomenti, la cui irricevibilità è già stata rilevata in diverse procedure promosse da lei (sentenze 15.2017.75 del 28 febbraio 2018 consid. 5, 14.2017.27 del 3 luglio 2017 consid. 2, 15.2016.104 del 9 maggio 2017 sull’istanza di ricusa) o dalla sua rappresentante PA 1 (in ultimo luogo: sentenza 15.2020.80 del 17 dicembre 2020 consid. 2.2, oggetto di un ricorso dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con decisione 5A_63/2021 del 31 maggio 2021), anche per il loro carattere gravemente oltraggioso e sconveniente. La nuova domanda di ricusa, sulla quale l’autorità cantonale di vigilanza (unica o superiore) può statuire essa stessa in virtù dell’art. 10 LEF, fatto salvo il ricorso in materia civile al Tribunale federale (già citata sentenza 15.2020.80, consid. 2.1), va di conseguenza dichiarata irricevibile.
9. Con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.
10. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusazione del giudice Jaques è irricevibile.
2. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.