Incarto n.
15.2021.56

Lugano

15 ottobre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 29 aprile 2021 della

 

 

RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 26 aprile 2021 a favore del gruppo n. 14, di cui fa parte l’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1, __________

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 1'815.90 oltre a interessi e spese.

 

                                  B.   Il 24 marzo 2021 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso, in sua assenza, sulla base del seguente computo:

                                         Redditi

Debitore

fr.

    5'400.00

70.13%

Coniuge

fr.

    2'300.00

29.87%

Totale

fr.

    7'700.00

100%

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'700.00

 

Supplemento figlio PI 2

fr.                                

       600.00

 

Supplemento figlio __________

fr.                                

       400.00

 

Affitto

fr.

    2'000.00

 

Assicurazione malattia

fr.

       866.20

Premi CM moglie e figli

Altri

fr.                                

       300.00

Olio combustibile riscaldamento

Assicurazione malattia

fr.                                

       452.05

Premio debitore

Pasti fuori domicilio

fr.                                

       211.00

Pausa breve (debitore)

Pasti fuori domicilio

fr.                                

       211.00

Pausa breve (moglie)

Trasferte fino al luogo di lavoro con il trasporto pubblico

fr.

        74.00

Debitore

Trasferte del figlio PI 2

fr.

       128.00

Frequenta liceo a __________

Totale

fr.

    6'942.25

100%

 

                                         L’UE ha quindi stabilito in fr. 4'868.59 la quota (del 70.13%) del minimo esistenziale comune a carico dell’escusso e in fr. 531.40 la quota pignorabile del suo reddito da montatore indipendente d’impianti di riscaldamento. Lo stesso 24 marzo l’UE ha ingiunto all’escusso di versargli tale quota a partire dal 1° dicembre 2021 (scadenza del pignoramento a favore del gruppo precedente, n. 13).

 

                                         Scaduto il termine di partecipazione di trenta giorni, il 26 aprile 2021 l’UE ha inviato alle parti il verbale di pignoramento.

 

                                  C.   Con “reclamo” (recte: ricorso) del 29 aprile 2021, la RI 1 ha chiesto la revisione del pignoramento in merito ai premi della cassa malattia, all’affitto, alle spese per pasti fuori casa e al costo delle trasferte del figlio al liceo di __________.

 

                                  D.   Nel termine impartitogli PI 1 è rimasto silente, men­tre nelle sue osservazioni del 21 maggio 2021 l’UE ha postulato la reiezione del ricorso. Con una replica spontanea del 25 maggio, la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni.

 

                                  E.   Il 22 settembre 2021, il presidente della Camera ha tramesso alle parti gli estratti conto del 6 settembre 2021 del __________ relativi ai pagamenti nel 2021 dei premi della cassa malattia di PI 1 da una parte e della moglie e di entrambi i figli dall’altra, oltre alle polizze assicurative alla sola ricorrente, impartendo loro un termine per formulare eventuali osservazioni.

 

                                         La RI 1 ha fatto uso di tale facoltà con scritto del 29 settembre 2021, mentre l’escusso è rimasto un’altra volta silente.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emes­so il 26 aprile 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

 

                                   3.   La ricorrente contesta anzitutto “il” premio dell’assicurazione malattia, chiedendo di limitarlo alla “copertura base” e di permetterle di visionare la polizza assicurativa. Ritiene inoltre necessario che l’escusso chieda immediatamente il sussidio malattia “in quanto i creditori non devono assumersi l’onere delle mancanze dei debitori”. Nelle proprie osservazioni l’UE conferma di aver computato unicamente il premio dell’assicurazione malattia obbligatoria (LAMal) per complessivi fr. 1'318.25 mensili per tutta la famiglia, che secondo un’ulteriore verifica della documentazione prodotta ammonterebbe in realtà a fr. 1'408.–. In replica, la ricorrente ribadisce la sua richiesta volta a visionare la polizza assicurativa e a obbligare l’escusso a inoltrare immediatamente una domanda di sussidi. Nelle osservazioni del 29 settembre 2021 (sopra ad E), la RI 1 afferma che “la rinuncia volontaria ad un diritto costituzionale, questo caso al sussidio, va considerata come se il diritto fosse in essere” e ricorda che i premi per il rischio d’infortunio dei coniugi non possono essere considerati, in quanto essi sono già assicurati al riguardo dalla società di lui e dal datore di lavoro di lei e che solo i premi per la copertura di base sono computabili.

                                3.1   Non si evince dagli atti che la ricorrente abbia chiesto la visione delle polizze di assicurazione malattia prima dell’inoltro del ricorso né che l’UE vi si sia opposto. In mancanza di una decisione impugnabile, la richiesta della ricorrente è inammissibile in questa procedura, intesa unicamente a ottenere la modifica o l’annullamento di un provvedimento di un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti oppure l’adozione di una determinata misura ingiustamente negata (cfr. art. 17 LEF). Nulla le impediva, del resto, di presentarsi in ogni momento all’Ufficio durante gli orari d’apertura per consultare l’in­­tero incarto, comprese le polizze assicurative. La richiesta è comunque divenuta senza oggetto visto che vi è stato dato seguito con l’ordinanza del 22 settembre 2021 (sopra ad E) nella misura in cui è stata interpretata quale domanda di consultazione degli atti dell’incarto dell’UE.

 

                                3.2   Non è chiaro come l’UE sia giunto ai supplementi di fr. 452.05 mensili per l’escusso e di fr. 866.20 per la moglie e i figli riportati nel verbale di pignoramento alla voce “assicurazione malattia” (sopra ad B). Sulla scorta delle polizze d’assicurazione agli atti il premio mensile dell’assicurazione obbligatoria delle cure secondo la LAMal, dedotte le tasse federali, è per l’escusso di fr. 464.25, per la moglie di fr. 522.75 e per ambedue i figli di fr. 112.65 ciascuno, ovvero per i tre ultimi complessivamente fr. 748.05.

 

                             3.2.1   Non è tuttavia necessario approfondire tale punto, perché quel che è determinante per decidere se i costi in questione possano essere inclusi nel minimo esistenziale dell’escusso non sono gli importi stabiliti nelle polizze, bensì le somme effettivamente e regolarmente versate all’assicurazione, le uniche computabili (ad esempio: sentenza della CEF 15.2009.115 del 19 gennaio 2010, consid. 3). Giustificativi di pagamento sono anche necessari per determinare se l’escusso e i suoi famigliari percepiscono sussidi dello Stato (RIPAM), che riducono la somma da conteggiare nel minimo esistenziale, giacché le polizze d’assicurazione non contengono tale informazione (come esplicitamente menzionato sulle stesse polizze).

 

                             3.2.2   L’incarto trasmesso a questa Camera non conteneva i giustificativi di pagamento dei premi dell’assicurazione malati, che per motivi di economia processuale sono stati assunti d’ufficio e comunicati alle parti offrendo loro la possibilità di formulare osservazioni. Ne risulta che PI 1 ha pagato regolarmente fino ad agosto del 2021 un premio mensile di fr. 464.25 per sé stesso, corrispondente al premio dell’assicurazione obbligatoria risultante dalla polizza d’assicurazione agli atti (sopra consid. 3.2). Per la moglie e i figli, i coniugi hanno pagato regolarmente fino ad agosto del 2021 un premio mensile di fr. 873.15, corrispondente al totale dei premi mensili figuranti sulle tre polizze agli atti.

 

                             3.2.3   La polizza a favore della moglie contiene però anche delle assicurazioni complementari (“secondo la LCA”) per fr. 32.80 mensili che non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione del minimo esistenziale della famiglia (DTF 134 III 325 consid. 3). Lo stesso vale anche per le assicurazioni complementari a favore dei figli, di fr. 52.90 per PI 2 e di fr. 39.40 per __________. Complessivamente possono quindi essere computati soltan­to fr. 748.05 (fr. 873.15 ./. 32.80 ./. 52.90 ./. 39.40). In questa misura il ricorso va accolto.

 

                             3.2.4   La richiesta di non computare i premi per il rischio d’infortunio dei coniugi, formulata solo con lo scritto del 29 settembre 2021 (sopra ad E), è tardiva (art. 17 cpv. 2 LEF). La ricorrente avrebbe infatti avuto la possibilità di consultare le polizze d’assicurazione duran­te il termine di ricorso di dieci giorni (sopra consid. 3.1).

 

                                3.3   Il debitore ha sì l’obbligo di ridurre le sue spese al minimo indispensabile e l’ufficio d’esecuzione può rifiutare di computare interamente un esborso fatto per coprire un bisogno indispensabile se l’escusso potrebbe ridurne il costo a una misura inferiore, adegua­ta alle sue necessità e possibilità (per un’applicazione del principio alle spese abitative, v. sotto consid. 4). Qualora il debitore e/o i suoi congiunti non abbiano problemi di salute, si potrebbe esigere che scelgano una franchigia (più) alta per ridurre il premio mensi­le. L’opportunità di una simile scelta va però ponderata attentamente, siccome nel minimo esistenziale dell’escusso vanno anche inserite eventuali spese mediche poste a suo carico dall’assi­­curazione perché rientrano nella franchigia o nelle aliquote percentuali (partecipazioni) giusta l’art. 64 LAMal (DTF 129 III 244 seg.; sentenza della CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1).

 

                             3.3.1   Quanto invece chiede la ricorrente, ossia di tenere conto dei sussidi cui potrebbero avere diritto l’escusso e i suoi famigliari anche se, come risulta dagli estratti conto assunti d’ufficio dalla Camera, essi non ne percepiscono al momento attuale, non è a ben vedere una riduzione delle spese indispensabili, bensì l’acquisizione di un reddito atto a coprire tutto o parte dei premi dell’assicurazione obbligatoria. Orbene, è materialmente impossibile pignorare attivi me­ramente ipotetici quali redditi non conseguiti (ad esempio indennità di disoccupazione non percepite od occasioni di attività professionali remunerate non realizzate) oppure nel frattempo spesi (sentenze della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 5; 15.2011.3 del 10 ottobre 2011, RtiD 2012 I 990 n. 59c, consid. 4).

 

                             3.3.2   Tranne che per gli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI o Laps, il diritto ai sussidi RIPAM è subordinato alla presentazione di un’istanza scritta (art. 25 cpv. 1 della legge di ap­plicazione della legge federale sull’assicurazione malattie [LCAMal, RL 853.100]). L’UE non può sostituirsi all’assicurato escusso (v. art. 8 del Regolamento [RLCAMal, RL 853.110]). Si tratta del resto di un diritto, non di un obbligo, che non ha carattere automatico, contrariamente alle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, sicché in linea di massi­ma l’avente diritto vi può rinunciare (art. 20 della legge sull’armo­­nizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps, RL 870.100] e 31 RLCAMal). Sono prestazioni statali vincolate (v. ad esempio art. 41 cpv. 3 LCAMal), destinate al pagamento dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria, e non direttamente al pagamento dei debiti dell’assicurato verso altri creditori. Ne segue che l’ufficio d’esecuzione non può, neppure indirettamente, obbligare l’escusso a far capo ai sussidi deducendone l’ipotetico importo dai premi da lui effettivamente pagati da computare nel suo minimo esistenziale. La domanda formulata dalla ricorrente in que­sto senso va pertanto respinta, per tacere del fatto ch’essa non ha dimostrato che l’escusso abbia davvero diritto a sussidi e in quale misura.

 

                                         Ciò posto, non si può non rendere attento PI 1 che è nell’interesse suo e della sua famiglia interessarsi sulla possibilità di ottenere sussidi RIPAM onde ridurre, indirettamente e più velocemente, il proprio indebitamento.

 

                                   4.   La ricorrente chiede inoltre che il supplemento per il costo della locazione sia stabilito in funzione della media dei canoni locativi del luogo di residenza. L’UE osserva che la prossima scadenza del contratto di locazione è il 30 giugno 2022. Nella sua replica la ricorrente non parla più della questione.

                                4.1   Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’a­­bitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, 2002, n. 126, pag. 40). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito del­l’escusso (sentenza della CEF 16 febbraio 1989 in re S. consid. 5/b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 consid. 2 e 4). La decurtazione del quantum può però essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 130 pag. 41), salvo che siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129 III 526 segg.) o salvo che l’escusso si sia procurato un alloggio trop­po costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (DTF 109 III 52 seg.; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 117 ad art. 93 LEF).

                                4.2   Da quanto appena esposto si evince che l’UE non può, come chiesto dalla ricorrente, stabilire in ogni caso le spese di locazione da computare nel minimo esistenziale in funzione della media dei canoni locativi del luogo di residenza dell’escusso. Deve valutare se nelle circostanze del caso concreto si possa esigere dall’escusso che si trasferisca in un’abitazione meno cara adeguata alle sue necessità e possibilità, verificando in particolare la disponibilità effettiva di appartamenti con tali caratteristiche nel luogo di residen­za dell’escusso. Deve inoltre tenere conto del fatto che la riduzio­ne della posta per l’alloggio non può, di regola, avvenire prima della scadenza contrattuale, nella fattispecie il 30 giugno 2022, ovvero dopo la fine dell’anno di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF), che scadrà nel marzo del 2022.

                                4.3   La richiesta generica della ricorrente, che non espone i motivi per cui la spesa per alloggio computata dall’UE potrebbe e dovrebbe essere ridotta nel caso di specie né l’interesse di una simile riduzione, risulta pertanto irricevibile.

 

                                   5.   La RI 1 contesta altresì i supplementi riconosciuti al debitore per spese professionali (costi dei pasti consumati fuori casa e delle trasferte), che ritiene già comprese nelle spese aziendali della ditta individuale del debitore, prese in considerazione per stabilire l’utile pignorabile. Formula inoltre richiesta di visione del bilancio e conto economico per il 2019, 2020 e i primi quattro mesi del 2021. Nelle sue osservazioni l’UE precisa che la spesa per pasti fuori domicilio è legata alla professione dell’escusso, mentre sono state riconosciute spese di trasferte unicamente per la moglie e il figlio PI 2. In replica, la ricorrente ribadisce quanto scrit­to nel ricorso.

 

                                5.1   Per quanto attiene alla richiesta di visione del bilancio e del conto economico, vale quanto già esposto per le polizze di assicurazio­-ne (sopra consid. 3.1). La richiesta è pertanto irricevibile in questa sede. Ad ogni modo i documenti in questione non sono agli atti e non sono di rilievo nella fattispecie (v. sotto consid. 5.2).

 

                                5.2   Nelle osservazioni al ricorso, l’UE ha precisato che il reddito mensile dell’escusso di fr. 5'400.– è stato calcolato in base alla media mensile delle indennità perdita di guadagno “Corona” riconosciutegli per i mesi precedenti al pignoramento (invero dal 17 maggio al 16 settembre 2020 secondo le decisioni agli atti).

 

                                         Ora, tali indennità, se la perdita di guadagno è totale, ammontano all’80% del reddito soggetto all’AVS conseguito prima dell’inizio del diritto, ma al massimo a 196 franchi al giorno (www.bsv.admin.ch/ bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona. html#-2097826963 e art. 15 della Legge Covid-19, RS 818.102), importo quest’ultimo interamente riconosciuto all’escusso nella fattispecie. Se ne deve pertanto dedurre ch’egli ha smesso completamente la propria attività lucrativa. Ad ogni modo egli non ha contestato l’accertamento dell’UE, neppure in questa sede. Non ha pertanto il diritto di vedersi computare spese professionali – in particolare costi dei pasti consumati fuori casa e delle trasferte – che non ha. Su questo punto il ricorso va accolto.

 

                                5.3   In sede di replica la ricorrente ha chiesto la tariffa di riferimento usata per determinare le spese di trasferta della moglie. La domanda è però tardiva in questa procedura, dal momento che la RI 1 non ha contestato il costo in questione nel ricorso.

 

                                   6.   La ricorrente contesta infine pure le spese di trasferta del figlio PI 2 per recarsi al liceo di __________, sostenendo ch’egli potrebbe seguire lo stesso percorso di studi a __________. L’UE specifica di aver considerato solo le spese di trasferta (per fr. 128.– mensili) e non la tassa d’iscrizione annua alla scuola. In replica la ricorrente concede quale unico costo computabile quello di un abbonamento Arcobaleno giovani 2 zone per raggiungere la “sede scolastica __________, di fr. 30.90. Chiede poi che l’escusso presenti il costo d’i­­scri­zione del figlio alla scuola italiana e che “tale importo venga detratto dalla base mensile”.

 

                                6.1   Giusta il punto II.6. della Tabella dei minimi d’esistenza, le spese particolari per l’istruzione dei figli (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico ecc.) sono da considerare nel calcolo fino alla maggiore età. In linea di massima non entrano in linea di conto i costi di una scuola privata se i figli dell’escusso hanno la possibilità di frequentare la scuola statale gratuita (Winkler in: Kren-Kostkie­wicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 52 ad art. 93 LEF). La retta per una scuola privata può essere riconosciuta unicamente nel caso in cui, per ragioni imperative di carattere pedagogico, medico o altro, la scuola pubblica non può fornire una formazione adeguata in base all’età e alle capacità del figlio (DTF 119 III 73 consid. 3/b; sentenze del Tribunale federale 5A_43/2019 del 16 agosto 2019, consid. 4.6.2.1, 7B.144/2006 del 27 settembre 2006 consid. 3.2.2 e della CEF 15.2020.3 del 10 marzo 2020 consid. 6.1 e 15.2009.120 del 3 dicembre 2009 consid. 4.4; Winkler, op. cit., loc. cit.).

 

                                6.2   Nel caso di specie, né l’escusso né l’UE hanno indicato eventuali ragioni imperative di carattere pedagogico, medico o altro per cui la scuola pubblica ticinese non potrebbe fornire una formazione adeguata in base all’età e alle capacità di PI 2 (nato nel 2005). I costi supplementari di trasferta a __________ rispetto a quelli da sostenere se egli frequentasse il liceo a __________ non possono quindi essere inseriti nel minimo esistenziale dell’escusso. Al posto dei fr. 128.– riconosciuti dall’UE va così computato il costo di un abbonamento Arcobaleno giovani 2 zone di fr. 30.90 mensili ammesso dalla ricorrente.

 

                                6.3   La richiesta di presentazione del costo d’iscrizione del figlio alla scuola italiana e della sua detrazione dalla base mensile, formulata dalla ricorrente solo in sede di replica, è tardiva, e pertanto inammissibile, oltre che di difficile comprensione.

 

                                   7.   In riforma della decisione impugnata il minimo esistenziale di PI 1 e della sua famiglia va rettificato in fr. 6'560.15 e la sua quota (70.13%) in fr. 4'600.65 secondo il seguente calcolo

Minimo base

fr.

    1'700.00

 

Supplemento figlio PI 2

fr.                                

       600.00

 

Supplemento figlio __________

fr.                                

       400.00

 

Affitto

fr.

    2'000.00

 

Assicurazione malattia

fr.

       748.05

Premi CM moglie e figli

Altri

fr.                                

       300.00

Olio combustibile riscaldamento

Assicurazione malattia

fr.                                

       464.25

Premio debitore

Pasti fuori domicilio

fr.                                

          0.00

Pausa breve (debitore)

Pasti fuori domicilio

fr.                                

       211.00

Pausa breve (moglie)

Trasferte fino al luogo di lavoro con il trasporto pubblico

fr.

          0.00

Debitore

Trasferte del figlio PI 2

fr.

        30.90

Frequenta liceo a __________

Totale

fr.

    6'454.20

100%

 

                                         Il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto nel senso che il minimo esistenziale di PI 1 e della sua famiglia nel pignoramento a favore del gruppo n. 14 va ridotto da fr. 6'942.25 a fr. 6'454.20, la propria quota del medesimo (70.13%) a fr. 4'526.30, di modo che la quota pignorabile del suo reddito va aumentata da fr. 531.40 a fr. 873.65.

 

                                   8.   Nella sua replica spontanea, la RI 1 chiede che “l’Ufficio di esecuzione sia reso attento [al] fatto che è al servizio del creditore e non del debitore”. In realtà l’ufficio non è “al servizio” delle parti ma della legge, alla quale, come rileva a ragione la ricorrente, esso deve adeguarsi. Orbene, il funzionario che procede al pignoramento deve in generale conciliare, per quanto possibile, gli interessi del creditore e quelli del debitore (art. 95 cpv. 5 LEF; DTF 117 III 62 consid. 2). Non è pertanto “al servizio” del creditore, o perlomeno non lo è più di quanto lo sia a favore del debitore.

 

                                   9.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo esistenziale di PI 1 e della sua famiglia nel pignoramento a favore del gruppo n. 14 è ridotto da fr. 6'942.25 a fr. 6'454.20 e la propria quota del medesimo (del 70.13%) a fr. 4'526.30, sicché la quota pignorabile del suo reddito aumenta da fr. 531.40 a fr. 873.65.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.