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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul “reclamo” (recte: ricorso) 18 maggio 2021 della
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 10 maggio 2021 a favore del gruppo n. 3, composto oltre a due altre dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
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PI 1, __________
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ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 1'114.60 oltre ad accessori.
B. Il 31 marzo 2021 l’UE ha eseguito a favore del gruppo n. 3, di cui fa parte la RI 1, il pignoramento dei redditi dell’escusso proveniente dalla sua attività indipendente quale consulente marketing sulla base del seguente conteggio:
Redditi
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Debitore |
fr. |
3'000.00 |
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Minimo d’esistenza
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Base mensile |
fr. |
1'200.00 |
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Affitto |
fr. |
1'050.00 |
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Pasti fuori domicilio |
fr. |
211.00 |
Pausa breve |
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Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto privato |
fr. |
39.00 |
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Totale |
fr. |
2'500.00 |
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Lo stesso giorno l’UE ha quindi notificato all’escusso il pignoramento del suo reddito nella misura di fr. 500.– mensili a partire dal 1° ottobre 2021, tenuto conto del precedente pignoramento a favore del gruppo n. 2 già in corso dal 28 settembre 2020. Trascorso il termine di partecipazione di 30 giorni (art. 110 LEF), il 10 maggio 2021 l’UE ha trasmesso alle parti il verbale di pignoramento.
C. Con ricorso del 18 maggio 2021, la RI 1 chiede la revisione del pignoramento nel senso ch’esso inizi immediatamente, che l’escusso presenti il bilancio e il conto economico degli ultimi 12 mesi, che le spese per pasti fuori domicilio e per trasferte con mezzo di trasporto privato siano stralciate dal minimo esistenziale e che le venga comunicata una copia del contratto di locazione.
D. In seguito a un richiamo il 20 aprile 2021 relativo al mancato pagamento della quota pignorata di marzo, il 20 maggio l’UE ha sentito nuovamente l’escusso, il quale ha dichiarato che a causa del Covid non ha potuto svolgere la propria attività professionale, tanto da dover attingere a prestiti da parenti per coprire il suo minimo esistenziale. Ha confermato di non avere beni pignorabili e di non detenere bilanci o conti economici. Ha prodotto un estratto del suo conto P__________ con i movimenti dal 1° dicembre 2020 al 19 maggio 2021, dal quale risulta un saldo negativo di fr. 30'014.36 al 30 aprile 2021, e uno scritto della P__________ SA del 10 maggio 2021, che gl’impartisce un termine di venti giorni per rientrare nel “limite COVID-19” concordato (di fr. 30'000.–). Ha pure presentato le attestazioni della P__________ SA in merito all’accredito sul suo conto il 24 dicembre 2020 di un’“IPG Corona” di fr. 1'909.65 e dell’addebito il 6 maggio 2021 di fr. 555.25 a favore della moglie __________ con la causale “Mantenimento Figli Dicembre”.
E. Con osservazioni giunte all’UE il 1° giugno 2021, PI 1 ha postulato la reiezione del ricorso, mentre nelle sue dello stesso 1° giugno, l’Ufficio ha concluso per l’accoglimento della richiesta di revisione del pignoramento nel senso del rilascio di attestati di carenza di beni.
F. Mediante replica spontanea del 2 giugno 2021, la ricorrente ha postulato la conferma delle proprie conclusioni “con l’aggiunta” delle sue considerazioni di replica.
G. In seguito alla revisione del pignoramento dell’8 giugno 2021, il 23 giugno l’UE ha emesso gli attestati di carenza di beni a favore dei creditori del gruppo n. 2.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 10 maggio 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso – è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. In merito alla domanda della ricorrente di far iniziare il pignoramento immediatamente, l’UE ha osservato che il pignoramento a favore del gruppo n. 2, eseguito il 28 settembre 2020, verrà a scadenza (tenuto conto del termine di un anno dell’art. 93 cpv. 2 LEF) a fine settembre del 2021, motivo per cui il pignoramento a favore del gruppo (n. 3), di cui fa parte la ricorrente, avrà effetto dall’ottobre del 2021. Nella sua replica, la ricorrente non contesta tale motivazione, ma si duole, non a torto, che la menzione del pignoramento a favore del gruppo n. 2 non figura sul verbale. Ciò non inficia però la validità del pignoramento, per tacere del fatto che la censura in questione non è l’unica sollevata dalla ricorrente, la quale avrebbe quindi ricorso lo stesso, secondo ogni verosimi-glianza, anche se la precedenza del gruppo n. 2 fosse stata indicata sul verbale di pignoramento. Ad ogni modo, il pignoramento a favore del gruppo n. 3 ha iniziato in modo anticipato nel giugno di quest’anno, dopo l’annullamento del pignoramento eseguito per il gruppo n. 2 (sopra ad G).
4. La ricorrente chiede d’altronde che l’escusso presenti il bilancio e il conto economico degli ultimi 12 mesi e nella replica che in difetto di ciò l’UE proceda a stimare il suo guadagno basandosi sulla media svizzera della professione specifica.
4.1 A parte il fatto che PI 1 ha già dichiarato di non tenere un bilancio né un conto economico (sopra ad D) – e non risulta tenuto per legge a farlo (art. 957 CO sull’obbligo delle imprese individuali con cifra d’affare di meno di fr. 500'000.– di tenere la contabilità solo delle entrate e delle uscite [«conto del latte»] e del patrimonio), la richiesta della ricorrente potrebbe invero essere senza oggetto, dal momento che l’escusso, nelle sue osservazioni al ricorso, ha affermato che il reddito di fr. 3'000.– computato dall’UE si riferiva al mese di marzo del 2020, prima della pandemia, e che successivamente ha ricevuto il 24 dicembre un’indennità di perdita guadagno (IPG) “Corona” di fr. 1'980.– per 15 giorni di settembre oltre all’intero ottobre, e rimane tuttora in attesa del resto, “[andando] avanti tramite prestiti di parenti e amici”.
4.2 A prima vista, la situazione redittuale dell’escusso pare quindi mutata, sicché è inutile accertare quella precedente, anteriore all’apparente interruzione o consistente diminuzione della sua attività professionale, ricordato che è materialmente impossibile pignorare attivi meramente ipotetici quali redditi non conseguiti o nel frattempo spesi (sentenza della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 5).
4.3 Ciò posto, è necessario accertare la nuova situazione reddituale dell’escusso. I documenti da lui prodotti in occasione dell’interrogatorio del 20 maggio 2021 (sopra ad D) sono al riguardo insufficienti. Egli, infatti, non ha trasmesso la documentazione relativa alle indennità IPG “Corona” (richiesta/e, decisione/i), in base alla quale si potrebbe determinare a quali prestazioni egli ha ancora diritto e se le stesse sono suscettibili di essere pignorate. Non ha inoltre prodotto giustificativi sui “prestiti di parenti e amici” con cui afferma di mantenersi, se non tre accrediti, di fr. 3'910.39 (del 27 gennaio 2021), fr. 877.36 (dell’8 marzo 2021) e fr. 860.88 (del 9 aprile 2021), evidenziati sull’estratto del conto postale con la menzione “prestito”, la cui origine è però sconosciuta – l’ultimo indica addirittura come causale un “versamento sul proprio conto”. Oc-corre pertanto rinviare l’incarto all’UE affinché assumi la documentazione relativa alle indennità IPG e chieda a PI 1 di produrre giustificativi sui “prestiti di parenti e amici”, atti a determinare da chi li riceve e sotto che forma (sentenza della CEF 15.2008.53 del 27 novembre 2008, RtiD 2009 II 745, n. 53c, consid. 3). Se necessario, l’UE procederà a un nuovo interrogatorio dell’escusso. Altre ricerche di redditi, la cui esistenza si fonda su mere presunzioni dell’escutente non confortate da indizi concreti e facilmente verificabili (come i redditi in nero cui accenna la ricorrente nella replica), non possono essere imposte all’Ufficio, ma spettano al creditore (v. decisione appena menzionata).
4.4 A scanso di equivoci, giova precisare che eventuali mancanze dell’escusso nel conseguire redditi a sua portata o a cui avrebbe diritto (come ad esempio indennità IPG Corona più elevate) non possono condurre al pignoramento – materialmente impossibile –di redditi meramente ipotetici, quindi inesistenti (sentenza della CEF 15.2011.3 del 10 ottobre 2011, RtiD 2012 I 990 n. 59c, consid. 4, relativa a indennità di disoccupazione non percepite o occasioni di attività professionali remunerate non realizzate).
5. La ricorrente chiede inoltre di stralciare dal minimo esistenziale di PI 1 le spese per pasti fuori domicilio (fr. 211.–) e per trasferte con mezzo di trasporto privato (fr. 39.–). Anche su questo punto la situazione dell’escusso potrebbe essere cambiata. Se non ha più alcuna attività professionale o se l’ha ridotta, i supplementi in questione dovranno essere tolti o ridotti. L’UE si determinerà al riguardo al termine degli accertamenti relativi ai redditi dell’escusso (sopra consid. 4.3).
6. La ricorrente domanda infine che le venga comunicata una copia del contratto di locazione alfine di valutare se “sono fattibili eventuali soluzioni più economiche”. Non si evince dagli atti che la ricorrente abbia espresso tale domanda prima dell’inoltro del ricorso né che l’UE vi si sia opposto. In mancanza di una decisione impugnabile, la richiesta della ricorrente è inammissibile in questa procedura, intesa unicamente a ottenere la modifica o l’annullamento di un provvedimento di un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti oppure l’adozione di una determinata misura ingiustamente negata (cfr. art. 17 LEF). Nulla le impediva, del resto, di presentarsi in ogni momento all’Ufficio durante gli orari d’apertura per consultare l’intero incarto, compreso il contratto di locazione.
7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione affinché proceda agli accertamenti indicati al considerando 4.3 ed emetta una nuova decisione di conferma o modifica del pignoramento, tenuto conto dell’indicazione contenuta nel considerando 5.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.