Incarto n.
15.2021.66

Lugano

28 giugno 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 19 aprile 2021 di

 

 

RI 1, __________

RI 2, __________

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 13 aprile 2021 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del solo RI 1 dallo

 

 

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dalla Sezione delle finanze, Bellinzona)

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 3 maggio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RI 1 per due fatture di rispettivamente fr. 100.– e fr. 500.–, oltre a spese e interessi;

 

                                         che l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento il 13 aprile 2021;

 

                                         che con unico ricorso del 19 aprile 2021, RI 1 e RI 2 chiedono alla Camera di annullare i pignoramenti in ambedue le esecuzioni, di “tacitare il creditore con la sospen-sione procedurale fino all’accertamento degli abusi procedurali cantonali e federali”, di verificare se la pretesa amministrativa del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato è “lecita e legittimata e sia ancora escutibile e esigibile”, d’infliggere multe disciplinari al curatore del marito, al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e al­l’UE, di assegnare ai ricorrenti diversi risarcimenti, indennità d’in­convenienza e rimborso di spese redazionali, e di addossare le spese al Cantone;

 

                                         che il ricorso è manifestamente irricevibile, per quanto attiene a RI 2 perché ella non è parte delle procedure esecutive n. __________ e __________, dirette esclusivamente contro il marito RI 2 e non allega un interesse proprio degno di protezione né l’esistenza di un litisconsorzio necessario, e per quanto riguarda RI 1 poiché egli non è legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (sentenze del Tribunale federale 5D_243/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3 e della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);

 

                                         che il ricorso è del resto inammissibile anche perché è manifestamente abusivo, siccome i ricorrenti continuano a riproporre le stes­se censure senza tenere minimamente conto delle precedenti decisioni che ne hanno decretato l’inammissibilità o l’infondatezza (per esempio sentenze della CEF 15.2019.38 del 10 settembre 2019 e 15.2020.16 del 24 marzo 2020);

 

                                         che eventuali futuri ricorsi aventi un carattere manifestamente querulomane o altrimenti abusivo verranno restituiti al mittente o ai mittenti senz’ulteriore formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC e sentenza della CEF 15.2020.87 del 30 aprile 2021, pag. 2);

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso di RI 2 è irricevibile.

 

                                   2.   Il ricorso di RI 1 è irricevibile.

 

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–   ;

–   ;

–Sezione delle finanze, Bellinzona.

 

                                         Comunicazione a:

                                         –  avv. __________, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, __________;

                                         –  Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.