Incarto n.
15.2021.71

Lugano

14 luglio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 10 giugno 2021 della

 

 

RI 1 

(rappr. dalla RA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 7 giugno 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1, __________

 

preso atto che il 23 giugno 2021 l’escusso ha pagato l’esecuzione oggetto del ricorso;

 

considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);

 

ritenuto inutile – oltre che dispendioso in termini di tempo – entrare nel merito del ricorso, anche in ottica futura, siccome ogni esecuzione ha le sue specificità e richiede un esame particolareggiato;

 

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.