Incarto n.
15.2021.84

Lugano

14 febbraio 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° luglio 2021 della

 

RI 1

(rappresentata dal gerente RA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca, o meglio contro il provvedimento con cui sono state dichiarate tardive le opposizioni interposte dalla ricorrente ai precetti esecutivi n. 23 e 16 promosse rispettivamente da

 

 

PI 1,

                                         e

 

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che la PI 1 e lo Stato del Cantone Ticino han­no escusso la RI 1 con precetti esecutivi emessi dall’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Biasca, il 28 gennaio e l’11 marzo 2021 volti all’incasso di fr. 568.– oltre agli accessori, rispettivamente di fr. 300.–;

                                         che ambedue gli atti esecutivi sono stati notificati all’escussa il 26 maggio 2021;

                                         che la RI 1 vi ha interposto opposizione solo con raccomandata dell’8 giugno 2021;

                                         che con il provvedimento impugnato l’UE ha dichiarato le opposizioni tardive;

                                         che nel ricorso in esame RA 1, tuttora iscritto a registro di commercio come gerente della RI 1 con diritto di firma individuale, allega di non aver mai firmato alcuna polizza o documento della PI 1, mentre per quanto riguarda i crediti dello Stato per “AVS, vari e imposte alla fonte e vari”, egli afferma che il proprietario della società escussa, PI 3 (che è pure socio e presidente della gerenza con firma individuale), non avrebbe più ricevuto il permesso di lavoro da anni, sicché non capisce perché si dovrebbero pagare imposte varie;

                                         che nelle sue osservazioni del 16 luglio 2021 l’UE ha concluso per la reiezione del ricorso, segnalando di non averlo notificato alle controparti;

                                         che il 27 ottobre 2021 la Pretura del distretto di Riviera ha dichiarato lo scioglimento della RI 1 e ordinato la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento in virtù dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO, motivo per cui la procedura di ricorso è rimasta sospesa in attesa di sapere se le esecuzioni oggetto del ricorso si sarebbero definitivamente estinte (cfr. art. 206 cpv. 1 LEF);

                                         che il 26 novembre 2021 la medesima Pretura ha però sospeso la procedura di liquidazione in via di fallimento per mancanza di attivo, la quale è poi stata chiusa, nessun creditore avendo anticipato le spese di liquidazione;

                                         che le esecuzioni della PI 1 e dello Stato hanno pertanto ripreso il loro corso (art. 230 cpv. 4 LEF);

                                         che il ricorso conserva così un interesse, a livello più che altro virtuale visto l’esito della procedura fallimentare;

                                         che il gerente della ricorrente non spende però una parola sul provvedimento impugnato, e in particolare non contesta che le sue opposizioni siano tardive;

                                         che sprovvisto di motivazione, il ricorso è di conseguenza irricevibile (con riferimento all’art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

                                         che ad ogni modo, iniziato con la notifica dei precetti esecutivi il 26 maggio 2021, il termine di opposizione, di dieci giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), è scaduto sabato 5 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7 giugno 2021 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), sicché inviate il giorno successivo le opposizioni erano effettivamente tardive;

                                         che per sovrabbondanza RA 1 non è l’unico avente diritto di firma per la RI 1, di cui egli allega del resto non essersi più occupato dopo l’aprile del 2016, sicché non può escludere che PI 3 abbia firmato i contratti in base al quale la PI 1 chiede il pagamento dei premi LCA del 2019, mentre lo Stato non procede per l’incasso d’imposte bensì di una multa;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

                                         che stante l’esito del giudizio odierno si prescinde dal notificare alle controparti (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.